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  • Ecommerce: Antitrust sospende le vendite di Techmania

    Ecommerce: Antitrust sospende le vendite di Techmania

    L’Antitrust ha comunicato la sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito internet techmania.it – gestito da Techmania s.r.l. – per pratiche ingannevoli. La sospensione è avvenuta a seguito di 180 segnalazioni di consumatori. I comportamenti censurati dal Garante della concorrenza e del mercato sono molto gravi, e vanno dalla mancata o molto ritardata ordinazione e consegna dei prodotti tecnologici acquistati online, alla scorretta gestione delle richieste di rimborso a seguito di annullamento dell’ordine.

    L’Antitrust ha annunciato, con comunicato stampa di oggi 9 ottobre 2015, il provvedimento di sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito techmania.it. La decisione è avvenuta a seguito dell’accertamento delle gravi condotte poste in essere dal professionista, che ha proceduto alla vendita – con incasso del corrispettivo anticipato – di prodotti non disponibili in magazzino o addirittura non ancora ordinati, e gestito in modo scorretto le richieste di rimborso a seguito dell’annullamento degli ordini.  Vediamo cosa ha dato origine alla decisione dell’Agcm e le motivazioni del provvedimento.

    Techmania: vendite sospese dall’Antitrust per pratiche ingannevoli

    techmania.it

    Il procedimento n. PS10171 è stato aperto dall’Agcm a seguito delle segnalazioni di 180 consumatori, a partire dal mese di giugno del 2015. A seguito delle segnalazioni e di informazioni acquisite dall’Authority in merito all’applicazione del codice del consumo, è emerso che Techmania S.r.l. ha posto in essere pratiche commerciali scorrette nella vendita di prodotti tecnologici mediante il sito internet techmania.it. In particolare, i prodotti acquistati – e per i quali è stato versato un corrispettivo – non sono stati consegnati ai consumatori nella maggioranza dei casi. E’ stato rilevato, altresì, che il professionista, nonostante le numerose richieste di adempimento – cui sono seguite le richieste di rimborso -, raramente ha rimborsato i consumatori.

    L’Authority ha avviato la fase istruttoria ed effettuato indagini mediante il software gestionale di Techmania s.r.l., a seguito delle quali è emerso che:

    • nei mesi di giugno, luglio, agosto e metà settembre del 2015 il numero degli annullamenti è stato di gran lunga superiore a quello degli ordini effettuati;
    • dal 1° giugno al 22 settembre 2015, data dell’ispezione, a fronte di circa 2.268 ordini sono state effettuate soltanto 288 consegne.

    Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, l’Agcm ha ritenuto sussistere il c.d. “fumus boni juris” della pratica commerciale sopra descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) – le condotte del professionista potrebbero ostacolare o “condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o all’eventuale cessazione del rapporto contrattuale” -, nonchè dell’art. 61, del codice del consumo, secondo cui il professionista deve consegnare i beni acquistati dal consumatore senza ritardo ingiustificato, o comunque nel termine di 30 giorni dalla data nella quale il contratto è stato concluso.

    L’Antistrust ha, infatti ritenuto che il comportamento del professionista sia particolarmente grave e tale da mettere in discussione la natura dell’attività di ecommerce svolta da quest’ultimo. L’alto numero di ordini non evasi e di richieste di annullamento – evidentemente effettuate dopo numerose richeste e solleciti di adempimento – fanno pensare che l’organizzazione e la gestione siano fortemente deficitarie, non giustidicabile da un periodo di temporanea difficoltà di approvvigionamento e “incompatibile con l’offerta ai consumatori di beni di consumo e con le iniziative promozionali che il professionista svolge per accreditarsi presso i consumatori”.

    Analogamente, sono incompatibili con una regolare attività di ecommerce le condotte  di Techmania in merito alle richieste di rimborso da parte degli acquirenti/consumatori. Le indagini effettuate hanno evidenziato, infatti, che la società ritarda la gestione delle richieste di rimborso e fornisce risposte elusive, standard ed evasive, all’evidente scopo di ostacolare l’esercizio di un fondamentale diritto del consumatore. Le somme pagate dovrebbero, al contrario, essere immediatamente rimborsate a seguito dell’annullamento degli ordini a causa del “mancato rispetto della consegna dei beni ordinati e pagati”. Sul punto, l’Agcm precisa che risulta significativo “sia il criterio con il quale vengono scelti i pochi consumatori che sono stati rimborsati, ovvero in base unicamente all’intensità della reazione del consumatore, nonchè le indicazioni fornite al call center e orientate a esasperare i consumatori probabilmente nella speranza che desistano dal riproporre le legittime istanze di restituzione di quanto pagato”.

