Autore: Daniela Conte

  • Kim Dotcom e il caso Megaupload: innovazione o pirateria?

    Kim Dotcom e il caso Megaupload: innovazione o pirateria?

    Kim Dotcom, proprietario del popolare sito di file hosting Megaupload è comparso alla prima udienza del processo relativo all’estradizione negli USA, dove è imputato, insieme ad altre 3 persone, per i reati di violazione del copyright e riciclaggio di denaro. Il processo è l’occasione per ritornare sul caso, alla luce della recente pubblicazione dell’avvocato Lessig che spiega perché Dotcom non deve essere estradato e parla di infondatezza delle accuse.

    Nella giornata di ieri si è tenuta ad Auckland, in Nuova Zelanda, la prima udienza del processo per l’estradizione negli USA di Kim Schmitz – noto come Kim Dotcom, il proprietario, mediante la società Megaupload-Limited, del famoso sito internet Megaupload e dei siti collegati Megavideo e Megaporn. E’ stata l’occasione, per i media di tutto il mondo, di occuparsi nuovamente di questo interessantissimo caso, che potrebbe fare “scuola” in materia di violazione del copyright e di frode via cavo, e sul quale sono concentrate le aspettative di numerosissimi internauti e operatori nel settore.

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    Kim Dotcom

    La vicenda Megaupload: le accuse e le conseguenze

    Come certamente tutti ricorderete, Megaupload (oggi chiuso) era un sito internet internazionale di file hosting, che consentiva – dopo la registrazione – di caricare file fino a 2 giga e scaricare file fino a 1 giga. Dopo il primo caricamento corretto, l’utente riceveva un URL univoco dal quale il file poteva essere scaricato. Gli utenti free avevano in dotazione uno spazio di archiviazione pari a 200 giga, quelli premium spazio illimitato. Veniva utilizzato anche un potente algoritmo per evitare i file duplicati. All’apice del successo, Megaupload ha raggiunto il 4% del traffico di Internet, con circa 50 milioni di utenti.

    Il 19 gennaio 2012 il Dipartimento di Giustizia degli USA sequestra i siti internet (che vengono chiusi e oscurati), a seguito dell’accusa nei confronti di Kim Dotcom e di altri 3 imputati di violazione del copyright e di frode via cavo (pirateria). L’evento scatena le reazioni dei tanti utenti del sito, in particolare di quelli Premium, preoccupati di perdere i loro archivi di file sul sito e intenzionati a chiedere il rimborso di quanto pagato per gli account.

    Kim Dotcom ottiene gli arresti domiciliari in Nuova Zelanda, dove risiede; gli Stati Uniti chiedono l’estradizione, ritenendo che debba essere processato negli USA (dove, se condannato, potrebbe scontare decenni di carcere). I suoi beni (immobili, conti correnti, ecc.) vengono sequestrati.

    Questo il tweet pubblicato da Kim Dotcom, lo scorso 29 marzo:

    Dopo vari rinvii del processo di estradizione, ieri si è tenuta la prima udienza. Il giudizio potrebbe proseguire per settimane. La stampa neozelandese, tra tutti il The New Zealand Herald, si è schierata a favore di Kim Dotcom. Il difensore di quest’ultimo, l’avvocato di Auckland Ron Mansfield, ha detto che, in base al Copyright Act degli Stati Uniti, il suo cliente non può essere perseguito perché Megaupload era, di fatto, soltanto un provider di servizi internet.

    La difesa di Lawrence Lessig dell’Harvard Law University: il parere pubblicato

    L’attenzione dei media internazionali, tuttavia, si è concentrata su un altro importante evento di questi giorni: la pubblicazione dell’Affidavit (nei Paesi di common law è una dichiarazione giurata in merito a una o più questioni giuridiche) di Lawrence Lessig, avvocato e docente dell’Harvard Law School e all’Harvard Law University, nonchè noto esperto di diritto della proprietà intellettuale nel contesto di Internet.

