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  • myEnergy di Eni, la soluzione che monitora i consumi per risparmiare energia

    myEnergy di Eni, la soluzione che monitora i consumi per risparmiare energia

    myEnergy di Eni gas e luce è la nuova soluzione di “smart metering” (misurazione intelligente) per le piccole e medie imprese. Con il dispositivo myEnergy meter è poi possibile monitorare online i consumi e ottimizzare la spesa energetica. E le tariffe sono davvero interessanti.

    Uno dei grossi vantaggi delle tecnologie, e delle nuove tecnologie in particolare, è quello di dare accesso alle informazioni in maniera immediata e da qualsiasi posto ci si trovi. Un vantaggio quotidiano questo che permette di accedere alle informazioni riguardanti qualsiasi settore, dalla comunicazione alla finanza, alla manifattura, alla formazione con vantaggi concreti evidenti.

    myEnergy copertina

    E tutto questo vale anche per i servizi che permettono ai professionisti e alle aziende un notevole risparmio dal punto di vista dei costi, fattore che si estende anche ai privati.

    Fatta questa dovuta premessa – visto che spesso trattiamo sul nostro blog temi di innovazione e digitalizzazione, anche in termini di servizi, aspetto questo che ci interessa molto – vogliamo illustrarvi una soluzione che interesserà tanto i professionisti quanto le aziende: parliamo delle iniziative di Eni G&P come l’offerta myEnergy di Eni gas e luce, ossia la nuova soluzione di “smart metering” (misurazione intelligente) per le piccole e medie imprese.

    myenergymyEnergy mette le competenze tecnologiche al servizio dell’efficienza energetica. Con questo sistema, i clienti acquisiscono maggiore consapevolezza dei propri consumi energetici e identificano comportamenti volti a conseguire un effettivo risparmio energetico: ecco in poche parole riassunto il grande vantaggio di una soluzione di questo tipo. La tecnologia che fa risparmiare è sempre da apprezzare.

    myEnergy e myEnergy meter

    myEnergy è il primo pacchetto per la fornitura luce che offre l’innovativo dispositivo myEnergy meter, uno strumento che aiuta a monitorare online i consumi e ottimizzare la spesa energetica. myEnergy meter, una volta collegato al contatore, rileva i consumi e li rende disponibili su PC, smartphone e tablet con dati aggiornati ogni 24 ore. Accedendo poi alla propria area personale sarà possibile conoscere e confrontare i consumi luce, individuando in modo semplice e intuitivo gli sprechi e le inefficienze. In questo modo sarà possibile intervenire con la soluzione migliore e, di conseguenza, risparmiare sui consumi. Ma non finisce qui, perché notifiche con consigli mirati potranno aiutare i clienti a gestire in modo efficiente l’energia per la propria attività, segnalando anomalie ed eccessi di consumo.

    myEnergy è quindi la soluzione che si aspettava per risparmiare sui consumi energetici, anche perché oggi è conveniente averlo. Infatti, rimanendo cliente per almeno 2 anni, il prezzo d’acquisto del dispositivo è di soli 9€ (anzichè 59€) e il contributo di attivazione una tantum è gratuito (anzichè 49€). Gratuito è anche il servizio di monitoraggio per i primi 2 anni di contratto. Una proposta davvero conveniente e che non si può rifiutare.

    myEnergy, i tre profili per risparmiare

    Scopriamo adesso i profili che myEnergy propone ai possessori di Partita Iva, elaborati sulla base delle abitudini di consumo. Infatti, in base ai dati rilevati, l’utente può facilmente verificare se il profilo prescelto è adatto alle proprie esigenze e cambiarlo con uno più vantaggioso senza alcun costo aggiuntivo. Ed ecco i tre profili:

    • profilo h24, se i consumi sono costanti in tutta la settimana: 0,067 €/kWh (F1-F2-F3);
    • profilo Day, se i consumi si concentrano tra le 7 e le 23 e nei feriali: 0,058/kWh (F1-F2) 0,078€/kWh (F3);
    • profilo Night, se i consumi si concentrano tra le 23 e le 7 e nel weekend: 0,078/kWh (F1-F2) 0,058€/kWh (F3).

    L’offerta è stata pensata ed elaborata appositamente per le piccole e medie attività, clienti small business, professionisti, artigiani, esercizi commerciali, ed è attivabile entro il 31 gennaio 2016.

    myEnergy è quindi la soluzione che permette un concreto risparmio energetico, facilmente monitorabile, e con cui poi uniformare il proprio atteggiamento, dal quale nasce un vero e duraturo risparmio dei costi. Una soluzione come questa è poi flessibile perché rivolta sia ai piccoli professionisti che alle aziende e ha quindi il grande vantaggio di portare concretamente la voce risparmio energetico davvero a tutti.

    Quindi, se anche voi siete alla ricerca di una soluzione per risparmiare sulla base dei vostri consumi energetici, myEnergy è la soluzione che fa al caso vostro.

  • Ride the Future, la tecnologia made in Taiwan si presenta in Italia

    Ride the Future, la tecnologia made in Taiwan si presenta in Italia

    L’industria del motociclismo made in Taiwan è oggi una delle più avanzate e innovative al mondo dal punto di vista tecnologico. E in occasione di EICMA 2015 le eccellenze del paese asiatico si presentano al mercato italiano con “Ride the Future”, in occasione della grande fiera mondiale dedicata al settore.

    La 73° edizione di EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), la più importante rassegna espositiva del settore al mondo, ci ha colpito non solo per i tanti modelli nuovi, efficienti e, ovviamente bellissimi che abbiamo avuto modo di ammirare, ma soprattutto ci ha colpito perchè abbiamo avuto modo di conoscere una nuova realtà produttiva nell’industria del motociclo. Stiamo parlando dell’industria del Taiwan, esempio di qualità, tecnologie altamente innovativa a supporto della sostenibilità ambientale, che grazie al Taiwan External Trade Development Council e al supporto del Ministero degli Affari Economici di Taiwan ha presentato le sue eccellenze con un evento dal titolo già evocativo: “Ride the Future“.

