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  • Indagine UE su Apple, Meta e Google ai sensi del nuovo DMA

    Indagine UE su Apple, Meta e Google ai sensi del nuovo DMA

    La Commissione UE avvia indagini su possibili violazioni del Digital Markets Act da parte di colossi tech come Apple, Google e Meta.

    La Commissione UE esprime preoccupazione riguardo al modo in cui i colossi tech stanno agendo. Una preoccupazione che trova, adesso, fondamenta all’interno del nuovo DMA, Digital Markets Act.

    Il DMA mira a regolamentare il mercato digitale instaurando condizioni eque tra tutti i player del settore.

    La notizia di oggi è che la Commissione apre 5 indagini per “non conformità” al DMA che riguardano in primo luogo Apple, Google e Meta sul modo in cui stanno osservando le nuove regole sulla concorrenza.

    La Commissione sospetta, e da qui la necessità dell’indagine, che le soluzioni fornite dalle società in questione ai propri utenti non siano pienamente aderenti alle regole del DMA.

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    Le preoccupazioni della Commissione UE

    Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, su X (ex Twitter) ha espresso preoccupazione su questa questione, scrivendo: “Oggi apriamo le prime indagini ai sensi della #DMA. Siamo preoccupati Alphabet, Apple e Meta non rispettano i loro obblighi, ad esempio: Apple e Alphabet addebitano ancora commissioni ricorrenti agli sviluppatori di app; Meta non offre agli utenti una vera scelta per disattivare la combinazione di dati”.

    In particolare, la Commissione intende indagare sulle cosiddette regole “anti-steering” di Google e Apple adottate all’interno dei loro app store.

    Cosa si intende per regole “anti-steering”.

    Le regole “anti-steering” sono misure normative o politiche attuate in alcuni settori, in particolare nel settore tecnologico e digitale, per prevenire pratiche commerciali che indirizzino o “guidino” (da cui il termine “steering”) i consumatori verso prodotti o servizi specifici, in modo potenzialmente anticoncorrenziale.

    Nel contesto dei marketplace digitali, ad esempio, una regola anti-steering può vietare a un fornitore di piattaforme, come un app store, di limitare gli sviluppatori dal dirigere gli utenti verso metodi di pagamento alternativi.

    La situazione di Apple, Google e Meta

    E poi, intende verificare se Google sia colpevole di pratiche, definite di auto-preferenza, per spingere i propri servizi all’interno del suo motore di ricerca.

    Sotto indagine è anche la schermata di scelta del browser di Apple per iOS, così come il “modello di pagamento o consenso” di Meta per il targeting degli annunci. Modello introdotto lo scorso autunno.

    Oltre a queste indagini, la Commissione UE fa sapere di avere una raccolta di informazioni che riguardano Amazon, per scoprire se spinge i suoi prodotti all’interno del suo market, e Apple per quanto riguarda la struttura tariffaria.

    Indagine di 12 mesi e eventuale sanzione

    In una conferenza stampa la Commissione ha dichiarato che intende concludere le indagini entro i prossimi 12 mesi.

    In caso di violazione, la Commissione può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale totale dell’azienda. Tali sanzioni possono arrivare fino al 20% in caso di recidiva.

    Una breve considerazione riguardo a quanto descritto.

    È bene specificare che il DMA, e queste indagini lo dimostrano, rappresenta un modello quasi pioneristico nel contesto digitale attuale. L’obiettivo è quello di creare un mercato che offra condizioni più eque tra le grandi aziende e i piccoli attori del mercato.

    L’approccio dell’UE al regolamento digitale si sta affermando come un modello normativo, in tutti i sensi- Finendo per influenzare legislazioni simili in altre giurisdizioni.

    Il DMA pioniere come il GDPR

    Se volessimo provare a fare un parallelo, il DMA può essere paragonato al General Data Protection Regulation (GDPR), che ha rivoluzionato il modo in cui le aziende trattano i dati degli utenti.

    Da una parte il GDPR ha posto l’accento sulla privacy e la protezione dei dati; dall’altro, il DMA si concentra sulla promozione della concorrenza e sulla limitazione delle pratiche anticoncorrenziali.

    Sebbene altre regioni, come gli Stati Uniti, abbiano adottato un approccio più cauto nei confronti della regolamentazione del settore tecnologico, le mosse dell’UE con il DMA potrebbero spingere verso una maggiore armonizzazione delle regole a livello globale. Come successe proprio con il GDPR.