    Ecco i punti essenziali del documento:

    • Gli utenti di Megaupload, come quelli di Loopnet, utilizzano processi automatici di archiviazione su cloud, e scaricano e condividono materiale digitale con altri utenti su una piattaforma tecnologica a doppio utilizzo. Se gli utenti non caricassero contenuto, il sistema di archiviazione su cloud di Megaupload sarebbe privo di contenuti. Analogamente, se nessun utente utilizzasse l’URL assegnato, non ci sarebbe alcuna distribuzione online;
    • Le motivazioni del Dipartimento di Giustizia a sostegno della richiesta di estradizione di Kim Dotcom non sono sufficienti per ravvisare il “fumus boni juris” riconosciuto dalla legge federale statunitense e soggetto al Trattato di Estradizione Stati Uniti – Nuova Zelanda. E’ stato fatto un tentativo, non riuscito, di estrarre dati da fonti multiple e di mettere insieme un grande numero di circostanze altrimenti scollegate “utilizzando fraseologia sistematica e giustapporre frasi in ordine per creare un’impressione di coerenza e di sostanza”;
    • Nella misura in cui sono accusati nel Superceding Indictment (atto di accusa) e nel ROC, le azioni degli imputati non sono vietate dalle leggi penali degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha cercato di creare una falsa impressione di colpa criminale e non sono affidabili.

    Sui social media crescono i pareri e le opinioni a difesa di Kim Dotcom, lo dimostra anche l’hashtag nato per l’occasione #InternetFreedom:

    E voi cosa ne pensate: Kim Dotcom è un innovatore o un pirata? Aspettiamo i vostri commenti. Noi vi aggiorneremo sulle novità del processo: continuate a seguirci!

  • Tassa di Concessione Governativa, è legittima secondo l’UE

    Tassa di Concessione Governativa, è legittima secondo l’UE

    Con una sentenza emanata ieri, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non è di ostacolo alla libera circolazione dei cellulari la Tassa di Concessione Governativa, che non deve essere rimborsata. La motivazione? La TCG si applica ai contratti di abbonamento per l’utilizzo dei cellulari (per i quali non vi è obbligo di sottoscrizione) e, di conseguenza, non ne impedisce la vendita.

    La Corte di Giustizia Europea, Ottava Sezione, con la sentenza del 17 settembre 2015 ha posto fine alla controversia in merito alla legittimità della TCG (Tassa di Concessione Governativa), che viene applicata a tutti coloro che sottoscrivono un contratto di abbonamento per l’utilizzo dei cellulari. Secondo la Corte di Giustizia, in sostanza, la TCG – che, peraltro, non si applica fuori dell’Italia-, non interferisce con la libera circolazione degli apparecchi cellulari.

    TCG e cellulari: la vicenda e la decisione della CGUE

    Tutto comincia con due controversie giudiziali proposte da due società del nord-est nei confronti, rispettivamente, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno e dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza, per ottenere il rimborso della TCG. A seguito del diniego di rimborso, propongono ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Mestre – Venezia, sostenendo che l’autorizzazione o la licenza prevista dalla normativa italiana non sono compatibili con il principio di libera circolazione e di messa in servizio delle apparecchiature terminali, così come previsto dalla direttiva n. 5 del 1996; di conseguenza, mancando il presupposto impositivo, la TCG deve essere rimborsata.

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    La Commissione Tributaria Regionale sospende il giudizio e si rivolge alla Corte di Giustizia Europea.

    La CGUE precisa, preliminarmente, che la TCG “si applica non alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, bensì ai contratti di abbonamento sottoscritti per l’uso di tali apparecchiature”, che non si applica ai cellulari provenienti da altri Stati membri e che gli stessi “possono essere venduti senza obbligo di sottoscrivere un contratto di abbonamento in Italia”.

    In merito, poi, alle questioni pregiudiziali sollevate, la Corte dichiara che le direttive 1999/5/CE del 9 marzo 1999, nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002 non impediscono l’adozione di una normativa nazionale che preveda l’applicazione di una tassa come la TCG, in virtù della quale il contratto di abbonamento per l’utilizzo di “apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre” è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento della tassa sopra citata. Aggiunge che il contratto di abbonamento sostituisce “di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione a riguardo”.

    Infine, la CGUE precisa che la normativa comunitaria non è di ostacolo all’adozione di una normativa nazionale che preveda un trattamento differenziato per gli utenti di cellulari – distinguendo tra coloro che sottoscrivono un contratto di abbonamento e coloro che acquistano le apparecchiature utilizzando carte prepagate -, assoggettando soltanto i primi alla normativa che ha istituito la Tassa di Concessione Governativa.

    Concludiamo segnalando, in argomento, l’interessante sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile – n. 21777 del 2014, che (pur occupandosi della diversa questione relativa al termine per il versamento della TCG) ha precisato che la Tassa di Concessione Governativa si applica sia alle stazioni di radio elettriche che ai telefoni cellulari, entrambi assoggettati al D.Lgs. n. 259 del 2003 (che ha attuato la direttiva CE n. 20 del 2002) e al D.Lgs. n. 259 del 05.09.2001 (che ha attuato la direttiva CE n. 5 del 1999).

