Tag: Cassazione

  • Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Costringere una persona ad avere contatti informatici minacciando, in mancanza, di diffondere un video compromettente già pubblicato su Youtube integra il reato di violenza privata. E’ questa l’interessante decisione della Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 40356, depositata in data 08.10.2015.

    A distanza di poco tempo dalla pubblicazione del mio articolo “Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione“, parlo di un nuovo caso di comportamenti scorretti mediante l’utilizzo dei social media. Questa volta il protagonista è un video compromettente pubblicato sul popolare social network Youtube. Vediamo cosa è successo e le motivazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 40356 del 08.10.2015.

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    Video su Youtube come arma di ricatto: perchè secondo la Cassazione è violenza privata e illecito trattamento dei dati personali

    Un uomo pubblica sul social network Youtube un video contenente pose oscene di una ragazza che conosce. Minaccia, quindi, continuamente la ragazza di diffonderlo pubblicamente, se non accetta di avere con lui contatti informatici. L’imputato tiene la giovane donna “letteralmente sotto scacco”, costringendola ad assecondarlo nelle sue richieste. Denunciato, l’uomo viene condannato in primo e in secondo grado per i reati di violenza privata continuata e trattamento illecito di dati personali. Decide, pertanto, di proporre ricorso in Cassazione.

    La Suprema Corte osserva, preliminarmente, che il delitto di violenza privata – che è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata consiste nel coartare la volontà di un’altra persona, mentre l’evento lesivo “si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita” – consiste  nel costringere un altro soggetto a fare, tollerare o omettere qualcosa, ledendo il diritto di quest’ultimo all’autodeterminazione.

    Nel caso specifico, l’imputato ha inviato numerose email di minacce concrete alla vittima, utilizzando come “arma di ricatto” un video caricato su Youtube nel quale la vittima appare con la gonna alzata. In una delle email inviate, in particolare, avverte la vittima che, se continua a bloccarlo e a non rispondere, pubblicherà il video nell’ambiente ristretto di Reggio Calabria, così “ne sparleranno tutti e ti macchierà per sempre”. Con queste minacce, l’imputato riesce a tenere “sotto scacco” la vittima, coartandone la volontà e costringendola a intrattenere con lui rapporti telematici. Le minacce – proprio perchè l’imputato ha a disposizione il video “compromettente”, che ha già caricato su Youtube e che può, quindi, divulgare in qualsiasi momento, anche su altri social network – sono concrete, tali da ledere il diritto di autodeterminarsi liberamente della giovane vittima.

    Analogamente, la Cassazione conferma la correttezza della condanna dell’imputato per il reato di illecito trattamento dei dati personali. Non reputa fondate, infatti, le contestazioni di quest’ultimo in merito alla circostanza che il video pubblicato su Youtube non è accessibile agli altri utenti perchè non ha inserito i criteri di ricerca e che ha minacciato la vittima di pubblicare il video su Facebook, proprio perchè consapevole che gli utenti di Youtube non possono avere accesso al video. I giudici con l’ermellino osservano, invece, che la lesione del diritto della vittima alla riservatezza dell’immagine si è concretizzata nel momento in cui l’imputato ha inserito il video che ritrae quest’ultima in pose compromettenti nel circuito di Youtube. Aggiunge che l’imputato non ha fornito alcuna prova di avere con certezza escluso che altri utenti possano avere accesso al video.

    Per tutti i motivi sopra indicati, la Corte di Cassazione, con la sentenza 40356/2015, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di violenza privata e trattamento illecito di dati personali.

    Ancora una volta vediamo, quindi, quanto l’utilizzo illecito – o anche imprudente – dei social network può procurare danni notevoli. La casistica sta diventando sempre più varia, e la giurisprudenza sempre più attenta. Non si può pensare ai social network come a “un’oasi felice”, un “far west” al di sopra della legge, dove tutto è concesso. Riflettiamo prima di agire se vogliamo evitare conseguenze, anche penali.

    Fateci sapere le vostre opinioni ed impressioni nei commenti!

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  • Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    La Corte di Cassazione interviene sul tema delicato del sequestro preventivo di siti internet a seguito di querela per diffamazione con una nuova, interessante sentenza in merito alle conseguenze in caso di querela presentata tardivamente. Nel provvedimento si chiarisce, inoltre, in quale momento si consuma il delitto di diffamazione su un sito internet.