    L’Agcm precisa, infine che sussiste il c.d. periculum in mora, poichè la condotta dal professionista, altamente offensiva, è attuale: il sito internet techmania.it, infatti, è ancora attivo e – viste le numerose offerte di prodotti tecnolocici presenti, potenzialmente idonee a raggiungere un notevole numero di consumatori, i quali potrebbero decidere di effettuare l’acquisto pagando il prezzo, con il rischio di non vedersi consegnata la merce e di non riuscire a recuperare le somme pagate – si rende necessario procedere con urgenza alla sospensione dell’attività di vendita di prodotti non disponibili sul sito techmania.it.

    Pertanto, l’Antistrust ha emesso il prvvedimento con il quale ha ordinato a Techmania s.r.l. la sospensione di tutte le attività di vendita – mediante il sito technomania.it – di prodotti non disponibili e dell’addebito anticipato di somme per prodotti in realtà non giacenti nei magazzini della società o non pronti per la consegna. Il provvedimento dovrà essere eseguito entro 3 giorni dalla comunicazione, ma è comunque possibile proporre ricorso presso il TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione.

    Il provvedimento dell’Antitrust è l’occasione per precisare che l’attività di ecommerce richiede organizzazione e gestione molto precise e puntuali, nonchè l’adeguamento alle norme del codice del consumo. Visto l’aumento delle attività di commercio online, peraltro, il Garante della concorrenza e del mercato effettua una continua attività di monitoraggio. Nel comunicato stampa con il quale ha annunciato l’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti di Techmania s.r.l., infatti, l’Authority precisa che “Il nuovo intervento dell’Autorità si aggiunge a quelli precedenti sulle vendite a distanza, confermando ulteriormente che il settore necessita di un organico monitoraggio per assicurare comportamenti corretti da parte delle imprese che operano nell’e-commerce, anche in rapporto alla posizione particolarmente debole dei consumatori in questo campo”.

    Avete avuto esperienze positive o negative con Techmania? Fatecelo sapere nei commenti!

  • Volkswagen: l’Agcm avvia indagine per pratica commerciale scorretta

    Volkswagen: l’Agcm avvia indagine per pratica commerciale scorretta

    L’Agcm ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha annunciato l’avvio di un’indagine istruttoria nei confronti di Volkswagen per pratica commerciale scorretta, anche a seguito delle segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori. L’istruttoria riguarderà gli autoveicoli venduti in Italia tra il 2009 e il 2015. Il “cerchio si stringe” intorno alla casa automobilistica tedesca.

    L’Agcm ha comunicato, sul sito ufficiale, che sarà avviata un’indagine istruttoria nei confronti della Volkswagen  – dopo il noto scandalo delle emissioni diesel inquinanti del quale continuano a parlare quotidianamente i media -. E’ notizia di questi giorni che in Italia i veicoli della casa automobilstica tedesca con motore diesel del tipo EA 189 sarebbero circa 648.458. Le automobili in questione, di marca Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Veicoli Commerciali, non rispetterebbero le norme antinquinamento.

    volkswagen-agcm

    L’Authority della concorrenza e del mercato ha precisato che la decisione di avviare l’indagine istruttoria è nata anche a seguito delle segnalazioni pervenute sia da parte di consumatori che di associazioni di consumatori. L’indagine riguarderà, in particolare, la presunta condotta scorretta di Volkswagen nella commercializzazione nel territorio itaiano – tra il 2009 e il 2015 – di automobili con il marchio Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. L’Agcm precisa che l’ipotesi alla base dell’istruttoria è “la configurabilità di una pratica commerciale scorretta in relazione alla nota vicenda relativa alla commercializzazione di autoveicoli e mezzi commerciali con caratteristiche qualitative e classe di emissione inquinante che sarebbero, nella realtà, inferiori ai valori dichiarati. In particolare, i consumatori potrebbero essere stati indotti in errore nelle loro scelte d’acquisto dai claims utilizzati da Volkswagen su emissioni e classe di omologazione all’interno delle proprie campagne pubblicitarie e nei dépliants informativi distribuiti dai concessionari e rivenditori”. L’indagine sarà svolta nei confronti di Volkswagen AG e della filiale che opera in Italia nel settore della distribuzione di autoveicoli per conto del gruppo automobilistico tedesco.