    EICMA-2015-taiwan-excellence

    Per dare l’idea e la dimensione dell’industria del motociclismo made in Taiwan, è utile dare qualche numero:

    • 10.000 addetti ai lavori;
    • una produzione annuale di 1,3 milioni di unità del valore di 2,7 miliardi di dollari (dati della Camera di Commercio Americana di Taipei);
    • oltre il 50% delle vendite destinato all’export

    E l’industria sta continuando a crescere in modo esponenziale, sia a livello nazionale che internazionale. Per il commercio interno, il settore trova un ampio bacino di utenti: Taiwan è infatti il paese con il più grande rapporto moto/pro capite, con una moto ogni 1.56 persona, e 13.75 milioni di moto e scooter registrati.

    Per quanto riguarda il mercato internazionale, invece, l’industria taiwanese del motociclismo trova ampio spazio di espansione, specialmente su mercati strategici per l’export come Giappone, Colombia, Spagna e Italia. Nel 2014 il nostro paese è stato il 4° mercato a livello globale in termini di valore delle esportazioni (28,13 milioni di dollari) con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente.

    I dati dimostrano la potenzialità che le aziende taiwanesi di questo settore hanno per crescere e per guadagnare quote di mercato, un dato che va in contro tendenza visto dal nostro paese. Il loro approccio innovativo e personalizzato, lo stile flessibile di produzione, la qualità dei loro prodotti e l’attenzione all’impatto ambientale, sono vantaggi che permettono di guadagnare competitività e di rispondere in modo efficiente ed efficace alle necessità e alle richieste del mercato.

    In quella occasione abbiamo avuto modo di conoscere le eccellenze taiwanesi, e in particolare abbiamo conosciuto Aeon Motor, Kenda Tires, TPI Bearing, aziende che rappresentano al meglio l’industri taiwanese. Grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo, queste aziende sono riuscite a imporsi come leader di mercato e a rafforzare la propria reputazione.

    Qualche dato più specifico delle aziende:

    Aeon Motor: fondata nel 1965, esporta in tutti e cinque i continenti e ha una produzione annuale media di 60.000 ATV. Impegnata in progetti di R&D si focalizza soprattutto sullo sviluppo di nuovi modelli di moto e di scooter che siano versatili e comodi, ma allo stesso tempo veloci con tecnologie ingegneristiche avanzate per lo sviluppo del motore e riduzione del gas serra in atmosfera.

    Kenda Tires, produttore leader di pneumatici per automobili e moto, si distingue particolarmente per icentri di ricerca e sviluppo s cui l’azienda sta investendo in previsione di un’espansione a livello globale entro il 2020, con un aumento del personale fino a 350 addetti. Il successo dell’azienda è dimostrato anche dalla continua crescita delle vendite, che nel 2015 ha raggiunto il picco di 1,200 milioni di US $.

    TPI Bearing, azienda produttrice di cuscinetti, fondata nel 1966, ha oggigiorno un fatturato di 167.2 milioni di US $. Vincitrice nel 2011 del TOP 100 Taiwan Brands Award, vanta di innumerevoli brevetti e rapporti commerciali con i maggiori brand del settore del motociclismo come HONDA, YAMAHA, KAWASAKI, SUZUKI.

    Insomma, queste aziende del settore motociclistico taiwanese dimostrano che le aziende, anche con oltre 50 anni di storia, riescono ad essere ancora sul mercato, con un elevato tasso di competitività e tecnologia, solo grazie ad investimenti continui in ricerca e sviluppo, che è la chiave di tutto. Inoltre, stiamo parlando di aziende che ormai hanno raggiunto indipendenza anche in termini di reperibilità delle materie prime, elemento in più che rende queste aziende ancora più forti in un momento economico come questo.

  • Con Pinnacle Studio 19 il video editing è di qualità professionale

    Con Pinnacle Studio 19 il video editing è di qualità professionale

    Il team di Pinnacle presenta Pinnacle Studio 19 e le sue apps, Pinnacle Studio 19 Ultimate, Pinnacle Studio 19 Plus e Pinnacle Studio 19, che garantiscono una qualità del video editing mai raggiunta prima. Pinnacle Studio 19 permette l’Editing Multi camera ed è stato ottimizzato per il processore Intel di sesta generazione.

    Pinnacle Studio è certamente uno dei software più usati dagli appassionati di video editing, e oggi vogliamo parlarvi dell’ultima edizione del software, Pinnacle Studio 19, prodotto da Pinnacle System, oggi azienda del gruppo Corel, la celebre software house di Ottawa nata nel 1985.

    Pinnacle-Studio-19 video editing

    Con Pinnacle Studio 19 Ultimate, Pinnacle Studio 19 Plus e Pinnacle Studio 19 oggi si possono creare video con una qualità molto vicina a quelli professionali, come mai era stato prima. Tutte le versioni del software offrono un editor multi-camera con sincronizzazione audio ottimizzato per il processore Intel Core i7 di sesta generazione. Per le massime  prestazioni possibili , Pinnacle Studio 19 Ultimate gestisce  le riprese fino a 6 videocamere, offre l’audio ducking, gli effetti video NewBlue,  supporto per VFR e può gestire i più recenti formati tra cui XAVC decoding, DVCPRO HD decoding e importazioni MXF.