    E voi cosa ne pensate? Fateci sapere i vostri commenti!

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  • Condannato per diffamazione, twitterà la sentenza per 30 giorni

    Condannato per diffamazione, twitterà la sentenza per 30 giorni

    L’innovativa sentenza di un Giudice spagnolo, ratificata dalla Real Audencia de Sevilla, con la quale si condanna Luis Pineda a twittare la sentenza per 30 giorni, fa discutere e potrebbe fare da “apripista” a una nuova giurisprudenza sul caso specifico. Parafrasando un popolare detto, possiamo dire che “chi di tweet ferisce, di tweet perisce”.

    I quotidiani spagnoli, in particolare Pùblico, hanno riportato per primi la notizia, resa poi ‘virale’ dal quotidiano britannico The Guardian: l’ottava sezione della Real Audiencia Provincial di Siviglia, nel sud della Spagna, ha ratificato la decisione del Giudice di prima istanza, che ha condannato l’avvocato e uomo d’affari Luis Pineda, presidente di Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), per il reato di diffamazione nei confronti di Ruben Sanchez, il portavoce di FACUA – Consumatori in azione. La particolarità del provvedimento, tuttavia, sta nel fatto che Pineda è stato condannato, oltre che al pagamento della somma di 4.000 Euro a titolo di risarcimento danni e alla cancellazione di 57 post riferiti a Ruben Sanchez e giudicati diffamatori, a “twittare” sul suo account personale il dispositivo della sentenza di condanna per 30 giorni, nelle ore di punta.

    I fatti, la sentenza di condanna e la reazione di Sanchez e Pineda

    La vicenda ha inizio nel mese di ottobre del 2013, quando Ruben Sanchez propone una serie di azioni giudiziali civili e penali nei confronti di Luis Pineda. L’accusa è di diffamazione su Twitter: Pineda ha postato negli ultimi 2 anni ben 600 messaggi e decine di reportage pubblicati mediante i mezzi di comunicazione di Ausbanc, nei quali accusa apertamente Sanchez di corruzione, furto, emissione di fatture false e frode fiscale.

    Le accuse sono molto pesanti e particolareggiate: Pineda sostiene che Sanchez è implicato nel complotto degli ERE (procedure di licenziamento collettivo per motivi economici), nella presunta frode dei corsi di formazione e nella vicenda delle fatture false emesse dal sindacato UGT andaluso (al quale l’Andalusia ha chiesto 1,8 milioni di Euro di risarcimento per frode fiscale). Non contento, Pineda definisce Sanchez “mafioso” e sfruttatore di “teppisti”, insinuando addirittura legami con la pedofilia.

    Secondo quanto riportato da Pùblico, per rendere i messaggi più efficaci (e qui sta il dolo), Pineda indirizza i post su Twitter a noti giornali, media, attori, politci, aziende, ecc., proprio allo scopo di minare la reputazione di Sanchez. Infine, il presidente di Ausbanc si serve del sindacato Manos Limpias (di cui è il legale) allo scopo di denunciare Sanchez inventando che quest’ultimo ha emesso fatture false per il sindacato UGT – Andalusia.

    In prima istanza, Pineda viene riconosciuto colpevole di diffamazione nei confronti di Sanchez perchè ha leso l’onore e la reputazione di quest’ultimo. Il Giudice lo condanna, inoltre, a cancellare i 57 tweet ritenuti più diffamatori – ad esempio, i messaggi ‘quando spieghi le tue fatture fraudolente e ti dimetti da FACUA?’, ‘corrotto’, ‘senza vergogna’ – e a pubblicizzare su Twitter, utilizzando strumenti che consentono di scrivere più di 140 caratteri, la condanna che ha ricevuto, l’Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza e le motivazioni. Pineda dovrà pubblicare i post sul suo account personale per 30 giorni, nelle ore considerate “di punta” in Spagna (la mattina dalle 9 alle 14 e il pomeriggio dalle 17 alle 22).

    La sentenza, assolutamente rivoluzionaria (è la prima volta che la Spagna emette un provvedimento giudiziale di questo genere), è stata ratificata, in data 8 settembre 2015, dalla Real Audiencia Provincial, che ha confermato la condanna di Luis Pineda per il reato di diffamazione e le pene inflitte in primo grado, ovvero la multa di Euro 4.000, la cancellazione dei 57 tweet diffamatori e la pubblicazione dei post su Twitter, di cui abbiamo già parlato.