    Ma le ultime notizie riportano che l’Italia non è l’unica che ha deciso di muoversi nei confronti di Volkswagen: l’Authority australiana ha annunciato l’intenzione di sanzionare il gruppo della casa automobilistica tedesca con una multa di € 700.000 per ogni dispositivo truccato installato da quest’ultima su veicoli circolanti sul proprio territorio, precisando che l’inchiesta avviata è considerata “una priorità”. La Procura di Parigi, invece, ha affidato il compito di condurre un’inchiesta sulla vicenda all’ufficio che si occupa di frodi aggravate. Anche il Presidente di turno dell’UE Etienne Schneider – ministro dell’economia del Lussemburgo -, ha annunciato nei giorni scorsi su Twitter che durante il pranzo di lavoro del Consiglio  di competitività che si è tenuto nella giornata di ieri 1 ottobre 2015, si sarebbe parlato della questione dei “controlli delle emissioni auto”. Ecco il tweet:

    Intorno a Volkswagen, quindi, ormai il cerchio si stringe. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda dello scandalo Volkswagen e fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

  • Teleselling e ‘Consumer Rights’: multa di Agcm a Sky e H3G

    Teleselling e ‘Consumer Rights’: multa di Agcm a Sky e H3G

    L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato, con una multa di 100.000 euro per ognuna, Sky e H3G. Si tratta delle prime applicazioni del “Consumer Rights” di cui al D.l. n. 21 del 2014 di recepimento della Direttiva Europea, con il quale sono state attribuite nuove competenze all’Agcm. In entrambi i casi sono state accertate violazioni del Codice del Consumo nell’attività c.d. di “teleselling”, poichè non sono rispettati i requisiti di forma previsti per la conclusione del contratto con il consumatore.

    Il D. L. n. 21 del 21.02.2014, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 58 dell’11.03.2014, ha recepito la Direttiva Europea 2011/83/UE, con la quale sono state apportate rilevanti modifiche al Codice del Consumo, in particolare per quanto riguarda le informazioni precontrattuali obbligatorie da fornire al consumatore, i requisiti formali del contratto, il diritto di recesso. In data 05.06.2014 è stato adottato con delibera dall’Agcm il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, poi sostituito dal Regolamento adottato con delibera del 01.04.2015.   I procedimenti conclusi con l’irrogazione di una multa nei confronti di Sky e H3G costituiscono le prime applicazioni in Italia del “Consumer Rights”. Vediamoli, pertanto, singolarmente.

    Procedimento PS9981: Sky Italia S.r.l.

    L’ Agcm ha effettuato, nell’ambito della fase istruttoria relativa al procedimento aperto a seguito delle segnalazioni da parte un’associazione di consumatori e di consumatori, accertamenti ispettivi presso le sedi di Sky.

    A seguito degli accertamenti è stato rilevato che Sky utilizza la seguente procedura di teleselling:

    • Un operatore incaricato dalla società contatta il consumatore via telefono;
    • Nella prima parte della telefonata (non registrata) vengono illustrate le caratteristiche dell’offerta commerciale – sulla base di script predisposti da Sky -. Se il consumatore accetta, l’operatore avverte che procederà ad acquisire l’ordine mediante registrazione. Nella seconda parte della telefonata, infatti, acquisito il consenso alla registrazione, l’operatore chiede a quet’ultimo la conferma dei dati personali e “di aver scelto” l’offerta commerciale prospettata nella prima parte della telefonata. Segue informativa sui vincoli della durata dell’abbonamento, sui costi da corrispondere una tantum e su quelli di installazione, sul diritto di recesso.  Infine, l’operatore attesta che ha acquisito l’adesione del consumatore nella data in cui è avvenuto il contatto e la conferma di quest’ultimo di “voler aderire all’offerta“;
    • Circa un’ora dopo la telefonata, Sky invia al consumatore via email il modulo denominato “richiesta di abbonamento residenziale” – precompilato con i dati acquisiti dal consumatore, gli estremi dell’offerta scelta e i relativi costi -, oltre alle condizioni generali di abbonamento, le condizioni generali dei servizi di installazione e assistenza post-installazione, con relativo listino prezzi. Nel caso in cui il consumatore non possieda un indirizzo email, la documentazione viene spedita all’indirizzo di quest’ultimo con una lettera di accompagnamento o consegnata dal tecnico installatore (se il servizio deve essere installato e attivato con il suo intervento);
    • La smart card per usufruire del servizio offerto da Sky viene consegnata disattivata; per attivarla, deve essere inserita nel decoder.