    Michel Yavercovski, Direttore del Product Management per Pinnacle, ci presenta così Pinnacle Studio 19:

    Con la nuova famiglia Pinnacle Studio 19, aumentiamo le possibilità di video editing amatoriale. Già noto come il più potente e preciso video editor del settore, l’ultimo Pinnacle Studio 19 aiuta ad ottenere risultati ancor più professionali. Dai ai tuoi filmati l’aspetto migliore da qualsiasi angolaione con la Potenza di Pinnacle Studio 19 e del suo nuovo editor multi-camera. Modifica riprese fino a 6 videocamere e allinea clip automaticamente con sincronizzazione audio. Beneficia di un’esperienza di editing video rapida e creative grazie alla Potenza a 64 bit, agli efftti di alta qualità, alla musica e all’editing multitraccia della linea Pinnacle Studio. Il supporto degli ultimi formati permette di importare facilmente tutti i media digitali e di condividerli online e su una varietà di dispositivi.”

    E conosciamole meglio le nuove versioni:

    Pinnacle Studio 19 Ultimate

    Con Pinnacle Studio 19 Ultimate i filmati appaiono al meglio da ogni angolazione. Da usare il nuovo Editor Multi-Camera per editare filmati da un massimo di 6 telecamere e due colonne sonore supplementari, e sincronizza automaticamente video e audio. Si può mantenere facilmente basso il suono di sottofondo per mantenere il dialogo e la narrazione puliti con il nuovo Audio Ducking. Qualsiasi progetto di editing può essere ottimizzato grazie alla velocità a 64 bit, al supporto del processore di 6° generazione Intel Core i7, all’editing di un numero illimitato di tracce precise al fotogramma in 4K, HD e 3D, al supporto per VFR, e alla capacità di lavorare con una grande varietà di formati, tra cui I nuovi decodifica XAVC, DVCPRO HD, e importazione MXF. Con oltre 2.000 effetti, transizioni e modelli, e gli effetti superiori Newblue, tra cui il nuovo Video Essentials IV, i filmati avranno un aspetto mozzafiato ovunque tu li condivida – online, sui dispositivi o su disco.

    Pinnacle Studio 19 Plus

    Raccontate la vostra storia da ogni angolazione con il nuovo editing multi-camera per 4 vidocamere di Pinnacle Studio 19 plus. Modificate il filmato, aggiungete transizioni e sincronizzate automaticamente audio e video. Il suono sarà di qualità professionale con il nuovo audio Ducking. L’esperienza di video editing sarà ancora più veloce con l’alimentazione a 64-bit, con il supporto del processore di 6° generazione Intel Core i7 e con una maggior elaborazione in HD e del playback. Con Editing accurato per frame a 24 tracce, con Live Screen Capture e più di 1.800 effetti, titoli e template, Pinnacle Studio 19 Plus vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per risultati brillanti. E poi potete facilmente condividere i vostri filmati in HD o 3D su Facebook, YouTube e Vimeo, sui dispositivi più recenti, e vivere un’esperienza facile di authoring con Pinnacle MyDVD®.

    Pinnacle-Studio-19-versioni video editing

    Pinnacle Studio 19

    Realizzate filmati più interessanti ed eccitanti con Pinnacle Studio 19 con il nuovo editor Multi-Camera che consente di modificare filmati da 2 telecamere, e sincronizzate automaticamente audio e video. Guardate i risultati più velocemente con la potenza dimostrata di 64 bit, con il supporto del processore di 6° generazione Intel Core i7, e con una maggior elaborazione in HD e del playback. Provate SmartMovie per un Editing accurato per frame a 6 tracce. Con 1.500 effetti 2D/3D e la libreria musicale ScoreFitter, avete tutto il necessario per rendere il vostro filmato unico. Condividete facilmente i filmati in HD o 3D su Facebook, YouTube e Vimeo, sui dispositivi più recenti, e godete di un’esperienza facile di authoring con Pinnacle MyDVD®.

    Pinnacle Studio 19 Ultimate Pinnacle Studio 19 Plus e Pinnacle Studio 19 sono ora disponibili in 13 lingue. Il prezzo di vendita consigliato di Pinnacle Studio 19 Ultimate è EUR 129.95, Pinnacle Studio 19 Plus è EUR 99.95 e Pinnacle Studio 19 è EUR 59.95. Il prezzo di aggiornamento è disponibile. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito www.pinnaclesys.com.

    Inoltre per 30 giorni avrete tutti gli accessi a Studio Backlot.tv, con i contenuti formativi del nuovo Pinnacle Studio 19 (solo in inglese).

    Pinnacle Studio è anche disponibile per iPad e iPhone. Potere seguire Pinnacle Studio anche su Facebook www.facebook.com/pinnaclesys.

  • Generali Italia avvia le selezioni digitali con #GeneraliJobTalent

    Generali Italia avvia le selezioni digitali con #GeneraliJobTalent

    Generali Italia, azienda italiana leader nel mondo assicurativo, da il via ad un progetto tutto digitale per selezionare i propri assicuratori. Con #GeneraliJobTalent infatti introduce un innovativo progetto di “social recruitment”.

    Generali Italia, azienda italiana leader nel mondo assicurativo, da il via ad un progetto tutto digitale per selezionare i propri assicuratori. Un processo che rompe le regole della selezione e si affida agli strumenti che il digitale oggi mette a disposizione, introducendo un innovativo progetto di “social recruitment” per trovare nuovi assicuratori di talento, #GeneraliJobTalent.

    Generali Italia-job-talent

    Come è strutturata adesso la ricerca?

    La sfida per i candidati consiste nell’ottenere il maggior numero di punti in 9 prove da svolgere in un tempo massimo di 60 ore, per guadagnare visibilità e ottenere la possibilità di iniziare a lavorare presso le agenzie Generali Italia. I candidati possono mettersi alla prova iscrivendosi in pochi clic su questa pagina. E’ possibile farlo anche collegandosi con il proprio profilo Facebook.