    E gli interessati cosa dicono? E’ importante precisare che la sentenza non e’ definitiva: Luis Pineda, infatti, ha gia’ annunciato che presenterà ricorso e ha dichiarato che non eseguirà la condanna, continuando a postare e ritwittare. Questo l’ultimo post ritwittato :

    Mentre Ruben Sanchez il 31 agosto ha annunciato, su Twitter e su Facebook, che non comunicherà su entrambi i social per un mese. Sul sito internet di FACUA (di cui Sanchez è portavoce) si legge la frase “Estamos realizando labores de mantenimiento, disculpen molestias“.

    E voi cosa pensate di questa vicenda? E’ giusta e proporzionata la condanna inflitta dai Giudici spagnoli? Aspettiamo le vostre impressioni e i vostri commenti!

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  • Cyberstalking: dove non arriva la legge, arriva la Cassazione

    Cyberstalking: dove non arriva la legge, arriva la Cassazione

    Il Cyberstalking è un tema sempre più di attualità e, purtroppo, non più così raro. E di fronte a questo fenomeno crescente, la legge attuale ancora non lo contempla. In mancanza, interviene la Cassazione. Sarebbe il caso che in Italia si cominciasse ad emanare una legge ad hoc.

    Il cyberstalking – ovvero lo stalking caratterizzato dall’utilizzo delle nuove tecnologie quali la posta elettronica, la chat, la messaggistica istantanea, i social network, per molestare o perseguitare la vittima – è un fenomeno ormai non più così raro. Eppure l’art. 612 – bis c.p. non contempla questa ipotesi di reato (il comma 2 parla, genericamente, di ‘mezzi informatici o telematici’). Ecco che, allora, interviene la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 36894 del 11.09.2015, torna nuovamente ad occuparsi dell’argomento.

    Il caso

    La fattispecie è la seguente: l’imputato, condannato in primo e in secondo grado per il delitto di atti persecutori, propone ricorso presso la Corte di Cassazione cercando di “minimizzare” la condotta posta in essere nei confronti della vittima e ottenere l’annullamento della sentenza impugnata. Il caso è piuttosto classico: due giovani hanno una relazione sentimentale e la donna rimane incinta. La relazione finisce e l’ex fidanzato non si rassegna, minacciando, perseguitando e ponendo in essere atti violenti nei confronti della donna. La particolarità sta nel fatto che, per essere più ‘efficace’, l’uomo crea profili falsi, a nome della vittima, sui social network frequentati da maniaci sessuali, i quali cominciano a contattare quest’ultima, credendola disponibile per i loro interessi.

    cyberstalking

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché la condotta sopra citata, insieme ai ripetuti episodi di minacce, persecuzioni e atti di violenza nei confronti della parte offesa (nei confronti dell’imputato, già condannato, si è reso in seguito necessario aggravare le misure cautelari), integrano senza ombra di dubbio il reato di stalking. Va precisato, peraltro, che l’utilizzo dei social network è particolarmente invasivo, a causa dell’innumerevole numero di utenti (anche malintenzionati) che possono visionare il profilo e mettersi in contatto.

    I precedenti giurisprudenziali

    La sentenza n. 36894/2015 è la terza decisione della Corte di Cassazione penale in materia di “cyberstalking”. La prima sentenza, che ha fatto da “apripista”, è la n. 32404 del 10.08.2010: in quell’occasione, l’imputato aveva trasmesso, tramite Facebook, un filmato che lo ritraeva durante un rapporto intimo con la vittima.

    Il 24.06.2011 la Suprema Corte deposita la sentenza n. 25488, nella quale ribadisce che anche l’invio di continui messaggi di minacce su Facebook, unitamente alle altre condotte persecutorie, integra il reato di stalking.

    Perché le sentenze sull’argomento che stiamo trattando sono così poche? Una motivazione potrebbe essere la circostanza che l’art. 612 bis c.p. prende in considerazione l’elemento soggettivo del danno psicologico causato nella vittima (la norma parla di “stato d’ansia o di paura”, nonché di “fondato timore per la propria incolumità” o di quella di congiunti o di persone con le quali la vittima ha un legame affettivo), e non l’elemento oggettivo della condotta in quanto tale.

    Visti i numerosi episodi che si stanno verificando, tuttavia, sarebbe forse il caso che il legislatore rivedesse la norma del 2009, adeguandola alla nuova realtà.

    Allora, cosa ne pensate?

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