    Secondo quanto è risultato a seguito degli accertamenti effettuati dall’Agcm, quindi, “l’adesione del consumatore all’offerta mediante registrazione vocale viene qualificata dal professionista come una proposta di abbonamento che si intende accettata da Sky al momento dell’attivazione della smart card, contestuale alla consegna”. Secondo la difesa di Sky, peraltro, la formula contrattuale scelta è quella di un contratto di fornitura di servizi tra un professionista e un consumatore, non qualificabile come vendita telefonica ma concluso secondo una “formula convenzionale a consenso e formazione progressiva”. Tale schema contrattuale, anche se atipico, è perfettamente lecito e tutela ancora di più il consumatore, poiché il vincolo non sorge durante il contatto telefonico, ma il consumatore ha la possibilità “di riflettere sull’offerta fino al momento (successivo) in cui egli stesso attiva la smart card”.

    Al contrario, l’Agcm osserva che l’unico momento in cui il consumatore presta il proprio consenso alla proposta contrattuale di Sky è durante la conversazione telefonica (lo proverebbero frasi come “conferma di avere aderito all’offerta” o “conferma di aver scelto il pacchetto… per 12 mesi, a partire dalla attivazione della smart card?”); pertanto, la società mira durante questa firma fase ad ottenere l’adesione del consumatore. Peraltro, la società considera concluso il contratto indipendentemente dalla firma da parte del consumatore. Ancora, in violazione dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo, consegna al consumatore la registrazione della telefonata su supporto durevole (ad esempio un DVD o una chiavetta USB) soltanto se quest’ultimo ne fa richiesta. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la regola per la conclusione del contratto è la forma scritta; sono consentite deroghe soltanto in presenza di determinate condizioni. La richiesta di consenso alla registrazione non può considerarsi valida ai fini della conclusione del contratto. Infine, il servizio viene attivato anche prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso

    Per tutti questi motivi, l’Agcm ha sanzionato Sky con una multa dell’importo di € 100.000, in considerazione del bilancio del 2014, risultato in perdita.

    Procedimento PS9983: H3G S.p.a.

    La vicenda di H3G è simile a quella sopra descritta.  A seguito degli accertamenti ispettivi dell’Agcm nel corso della fase istruttoria del procedimento, è emerso che la società, nei mesi di luglio, agosto e settembre del 2014 avrebbe adotatto la seguente procedura di teleselling : i contratti con i consumatori per la vendita di servizi di abbonamento, generalmente accompagnati dalla vendita di beni come gli apparecchi telefonici, sarebbero stati considerati conclusi a seguito di contatto telefonico, senza conferma della proposta in forma scritta e acquisizione dell’accettazione da parte del consumatore con la sottoscrizione del contratto, neanche – previo consenso di quest’ultimo – su supporto durevole. In un caso è stato addirittura accertato che il consumatore ha dovuto più volte insistere nella richiesta di registrazione della telefonata, e l’offerta è stata illustrata in modo non facilmente comprensibile, risultando differente da quella prospettata nella prima parte della telefonata. Anche in questo caso, la consegna del supporto durevole è avvenuta soltanto a seguito di richiesta da parte del consumatore.

    Per quanto riguarda la fase successiva, è stata accertata l’adozione di due diverse procedure da parte di H3G S.p.a.:

    • Nell’ipotesi di nuovo cliente, un addetto alla spedizione consegna l’apparato e/o la sim. e identifica lo stesso tracciando la consegna e facendosi riconsegnare i moduli contrattuali sottoscritti. Il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data in cui il bene è stato consegnato;
    • Nell’ipotesi di consumatore già cliente, il quale sottoscrive un nuovo contratto che non prevede la consegna di una nuova sim o un nuovo apparato, viene inviato un sms di conferma con il riepilogo dell’offerta e il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre dal momento in cui è stato acquisito il consenso telefonico.