    Effettuata la registrazione, gli aspiranti consulenti assicurativi devono dare il meglio di sé a partire dalla propria presentazione: possono dire chi sono registrando un breve video, descrivendosi con un tweet e realizzando il proprio avatar in stile cartoon. I candidati possono poi affrontare una simulazione di vendita con video a bivi, compilare un quiz e cimentarsi in tre video-game che ne testano le capacità logico-matematiche e il bagaglio lessicale, oltre a importanti qualità come la pazienza e la precisione: la gamification, in questo caso, diventa strumento imprescindibile per questo nuovo modo di fare selezione. Infine, i candidati devono dimostrare la propria capacità di fare networking e avere leadership, invitando altri talenti a partecipare.

    Generali Italia prova a rendere più divertente e innovativa la fase di candidatura per chi cerca lavoro con la piattaforma Generali Job Talent, rendendo più rapida la selezione allo scopo di fornire ai recruiter, già prima del colloquio conoscitivo, una serie di informazioni utili a scegliere solo i profili più idonei da incontrare.

    https://youtu.be/KV-ftHbxo58

    Oggi la rete di Generali Italia è composta da 20.000 persone tra agenti e collaboratori con 1.500 Agenzie distribuite su tutto il territorio. Attraverso il recruiting game Generali Job Talent, Generali Italia mira ad inserire nella propria rete di agenzie due tipologie di figure: il Family Solution Planner ed il Global Solution Planner. Il primo è un consulente assicurativo operante nell’ambito della previdenza, del risparmio e della tutela della famiglia che verrà guidato in un percorso formativo dedicato. Il Global Solution Planner è, invece, un professionista già esperto del settore, che intende aderire al progetto di Generali Italia per sviluppare il proprio portafoglio clienti.

    Buzzoole

  • Plusplus 24 Diritto, il motore di ricerca per professionisti

    Plusplus 24 Diritto, il motore di ricerca per professionisti

    Plusplus 24 Diritto è molto di più di una banca dati e lo si può considerare come un vero motore di ricerca, capace di tirar fuori qualsiasi tipo di risposta per i professionisti del diritto, e non solo.

    Plusplus 24 Diritto, del Gruppo 24 Ore, è facile, personalizzabile, ancora più completo grazie ai nuovi contenuti in materia di Fisco, Lavoro, Condominio, Enti Locali; in pratica, in un unico prodotto il meglio dell’offerta del Sole 24 ORE.

    Plusplus 24 Diritto-home

    Il vero punto di forza è quindi il motore di ricerca, semplice ma in grado di offrire una pertinenza elevata tra i risultati. Per tutte le ricerche più frequenti o legate ai temi di maggiore attualità, in cima ai risultati si ha sempre l’evidenza dei 3 documenti più rilevanti, individuati per te dalla redazione, così da avere una risposta immediata ai bisogni informativi.

    Interessanti le nuove funzionalità che offre Plusplus 24 Diritto:

    • Salva la ricerca: puoi memorizzare le ricerche di maggiore interesse con il vantaggio di rimanere informati, attraverso un alert automatico, ogni volta che viene aggiunto in PlusPlus24 Diritto un documento importante.
    • Crea i tuoi dossier: Consente di salvare le cartelle personali con la documentazione di Plusplus24 Diritto, organizzandole per argomento o per cliente, inserendo anche documenti e note personali all’interno delle cartelle stesse.
    • Filtra risultati: All’interno dei risultati di una ricerca è sempre possibile filtrare quelli desiderati, scegliendo tra una o più categorie.

    plusplus-24-diritto

    Plusplus 24 Diritto si presenta come un nuovo strumento di lavoro per i professionisti che vuole imporsi come affidabile e rivoluzionario. Ed è un prodotto autorevole, affidabile come affidabile è il Gruppo 24 Ore, da sempre sinonimo di contenuti di alta qualità. Obiettivo di Plusplus 24 Diritto è quindi quello di introdurre un nuovo metodo di lavoro che supera la consultazione cartacea, portando il professionista verso una consultazione più organica della materia.

    Buzzoole

  • F-Secure, ecco il Cyber Security Stress Test per le aziende

    F-Secure, ecco il Cyber Security Stress Test per le aziende

    F-Secure, il colosso finlandese leader nel settore dei software per la sicurezza, ha lanciato il Cyber Security Stress Test, un questionario di 20 domande per aiutare le aziende a superare le lacune aziendali in termini di sicurezza informatica.

    F-Secure, il colosso finlandese leader nel settore dei software per la sicurezza, ha lanciato il Cyber Security Stress Test, un questionario di 20 domande per aiutare le aziende a superare le lacune aziendali in termini di sicurezza informatica. Un tema quello della cyber security sempre più sentito dalle aziende anche per via di recenti e gravi incidenti che hanno coinvolto aziende come Sony e altre. Il nuovo Cyber Security Stress Test è un questionario online rapido che può aiutare le aziende e i dipendenti a conoscere meglio i punti deboli che possono esporre a costose violazioni di dati e ad altri tipi di rischi.

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    Il questionario è composto da 20 domande che possono essere utili ai professionisti IT per individuare lacune nelle loro strategie di sicurezza. Di recente, un’indagine di F-Secure (condotta tra aprile e maggio 2015 in Germania, Francia, Polonia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e UK) ha rilevato che le aziende stanno facendo investimenti in soluzioni che non sono allineate con le loro priorità di sicurezza, creando una situazione paradossale e cioè si stanno esponendo proprio a quei rischi che vorrebbero e dovrebbero evitare.

    Restando sempre sulla ricerca, il 94% di chi ha risposto è d’accordo sul fatto che le aziende possono rappresentare un bersaglio per attacchi informatici, indipendentemente dal tipo di azienda o dalle dimensioni. E chi ha risposto ha classificato la protezione contro attacchi informatici in entrata come una delle priorità di sicurezza più alte. Dall’indagine è emerso che ben 4 delle 6 più alte priorità sono indirizzate alla prevenzione di attacchi informatici in entrata.  Ma solo il 31% di chi ha risposto ha dichiarato che la propria azienda aveva in essere misure di prevenzione/rilevazione delle intrusioni sugli endpoint, che sono parte integrante nella lotta contro questo tipo di attacchi.