  • L′Antitrust avvia istruttoria contro Google per posizione dominante

    L′Antitrust avvia istruttoria contro Google per posizione dominante

    L’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dello IAB, ha avviato un’istruttoria contro Google per posizione dominante nel mercato italiano dell’advertising online.

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Antitrust italiana, ha avviato, su segnalazione dello IAB (Interactive Advertising Bureau Italia), un’istruttoria contro Google per posizione dominante nel mercato italiano dell’advertising online. L’Italia, dunque, si accoda ad altri paesi europei, come Francia, Germania, Spagna (per non parlare della commissione antitrust UE) con l’obiettivo di verificare la posizione di Google all’interno di un mercato, quello del display advertising, che in Italia, dati del 2019, rappresenta il 22% del mercato pubblicitario che ha raccolto 3,3 miliardi di euro. Il solo display advertising in Italia registra un fatturato di 1,2 miliardi di euro.

    Google già da tempo, un po’ ovunque, è alle prese con autorità locali che vogliono vederci chiaro sulla gestione dei dati degli utenti che derivano da una posizione molto forte sul mercato della pubblicità online. Sappiamo bene tutti che quando si parla di Google si parla di un colosso di quasi 130 miliardi di dollari, un’azienda che dal motore di ricerca ha sviluppato un’ecosistema di servizi che poggia tutto sull’advertising.

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    Ebbene, su segnalazione dello IAB, come dicevamo in apertura, l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google, contestando alla società di Mountain View la violazione dell’articolo “102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzo dei dati per l’elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising, lo spazio che editori e proprietari di siti web mettono a disposizione per l’esposizione di contenuti pubblicitari“.

    L’Autorità, come si legge nel comunicato emesso ieri, contesta al colosso digitale l’utilizzo discriminatorio dell’enorme mole di dati raccolti attraverso le proprie applicazioni, impedendo agli operatori concorrenti nei mercati della raccolta pubblicitaria online di poter competere in modo efficace.

    Nello specifico, l’Antitrust vuole indagare meglio su un passaggio cruciale. Dalla segnalazione fatta al Garante sulla Concorrenza sembra che Google abbia posto in essere “una condotta di discriminazione interna-esterna, rifiutandosi di fornire le chiavi di decriptazione dell’ID Google ed escludendo i pixel di tracciamento di terze parti“. Nel contempo, avrebbe utilizzato elementi traccianti che consentono di “rendere i propri servizi di intermediazione pubblicitaria in grado di raggiungere una capacità di targhettizzazione che alcuni concorrenti altrettanto efficienti non sono in grado di replicare“.

    Sappiamo che attraverso i “cookies”, posti all’interno dei banner e dei vari pop-up, anche Google, come altri operatori, sono in grado di raccogliere informazioni preziose su come l’utente si muove online e quali scelte compie. Ma Google, oltre a questo, dispone di strumenti come Android, il sistema operativo mobile installato sulla maggior parte degli smartphone in Italia, Chrome per mobile e per pc, di Google Maps e Waze e di tutti gli altri servizi erogati attraverso Google ID, come Gmail, Drive, Docs, Sheet, Youtube. Insomma, un vero e proprio ecosistema, come dicevamo prima.

    L’assenza di concorrenza nell’intermediazione del digital advertising, infatti, potrebbe ridurre le risorse destinate ai produttori di siti web e agli editori, impoverendo così la qualità dei contenuti diretti ai clienti finali. Inoltre, l’assenza di una effettiva competizione basata sui meriti potrebbe scoraggiare l’innovazione tecnologica per lo sviluppo di tecnologie e tecniche pubblicitarie meno invasive per i consumatori“, conclude il comunicato dell’Autorità.

    A questo punto non ci resta che attendere questo ciclo di ispezioni e se questa indagine porterà, come pensiamo, ad una pesante ammenda.

  • L’Antitrust multa Facebook per 10 milioni di euro: ha violato il Codice del Consumo

    L’Antitrust multa Facebook per 10 milioni di euro: ha violato il Codice del Consumo

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria contro Facebook avviata un mese fa, il risultato è una multa di 10 milioni di euro per aver violato il Codice del Consumo. In pratica, l’Antitrust contesta alla società di Mark Zuckerberg di aver usato i dati degli utenti per scopi commerciali senza dichiararlo chiaramente.

    Pesante multa da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai danni di Facebook: 10 milioni di euro. E’ questo l’esito della chiusura dell’istruttoria che l’Autorità aveva avviato un mese fa nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo. La multa è comminata alle due società e il valore è complessivo.