    L’Agcm ha precisato che nel modulo contrattuale consegnato al cliente non vi è una descrizione dettagliata dell’offerta; pertanto, non può essere considerato una conferma cartacea dell’offerta prospettata.

    Per i motivi si cui sopra, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ravvisato la violazione, da parte di H3G, degli artt. 51, commi 6 e 7, del Codice del consumo, e ha irrogato quale sanzione una multa pari a € 100.000. Sky e H3g hanno la possibilità di ricorrere al Tar competente nel termine di 60 giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti; pertanto, la vicenda non può dirsi conclusa.

    Raccontateci nei commenti le vostre esperienze in qualità di clienti di Sky o di H3G.

  • Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Duro colpo per i siti di aste online: il Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato, con la multa complessiva di 700.000 euro, la Flamingo Invest Ltd, gestore dei siti come dandybids.com e wippy.com. Tra le accuse la  lacunosità e falsità delle informazioni fornite ai consumatori, gli ostacoli al diritto di recesso, l’obbligo di pagamento di abbonamenti non richiesti.

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha diffuso, il 25.09.2015, un comunicato stampa con il quale ha annunciato la conclusione del procedimento aperto nei confronti della Flamingo Invest Ltd, gestore di siti che offrono il servizio di aste online al centesimo. Il procedimento si è concluso con l’irrogazione di una multa complessiva dell’importo di 700.000 euro. Vediamo il caso nei dettagli.

    Procedimento PS8243: Flamingo Invest Ltd

    La Flamingo Invest Ltd , con sede nelle Isole Vergini britanniche, gestiva i siti internet dandybids.com, wippy.com, bogabids.com e ziinga.com (ora chiusi), nei quali offriva il servizio internet di aste online al centesimo – le aste a pagamento caratterizzate dall’aumento di 1 centesimo per ogni puntata  -. In genere venivano offerti prodotti di tecnologia a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato.

    Durante la fase istruttoria del procedimento dell’Agcm, è emerso che la società ha indirizzato ai consumatori un invito, mediante pop-up o email, a compilare un questionario di cultura generale o partecipare un sondaggio sulla qualità del servizio offerto dal sito internet sul quale si è navigato. In caso di adesione all’invito, i medesimi sono stati reindirizzati sulla pagina di uno dei siti internet gestiti dalla Flamingo Invest, dove è stata prospettata la possibilità, a fronte del pagamento della somma di due euro a titolo di spese di spedizione e dell’inserimento dei dati personali nella sezione “ISCRIVITI E’ GRATIS”, di vincere un premio fedeltà o vincita similare – per fare un esempio, a un consumatore è stata prospettata la possibilità di vincere un I-pod -.

    La “magagna” sta anche nel fatto che i consumatori hanno dovuto accettare termini e condizioni contrattuali redatte soltanto in lingua inglese, e l’inserimento dei dati personali ha comportato l’iscrizione a un abbonamento denominato “platinum membership” su uno dei siti gestiti dalla società. La Flamingo ha avvisato con successiva email dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento, nella quale sono stati riportati termini e condizioni del contratto in italiano molto approssimativo e in modo incompleto – ad esempio, non vi è alcuna informativa circa la possibilità di ottenere il rimborso delle fee mensili e la modalità per richiederlo -. Ancora, è stato previsto esclusivamente un rimborso integrale delle fee (pertanto, non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo parziale dell’abbonamento), e non è stato detto nulla in merito alla circostanza che, in caso di cancellazione dell’iscrizione prima del pagamento della prima fee mensile, non era possibile partecipare ad alcuna offerta promozionale.  Dagli accertamenti effettuati è emerso, poi, che il premio fedeltà non è mai stato consegnato. Infine, la cancellazione dell’iscrizione dal sito ziinga.com comportava l’addebito di una penale pari a 39 euro.

    Sotto altro aspetto, va sottolineata la modalità “aggressiva” dei solleciti di pagamento inviati dalla Flamingo Invest Ltd mediante email nei casi in cui non è stato trovato credito sufficiente sul conto collegato allo strumento di pagamento utilizzato: vi è un primo sollecito di pagamento della fee mensile, cui segue un secondo sollecito di pagamento con la maggiorazione di una somma che varia dai 15 ai 22 euro a titolo di “late payment penalty”; infine, veniva inviata una comunicazione contenente la minaccia di affidare la riscossione del credito a una società di recupero crediti operante in Italia, in caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla comunicazione.