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    Oggi è sempre più importante conoscere i propri sistemi” meglio di quanto li conoscano i tuoi avversari”, sostiene Erka Koivunen – F-Secure Cyber Security Advisor – “perché non puoi proteggere qualcosa se non sai che è esposta a pericolo. Installare solo un software di sicurezza seguendo la moda “installa e dimenticatene” sta portando a trascurare la realtà delle minacce odierne, e continuiamo a vedere aziende che ne pagano il prezzo.”

    Il Cyber Security Stress Test tocca tutta una serie di argomenti, inclusa la protezione degli endpoint, la sicurezza di rete, i ruoli e le policy in azienda. Il test intende fornire degli indicatori che il personale IT può usare per identificare aspetti problematici tuttavia risolvibili della condizione di sicurezza della propria azienda.  Presenta a chi risponde una semplice classifica su una scala da uno a cinque, con uno che indica un rischio “elevato” e cinque che indica un rischio “basso”. Fornisce anche consigli che gli IT manager possono usare per migliorare la sicurezza della loro azienda.

    A questo punto non ci resta che consigliarvi di fare il questionario e, se vi va, raccontateci la vostra esperienza.

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  • Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Costringere una persona ad avere contatti informatici minacciando, in mancanza, di diffondere un video compromettente già pubblicato su Youtube integra il reato di violenza privata. E’ questa l’interessante decisione della Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 40356, depositata in data 08.10.2015.

    A distanza di poco tempo dalla pubblicazione del mio articolo “Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione“, parlo di un nuovo caso di comportamenti scorretti mediante l’utilizzo dei social media. Questa volta il protagonista è un video compromettente pubblicato sul popolare social network Youtube. Vediamo cosa è successo e le motivazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 40356 del 08.10.2015.

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    Video su Youtube come arma di ricatto: perchè secondo la Cassazione è violenza privata e illecito trattamento dei dati personali

    Un uomo pubblica sul social network Youtube un video contenente pose oscene di una ragazza che conosce. Minaccia, quindi, continuamente la ragazza di diffonderlo pubblicamente, se non accetta di avere con lui contatti informatici. L’imputato tiene la giovane donna “letteralmente sotto scacco”, costringendola ad assecondarlo nelle sue richieste. Denunciato, l’uomo viene condannato in primo e in secondo grado per i reati di violenza privata continuata e trattamento illecito di dati personali. Decide, pertanto, di proporre ricorso in Cassazione.

    La Suprema Corte osserva, preliminarmente, che il delitto di violenza privata – che è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata consiste nel coartare la volontà di un’altra persona, mentre l’evento lesivo “si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita” – consiste  nel costringere un altro soggetto a fare, tollerare o omettere qualcosa, ledendo il diritto di quest’ultimo all’autodeterminazione.

    Nel caso specifico, l’imputato ha inviato numerose email di minacce concrete alla vittima, utilizzando come “arma di ricatto” un video caricato su Youtube nel quale la vittima appare con la gonna alzata. In una delle email inviate, in particolare, avverte la vittima che, se continua a bloccarlo e a non rispondere, pubblicherà il video nell’ambiente ristretto di Reggio Calabria, così “ne sparleranno tutti e ti macchierà per sempre”. Con queste minacce, l’imputato riesce a tenere “sotto scacco” la vittima, coartandone la volontà e costringendola a intrattenere con lui rapporti telematici. Le minacce – proprio perchè l’imputato ha a disposizione il video “compromettente”, che ha già caricato su Youtube e che può, quindi, divulgare in qualsiasi momento, anche su altri social network – sono concrete, tali da ledere il diritto di autodeterminarsi liberamente della giovane vittima.

    Analogamente, la Cassazione conferma la correttezza della condanna dell’imputato per il reato di illecito trattamento dei dati personali. Non reputa fondate, infatti, le contestazioni di quest’ultimo in merito alla circostanza che il video pubblicato su Youtube non è accessibile agli altri utenti perchè non ha inserito i criteri di ricerca e che ha minacciato la vittima di pubblicare il video su Facebook, proprio perchè consapevole che gli utenti di Youtube non possono avere accesso al video. I giudici con l’ermellino osservano, invece, che la lesione del diritto della vittima alla riservatezza dell’immagine si è concretizzata nel momento in cui l’imputato ha inserito il video che ritrae quest’ultima in pose compromettenti nel circuito di Youtube. Aggiunge che l’imputato non ha fornito alcuna prova di avere con certezza escluso che altri utenti possano avere accesso al video.

    Per tutti i motivi sopra indicati, la Corte di Cassazione, con la sentenza 40356/2015, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di violenza privata e trattamento illecito di dati personali.

    Ancora una volta vediamo, quindi, quanto l’utilizzo illecito – o anche imprudente – dei social network può procurare danni notevoli. La casistica sta diventando sempre più varia, e la giurisprudenza sempre più attenta. Non si può pensare ai social network come a “un’oasi felice”, un “far west” al di sopra della legge, dove tutto è concesso. Riflettiamo prima di agire se vogliamo evitare conseguenze, anche penali.

    Fateci sapere le vostre opinioni ed impressioni nei commenti!

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  • Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Duro colpo per i siti di aste online: il Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato, con la multa complessiva di 700.000 euro, la Flamingo Invest Ltd, gestore dei siti come dandybids.com e wippy.com. Tra le accuse la  lacunosità e falsità delle informazioni fornite ai consumatori, gli ostacoli al diritto di recesso, l’obbligo di pagamento di abbonamenti non richiesti.

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha diffuso, il 25.09.2015, un comunicato stampa con il quale ha annunciato la conclusione del procedimento aperto nei confronti della Flamingo Invest Ltd, gestore di siti che offrono il servizio di aste online al centesimo. Il procedimento si è concluso con l’irrogazione di una multa complessiva dell’importo di 700.000 euro. Vediamo il caso nei dettagli.