    Nella nota diffusa dall’Autorità si legge che è stato accertato che Facebook, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità; in tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo). Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.

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    L’Autorità ha inoltre accertato che Facebook, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, attua una pratica aggressiva in quanto esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso – quindi in modo inconsapevole e automatico- la trasmissione dei propri dati da Facebook a siti web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali. L’indebito condizionamento deriva dall’applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati. La decisione dell’utente di limitare il proprio consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web/app di terzi; ciò condiziona gli utenti a mantenere la scelta pre-impostata da Facebook.

    Nello specifico, Facebook, attraverso la pre-selezione della funzione “Piattaforma attiva”, preimposta l’abilitazione ad accedere a siti web e app esterni con il proprio account Facebook, predisponendo la trasmissione dei dati dell’utente ai singoli siti web/app, in assenza di un consenso espresso da parte dello stesso. Facebook reitera, poi, il meccanismo della pre-selezione in opt out, rispetto ai dati che vengono condivisi, nella fase in cui l’utente accede con il proprio account Facebook a ciascun sito web/app di terzi, inclusi i giochi. L’utente può, infatti, anche in questo caso, solo deselezionare la pre-impostazione sui dati operata da Facebook, senza poter attuare in ordine agli stessi una scelta attiva, libera e consapevole .

    In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori, l’Autorità ha altresì imposto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa sul sito internet e sull’App per informare i consumatori.

    E Facebook ha risposto:

    Stiamo esaminando la decisione e speriamo di poter lavorare con loro per fare chiarezza in merito a quanto contestato – commenta un portavoce di Facebook -. Quest’anno abbiamo reso più chiare le nostre Condizioni d’uso e le nostre normative, in modo da aiutare le persone a capire meglio come utilizziamo i dati e come funziona il nostro business. Abbiamo anche reso le nostre impostazioni sulla privacy più facili da trovare e utilizzare e lavoriamo costantemente per migliorarle. Le persone hanno il possesso e il controllo delle loro informazioni personali su Facebook“.

    Non è la prima volta che l’Antitrust italiana multa Facebook, lo aveva già fatto nel 2017 quando aveva comminato una multa da tre milioni di euro per non aver reso chiari le condizioni di utilizzo, e poi ad inizio di quest’anno, sempre WhatsApp, con una multa da 50 mila euro.

    E’ evidente che questa di oggi solleverà forti polemiche.

  • Ecommerce: Antitrust sospende le vendite di Techmania

    Ecommerce: Antitrust sospende le vendite di Techmania

    L’Antitrust ha comunicato la sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito internet techmania.it – gestito da Techmania s.r.l. – per pratiche ingannevoli. La sospensione è avvenuta a seguito di 180 segnalazioni di consumatori. I comportamenti censurati dal Garante della concorrenza e del mercato sono molto gravi, e vanno dalla mancata o molto ritardata ordinazione e consegna dei prodotti tecnologici acquistati online, alla scorretta gestione delle richieste di rimborso a seguito di annullamento dell’ordine.

    L’Antitrust ha annunciato, con comunicato stampa di oggi 9 ottobre 2015, il provvedimento di sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito techmania.it. La decisione è avvenuta a seguito dell’accertamento delle gravi condotte poste in essere dal professionista, che ha proceduto alla vendita – con incasso del corrispettivo anticipato – di prodotti non disponibili in magazzino o addirittura non ancora ordinati, e gestito in modo scorretto le richieste di rimborso a seguito dell’annullamento degli ordini.  Vediamo cosa ha dato origine alla decisione dell’Agcm e le motivazioni del provvedimento.

    Techmania: vendite sospese dall’Antitrust per pratiche ingannevoli

    techmania.it

    Il procedimento n. PS10171 è stato aperto dall’Agcm a seguito delle segnalazioni di 180 consumatori, a partire dal mese di giugno del 2015. A seguito delle segnalazioni e di informazioni acquisite dall’Authority in merito all’applicazione del codice del consumo, è emerso che Techmania S.r.l. ha posto in essere pratiche commerciali scorrette nella vendita di prodotti tecnologici mediante il sito internet techmania.it. In particolare, i prodotti acquistati – e per i quali è stato versato un corrispettivo – non sono stati consegnati ai consumatori nella maggioranza dei casi. E’ stato rilevato, altresì, che il professionista, nonostante le numerose richieste di adempimento – cui sono seguite le richieste di rimborso -, raramente ha rimborsato i consumatori.