    Dopo l’avvio del procedimento istruttorio da parte dell’Agcm, la società ha continuato a inviare inviti all’iscrizione ai consumatori su siti internet non gestiti direttamente dalla medesima o mediante servizio di mailing.

    Il servizio di aste online al centesimo offerto dalla Flamingo ha le seguenti caratteristiche:

    • la partecipazione è a pagamento: in sostanza, per effettuare le puntate, è necessario utilizzare crediti che devono essere previamente acquistati dai consumatori;
    • il prezzo d’asta iniziale è pari a zero euro, e ogni puntata non può essere superiore a 1 centesimo di euro;
    • per ogni offerta andata a buon fine, il sistema provvede ad aggiornare il prezzo dell’asta e fa ripartire il timer, dando la possibilità di effettuare nuove puntate di 1 centesimo di euro entro 15 secondi o 2 minuti – in base alle caratteristiche dell’asta – scaduti i quali, se non vi sono nuove puntate, l’asta si chiude e viene aggiudicata all’ultimo offerente.

    Alla luce di tutto quanto sopra descritto, l’Agcm ha ritenuto che la Flamingo Invest Ltd ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, contraria a quanto disposto dagli artt. 20, 24 e 26 – comma 1, lettere f) e h) – del Codice del Consumo. La società, infatti, ha utilizzato un sistema aggressivo per approcciare i consumatori e invogliarli a sottoscrivere un abbonamento oneroso al servizio di aste online al centesimo non richiesto. Ha, inoltre, ingannato i consumatori, facendo loro credere che l’invito era rivolto esclusivamente a partecipare a sondaggi, operazioni a premi, programi fedeltà promossi dai professionisti – tra i quali noti operatori dell’ecommerce, società del settore delle telecomunicazioni, ecc. – che gestivano i siti internet sui quali si navigava o la cui denominazione era inserita nell’indirizzo del mittente della email inviata, e che la partecipazione ai sondaggi o ai programmi fedeltà, come già detto, dava la possibilità di ottenere premi o vincite equivalenti “pagando esigue spese di spedizione (pari a due euro) e registrandosi a uno dei siti Internet del professionista… a cui i consumatori aderenti all’invito venivano reindirizzati e per i quali l’iscrizione veniva presentata come gratuita (nella homepage di tali siti, infatti, la sezione del sito destinata alla registrazione riportava la dicitura “ISCRIVITI E’ GRATIS”)”. Altrettanto aggressiva è risultata, come ho descritto sopra, la condotta della società successiva alla sottoscrizione all’abbonamento “platinum membership“.

    In merito al diritto di recesso, infine, è stato accertato che:

    • non è stato contemplato nelle condizioni generali di contratto;
    • l’esercizio di tale diritto da parte di coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento “platinum membership” è stato di fatto negato, poichè la Flamingo Invest – facendo  leva su quanto previsto nel contratto -, ha subordinato il rimborso delle fee mensili corrisposte alla condizione di non aver usufruito di alcun vantaggio legato allo stato di utente platino;
    • in contrasto con la normativa vigente, la società ha trattato in modo analogo e artificiale la facoltà di  richiedere la cancellazione dell’account con rimborso dell’ultima fee mensile e la richiesta di recesso dal servizio da parte dei consumatori entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento;
    • per le richieste di recesso è stata adottata la tattica dilatoria: il riscontro – solo in lingua inglese – è avvenuto in ritardo, e le richieste sono state, in vari casi, negate in base a motivazioni infondate e irrilevanti. Si tratta di una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 – comma 1, lettera d) – del Codice del Consumo.

    Per tutte le motivazioni che ho sopra descritto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla Flamingo Invest Ltd la multa complessiva di 700.000 euro. Va precisato che contro il provvedimento dell’Authority può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del medesimo. Pertanto, seguiremo gli sviluppi della vicenda.

    E voi cosa pensate del fenomeno delle aste online al centesimo? Avete avuto un’esperienza simile a quella degli utenti di dandybids.com, o differente? Fatecelo sapere nei vostri commenti!

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