    Procedimento PS8243: Flamingo Invest Ltd

    La Flamingo Invest Ltd , con sede nelle Isole Vergini britanniche, gestiva i siti internet dandybids.com, wippy.com, bogabids.com e ziinga.com (ora chiusi), nei quali offriva il servizio internet di aste online al centesimo – le aste a pagamento caratterizzate dall’aumento di 1 centesimo per ogni puntata  -. In genere venivano offerti prodotti di tecnologia a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato.

    Durante la fase istruttoria del procedimento dell’Agcm, è emerso che la società ha indirizzato ai consumatori un invito, mediante pop-up o email, a compilare un questionario di cultura generale o partecipare un sondaggio sulla qualità del servizio offerto dal sito internet sul quale si è navigato. In caso di adesione all’invito, i medesimi sono stati reindirizzati sulla pagina di uno dei siti internet gestiti dalla Flamingo Invest, dove è stata prospettata la possibilità, a fronte del pagamento della somma di due euro a titolo di spese di spedizione e dell’inserimento dei dati personali nella sezione “ISCRIVITI E’ GRATIS”, di vincere un premio fedeltà o vincita similare – per fare un esempio, a un consumatore è stata prospettata la possibilità di vincere un I-pod -.

    La “magagna” sta anche nel fatto che i consumatori hanno dovuto accettare termini e condizioni contrattuali redatte soltanto in lingua inglese, e l’inserimento dei dati personali ha comportato l’iscrizione a un abbonamento denominato “platinum membership” su uno dei siti gestiti dalla società. La Flamingo ha avvisato con successiva email dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento, nella quale sono stati riportati termini e condizioni del contratto in italiano molto approssimativo e in modo incompleto – ad esempio, non vi è alcuna informativa circa la possibilità di ottenere il rimborso delle fee mensili e la modalità per richiederlo -. Ancora, è stato previsto esclusivamente un rimborso integrale delle fee (pertanto, non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo parziale dell’abbonamento), e non è stato detto nulla in merito alla circostanza che, in caso di cancellazione dell’iscrizione prima del pagamento della prima fee mensile, non era possibile partecipare ad alcuna offerta promozionale.  Dagli accertamenti effettuati è emerso, poi, che il premio fedeltà non è mai stato consegnato. Infine, la cancellazione dell’iscrizione dal sito ziinga.com comportava l’addebito di una penale pari a 39 euro.

    Sotto altro aspetto, va sottolineata la modalità “aggressiva” dei solleciti di pagamento inviati dalla Flamingo Invest Ltd mediante email nei casi in cui non è stato trovato credito sufficiente sul conto collegato allo strumento di pagamento utilizzato: vi è un primo sollecito di pagamento della fee mensile, cui segue un secondo sollecito di pagamento con la maggiorazione di una somma che varia dai 15 ai 22 euro a titolo di “late payment penalty”; infine, veniva inviata una comunicazione contenente la minaccia di affidare la riscossione del credito a una società di recupero crediti operante in Italia, in caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla comunicazione.

    Dopo l’avvio del procedimento istruttorio da parte dell’Agcm, la società ha continuato a inviare inviti all’iscrizione ai consumatori su siti internet non gestiti direttamente dalla medesima o mediante servizio di mailing.

    Il servizio di aste online al centesimo offerto dalla Flamingo ha le seguenti caratteristiche:

    • la partecipazione è a pagamento: in sostanza, per effettuare le puntate, è necessario utilizzare crediti che devono essere previamente acquistati dai consumatori;
    • il prezzo d’asta iniziale è pari a zero euro, e ogni puntata non può essere superiore a 1 centesimo di euro;
    • per ogni offerta andata a buon fine, il sistema provvede ad aggiornare il prezzo dell’asta e fa ripartire il timer, dando la possibilità di effettuare nuove puntate di 1 centesimo di euro entro 15 secondi o 2 minuti – in base alle caratteristiche dell’asta – scaduti i quali, se non vi sono nuove puntate, l’asta si chiude e viene aggiudicata all’ultimo offerente.

    Alla luce di tutto quanto sopra descritto, l’Agcm ha ritenuto che la Flamingo Invest Ltd ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, contraria a quanto disposto dagli artt. 20, 24 e 26 – comma 1, lettere f) e h) – del Codice del Consumo. La società, infatti, ha utilizzato un sistema aggressivo per approcciare i consumatori e invogliarli a sottoscrivere un abbonamento oneroso al servizio di aste online al centesimo non richiesto. Ha, inoltre, ingannato i consumatori, facendo loro credere che l’invito era rivolto esclusivamente a partecipare a sondaggi, operazioni a premi, programi fedeltà promossi dai professionisti – tra i quali noti operatori dell’ecommerce, società del settore delle telecomunicazioni, ecc. – che gestivano i siti internet sui quali si navigava o la cui denominazione era inserita nell’indirizzo del mittente della email inviata, e che la partecipazione ai sondaggi o ai programmi fedeltà, come già detto, dava la possibilità di ottenere premi o vincite equivalenti “pagando esigue spese di spedizione (pari a due euro) e registrandosi a uno dei siti Internet del professionista… a cui i consumatori aderenti all’invito venivano reindirizzati e per i quali l’iscrizione veniva presentata come gratuita (nella homepage di tali siti, infatti, la sezione del sito destinata alla registrazione riportava la dicitura “ISCRIVITI E’ GRATIS”)”. Altrettanto aggressiva è risultata, come ho descritto sopra, la condotta della società successiva alla sottoscrizione all’abbonamento “platinum membership“.