    L’Authority ha avviato la fase istruttoria ed effettuato indagini mediante il software gestionale di Techmania s.r.l., a seguito delle quali è emerso che:

    • nei mesi di giugno, luglio, agosto e metà settembre del 2015 il numero degli annullamenti è stato di gran lunga superiore a quello degli ordini effettuati;
    • dal 1° giugno al 22 settembre 2015, data dell’ispezione, a fronte di circa 2.268 ordini sono state effettuate soltanto 288 consegne.

    Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, l’Agcm ha ritenuto sussistere il c.d. “fumus boni juris” della pratica commerciale sopra descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) – le condotte del professionista potrebbero ostacolare o “condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o all’eventuale cessazione del rapporto contrattuale” -, nonchè dell’art. 61, del codice del consumo, secondo cui il professionista deve consegnare i beni acquistati dal consumatore senza ritardo ingiustificato, o comunque nel termine di 30 giorni dalla data nella quale il contratto è stato concluso.

    L’Antistrust ha, infatti ritenuto che il comportamento del professionista sia particolarmente grave e tale da mettere in discussione la natura dell’attività di ecommerce svolta da quest’ultimo. L’alto numero di ordini non evasi e di richieste di annullamento – evidentemente effettuate dopo numerose richeste e solleciti di adempimento – fanno pensare che l’organizzazione e la gestione siano fortemente deficitarie, non giustidicabile da un periodo di temporanea difficoltà di approvvigionamento e “incompatibile con l’offerta ai consumatori di beni di consumo e con le iniziative promozionali che il professionista svolge per accreditarsi presso i consumatori”.

    Analogamente, sono incompatibili con una regolare attività di ecommerce le condotte  di Techmania in merito alle richieste di rimborso da parte degli acquirenti/consumatori. Le indagini effettuate hanno evidenziato, infatti, che la società ritarda la gestione delle richieste di rimborso e fornisce risposte elusive, standard ed evasive, all’evidente scopo di ostacolare l’esercizio di un fondamentale diritto del consumatore. Le somme pagate dovrebbero, al contrario, essere immediatamente rimborsate a seguito dell’annullamento degli ordini a causa del “mancato rispetto della consegna dei beni ordinati e pagati”. Sul punto, l’Agcm precisa che risulta significativo “sia il criterio con il quale vengono scelti i pochi consumatori che sono stati rimborsati, ovvero in base unicamente all’intensità della reazione del consumatore, nonchè le indicazioni fornite al call center e orientate a esasperare i consumatori probabilmente nella speranza che desistano dal riproporre le legittime istanze di restituzione di quanto pagato”.

    L’Agcm precisa, infine che sussiste il c.d. periculum in mora, poichè la condotta dal professionista, altamente offensiva, è attuale: il sito internet techmania.it, infatti, è ancora attivo e – viste le numerose offerte di prodotti tecnolocici presenti, potenzialmente idonee a raggiungere un notevole numero di consumatori, i quali potrebbero decidere di effettuare l’acquisto pagando il prezzo, con il rischio di non vedersi consegnata la merce e di non riuscire a recuperare le somme pagate – si rende necessario procedere con urgenza alla sospensione dell’attività di vendita di prodotti non disponibili sul sito techmania.it.

    Pertanto, l’Antistrust ha emesso il prvvedimento con il quale ha ordinato a Techmania s.r.l. la sospensione di tutte le attività di vendita – mediante il sito technomania.it – di prodotti non disponibili e dell’addebito anticipato di somme per prodotti in realtà non giacenti nei magazzini della società o non pronti per la consegna. Il provvedimento dovrà essere eseguito entro 3 giorni dalla comunicazione, ma è comunque possibile proporre ricorso presso il TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione.

    Il provvedimento dell’Antitrust è l’occasione per precisare che l’attività di ecommerce richiede organizzazione e gestione molto precise e puntuali, nonchè l’adeguamento alle norme del codice del consumo. Visto l’aumento delle attività di commercio online, peraltro, il Garante della concorrenza e del mercato effettua una continua attività di monitoraggio. Nel comunicato stampa con il quale ha annunciato l’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti di Techmania s.r.l., infatti, l’Authority precisa che “Il nuovo intervento dell’Autorità si aggiunge a quelli precedenti sulle vendite a distanza, confermando ulteriormente che il settore necessita di un organico monitoraggio per assicurare comportamenti corretti da parte delle imprese che operano nell’e-commerce, anche in rapporto alla posizione particolarmente debole dei consumatori in questo campo”.

    Avete avuto esperienze positive o negative con Techmania? Fatecelo sapere nei commenti!