    In merito al diritto di recesso, infine, è stato accertato che:

    • non è stato contemplato nelle condizioni generali di contratto;
    • l’esercizio di tale diritto da parte di coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento “platinum membership” è stato di fatto negato, poichè la Flamingo Invest – facendo  leva su quanto previsto nel contratto -, ha subordinato il rimborso delle fee mensili corrisposte alla condizione di non aver usufruito di alcun vantaggio legato allo stato di utente platino;
    • in contrasto con la normativa vigente, la società ha trattato in modo analogo e artificiale la facoltà di  richiedere la cancellazione dell’account con rimborso dell’ultima fee mensile e la richiesta di recesso dal servizio da parte dei consumatori entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento;
    • per le richieste di recesso è stata adottata la tattica dilatoria: il riscontro – solo in lingua inglese – è avvenuto in ritardo, e le richieste sono state, in vari casi, negate in base a motivazioni infondate e irrilevanti. Si tratta di una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 – comma 1, lettera d) – del Codice del Consumo.

    Per tutte le motivazioni che ho sopra descritto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla Flamingo Invest Ltd la multa complessiva di 700.000 euro. Va precisato che contro il provvedimento dell’Authority può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del medesimo. Pertanto, seguiremo gli sviluppi della vicenda.

    E voi cosa pensate del fenomeno delle aste online al centesimo? Avete avuto un’esperienza simile a quella degli utenti di dandybids.com, o differente? Fatecelo sapere nei vostri commenti!

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  • Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Yves Bot, Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea (CGUE), ieri ha presentato le conclusioni nell’ambito della controversia giudiziale promossa dall’austriaco Max Schrems nei confronti del Data Protection Commissioner irlandese. Secondo Bot, i singoli Stati hanno il potere di sospendere il trasferimento dei dati verso un paese terzo, qualora venga accertato che quest’ultimo non garantisce un adeguato sistema di protezione.

    Il 23 settembre 2015 è un giorno positivo per l’austriaco Maximilian Schrems, laureato in giurisprudenza e utente di Facebook dal 2008: le conclusioni depositate dall’Avvocato generale della CGUE Yves Bot sono, almeno parzialmente, a suo favore. Schrems. in nome proprio e di altri 25.000 utenti, ha proposto una maxi “class action” europea contro Facebook – nota come “europe versus facebook.org” – a seguito delle rivelazioni di Edward Snowden, ex consulente della NSA per conto della Booz Allen Hamilton,  secondo le quali la NSA utilizza programmi di intercettazione tra Stati Uniti e UE in merito ai metadati di comunicazioni, oltre a programmi di sorveglianza su Internet, tra cui il dabase PRISM (che consentirebbe alla NSA di avere accesso illimitato ai dati di massa che si trovano sui server degli Stati Uniti). Schrems ritiene, alla luce di tali dichiarazioni, che gli Stati Uniti non assicurino un adeguato livello di protezione dei dati personali.

    Una denuncia è stata, inoltre, presentata a Helen Dixon – il Commissario dell’Irish Data Protection – affinchè ordinasse a Facebook Ireland (la sede centrale europea della società di Palo Alto) di non trasmettere i dati degli utenti negli Stati Uniti, ma con esito negativo. Schrems ha deciso, quindi, di rivolgersi all’Alta Corte irlandese che, ritenendo le questioni sollevate di interesse per l’Unione Europea, ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia Europea. Il procedimento è rubricato con il n. C – 362/14.

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    La vicenda e le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot

    Nel mese di luglio di quest’anno, Schrems ha annunciato che la Corte Regionale di Vienna – la “Landesgericht” – ha dichiarato, in prima istanza, inammissibile la class action nei confronti di Facebook per motivi esclusivamente procedurali. L’attivista austriaco ha inserito sul sito internet europe-v-facebook.org la frase ironica “Viennese Court does not want “hot potato”?!” e ha comunicato la decisione di proporre appello davanti alla Higher Regional Court (“Oberlandesgericht”).

    In merito, invece, al giudizio proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, il 21 settembre si è tenuta l’ultima udienza e ieri sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot.

    Nella parte introduttiva del documento si legge che, come stabilito dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 27.11.2013, il trasferimento dei dati personali è “un importante e necessario elemento delle relazioni transatlantiche. Essi formano parte integrante degli scambi commerciali tra le due sponde anche per le nuove imprese digitali in crescita, come i social media o il cloud computing, con grandi quantità di dati che vanno dall’Unione Europea agli Stati Uniti”.

    Vengono citati l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il quale stabilisce che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”, e l’art. 8, secondo cui “Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”. Nel caso specifico, la questione principale è se può essere vincolante per l’autorità nazionale per la protezione dei dati la valutazione della Commissione “in merito all’adeguatezza del livello di protezione, contenuta nella decisione 2000/520”.

    In proposito, l’Avvocato generale della CGUE precisa che, pur non avendo Schrems addotto argomentazioni specifiche a sostegno del rischio di grave danno imminente che può causare il trasferimento dei dati tra Facebook in Irlanda e Facebook negli Stati Uniti, le preoccupazioni di quest’ultimo circa i programmi di sorveglianza utilizzati negli USA dalle agenzie di sicurezza sono condivise dalla Commissione, che ha deciso di revisionare la decisione 2000/520. Pertanto, le autorità nazionali di vigilanza hanno il potere di rinegoziare con gli Stati Uniti i termini della decisione sopra citata e, se lo ritengono necessario, di sospendere la medesima nell’ipotesi di intervento a seguito di denunce o preoccupazioni astratte (come nel caso specifico); tali poteri non possono essere limitati dalle competenze attribuite dal legislatore dell’UE alla Commissione con l’art. 25 della direttiva 95/46. Aggiunge che “se al termine delle sue indagini, un’autorità nazionale di vigilanza ritiene che il trasferimento dei dati contestato mina la tutela di cui i cittadini dell’Unione devono godere per quanto riguarda il trattamento dei loro dati, ha il potere di sospendere il trasferimento dei dati in questione, a prescindere dalla valutazione generale fatta dalla Commissione nella sua decisione”.

    Bot, tuttavia, ha anche affermato – nelle conclusioni depositate – che dalle circostanze addotte a sostegno della tesi difensiva di Schrems non emergono violazioni dei principi del Safe Harbor da parte di Facebook. Se Facebook Stati Uniti ha dato alle autorità statunitensi l’accesso ai dati trasferiti da uno Stato membro della UE, lo ha fatto allo scopo di rispettare la legislazione USA. Tale situazione è espressamente accettata dalla decisione 2000/520; non sono, invece, accettate all’interno dell’Unione Europea “le misure incompatibili con il rispetto dei diritti umani”, condizione di legittimità degli atti comunitari.

    E’, da segnalare, poi, l’affermazione dell’Avvocato generale secondo cui i cittadini della UE utenti di Facebook non sono a conoscenza del fatto che i loro dati personali “saranno generalmente accessibili alle agenzie di sicurezza degli Stati Uniti” , come sostenuto da una sentenza della CGUE. Bot è del parere che la Decisione 2000/520 debba essere dichiarata invalida perchè le deroghe in essa contenute, che possono portare a disattendere i principi del Safe Harbor, impediscono di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea agli Stati Uniti.

    Nel caso di specie, secondo Bot la Commissione per la protezione dei dati irlandese avrebbe dovuto sospendere l’applicazione della Decisione 2000/520. La Commissione, infatti, nel valutare qual’è il livello di protezione garantito da un paese terzo, “deve esaminare non solo le leggi interne e gli impegni internazionali, ma anche il modo in cui la protezione dei dati personali è garantita nella pratica. Qualora l’esame della pratica rivela che gli accordi non funzionano correttamente, la Commissione deve agire e, se del caso, sospendere la sua decisione o adattarla senza indugio”.

    Alla luce delle motivazioni di cui abbiamo parlato, pertanto, Yves Bot ha concluso che l’art. 28 della Direttiva 95/46/CE del 24.10.1995 in merito alla protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei medesimi, letta alla luce di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che “l’esistenza di una decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’art. 25 della Direttiva 95/46 non ha l’effetto di impedire a un’autorità nazionale di controllo di istruire una denuncia secondo cui un paese terzo non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti e, se del caso, di sospendere il trasferimento di tali dati. La Decisione della Commissione 2000/520/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione fornita dai principi sulla privacy del Safe Harbor e le relative domande frequenti rilasciate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America è invalida”.

    Le conclusioni dell’Avvocato generale della UE, che hanno colto un pò di sorpresa, rendono ancora più interessante il procedimento proposto da Max Schrems. Ne seguiremo, pertanto, gli sviluppi.

    Fateci sapere le vostre impressioni sulla vicenda nei commenti.

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  • Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    La Corte di Cassazione interviene sul tema delicato del sequestro preventivo di siti internet a seguito di querela per diffamazione con una nuova, interessante sentenza in merito alle conseguenze in caso di querela presentata tardivamente. Nel provvedimento si chiarisce, inoltre, in quale momento si consuma il delitto di diffamazione su un sito internet.

    Il tema della diffamazione sui siti internet è abbastanza vivace ed attuale, anche dal punto di vista giurisprudenziale. In questo articolo segnalo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale – n. 38099, depositata il 18.09.2015, nella quale si affronta il tema specifico delle conseguenze del sequestro preventivo di un sito internet nel caso in cui la querela per diffamazione è stata presentata in ritardo rispetto al termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

    Il caso e la decisione della Cassazione

    Come di consueto, partiamo dal fatto concreto oggetto della sentenza di cui parliamo in questo articolo.

    Un avvocato viene nominato dal Comune di Bologna quale Garante dei detenuti. Il titolare di un sito internet parla di condotta scorretta del legale, che avrebbe approfittato dell’incarico ricevuto per trarne utilità personali (è un avvocato penalista). Le dichiarazioni ritenute diffamatorie vengono pubblicate sul sito prima che l’avvocato termini l’incarico ricevuto. La querela per diffamazione, invece, viene presentata circa quattro mesi dopo il termine dell’incarico.

    In via cautelare il sito internet viene sottoposto a sequestro preventivo, non revocato nel giudizio dinanzi al Gip del Tribunale di Bologna. Anche l’istanza di dissequestro viene rigettata dal Gup presso il Tribunale di Bologna. Viene proposto, allora ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

    cassazione-sequestro-diffamazione-sito-web-franzrusso.it-2015

    I Giudici di legittimità ritengono fondato il ricorso.

    Il momento e il luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto di diffamazione tramite internet – che è un reato evento – coincidono con quello nel quale “i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul “web” nel momento in cui il collegamento sia attivato”.

    In sostanza, la persona interessata dalle dichiarazioni ritenute diffamatorie può avere notizia delle medesime semplicemente collegandosi a internet o mediante altre persone che, essendosi collegate al sito, ne sono venuti a conoscenza.

    Di conseguenza, tra l’immissione in rete e la cognizione da parte dell’interessato vi è una prossimità temporale, se non addirittura la contestualità. E da quel momento il delitto di diffamazione può dirsi consumato; l’interessato che sostiene il contrario deve dimostrarlo.

    La Corte di Cassazione richiama, sull’argomento, la sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 23624 del 27.04.2012, secondo cui “poiché la diffamazione è reato di evento, essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato”.

    Nel caso di specie, le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state immesse sul sito internet in data 7 luglio 2009, mentre la querela è stata presentata in data 9 novembre 2010, ovvero ben oltre il termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, così come previsto dall’art. 124, comma 1, c.p.

    Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza con quale era stato disposto il sequestro preventivo del sito internet oggetto della querela per diffamazione, che deve, pertanto, essere dissequestrato.

    Raccontateci le vostre esperienze tra i commenti su questo tema delicato e attuale.

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