    Il tema della diffamazione sui siti internet è abbastanza vivace ed attuale, anche dal punto di vista giurisprudenziale. In questo articolo segnalo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale – n. 38099, depositata il 18.09.2015, nella quale si affronta il tema specifico delle conseguenze del sequestro preventivo di un sito internet nel caso in cui la querela per diffamazione è stata presentata in ritardo rispetto al termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

    Il caso e la decisione della Cassazione

    Come di consueto, partiamo dal fatto concreto oggetto della sentenza di cui parliamo in questo articolo.

    Un avvocato viene nominato dal Comune di Bologna quale Garante dei detenuti. Il titolare di un sito internet parla di condotta scorretta del legale, che avrebbe approfittato dell’incarico ricevuto per trarne utilità personali (è un avvocato penalista). Le dichiarazioni ritenute diffamatorie vengono pubblicate sul sito prima che l’avvocato termini l’incarico ricevuto. La querela per diffamazione, invece, viene presentata circa quattro mesi dopo il termine dell’incarico.

    In via cautelare il sito internet viene sottoposto a sequestro preventivo, non revocato nel giudizio dinanzi al Gip del Tribunale di Bologna. Anche l’istanza di dissequestro viene rigettata dal Gup presso il Tribunale di Bologna. Viene proposto, allora ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

    I Giudici di legittimità ritengono fondato il ricorso.

    Il momento e il luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto di diffamazione tramite internet – che è un reato evento – coincidono con quello nel quale “i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul “web” nel momento in cui il collegamento sia attivato”.

    In sostanza, la persona interessata dalle dichiarazioni ritenute diffamatorie può avere notizia delle medesime semplicemente collegandosi a internet o mediante altre persone che, essendosi collegate al sito, ne sono venuti a conoscenza.

    Di conseguenza, tra l’immissione in rete e la cognizione da parte dell’interessato vi è una prossimità temporale, se non addirittura la contestualità. E da quel momento il delitto di diffamazione può dirsi consumato; l’interessato che sostiene il contrario deve dimostrarlo.

    La Corte di Cassazione richiama, sull’argomento, la sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 23624 del 27.04.2012, secondo cui “poiché la diffamazione è reato di evento, essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato”.

    Nel caso di specie, le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state immesse sul sito internet in data 7 luglio 2009, mentre la querela è stata presentata in data 9 novembre 2010, ovvero ben oltre il termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, così come previsto dall’art. 124, comma 1, c.p.

    Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza con quale era stato disposto il sequestro preventivo del sito internet oggetto della querela per diffamazione, che deve, pertanto, essere dissequestrato.

    Raccontateci le vostre esperienze tra i commenti su questo tema delicato e attuale.

  • Cyberstalking: dove non arriva la legge, arriva la Cassazione

    Cyberstalking: dove non arriva la legge, arriva la Cassazione

    Il Cyberstalking è un tema sempre più di attualità e, purtroppo, non più così raro. E di fronte a questo fenomeno crescente, la legge attuale ancora non lo contempla. In mancanza, interviene la Cassazione. Sarebbe il caso che in Italia si cominciasse ad emanare una legge ad hoc.

    Il cyberstalking – ovvero lo stalking caratterizzato dall’utilizzo delle nuove tecnologie quali la posta elettronica, la chat, la messaggistica istantanea, i social network, per molestare o perseguitare la vittima – è un fenomeno ormai non più così raro. Eppure l’art. 612 – bis c.p. non contempla questa ipotesi di reato (il comma 2 parla, genericamente, di ‘mezzi informatici o telematici’). Ecco che, allora, interviene la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 36894 del 11.09.2015, torna nuovamente ad occuparsi dell’argomento.

    Il caso

    La fattispecie è la seguente: l’imputato, condannato in primo e in secondo grado per il delitto di atti persecutori, propone ricorso presso la Corte di Cassazione cercando di “minimizzare” la condotta posta in essere nei confronti della vittima e ottenere l’annullamento della sentenza impugnata. Il caso è piuttosto classico: due giovani hanno una relazione sentimentale e la donna rimane incinta. La relazione finisce e l’ex fidanzato non si rassegna, minacciando, perseguitando e ponendo in essere atti violenti nei confronti della donna. La particolarità sta nel fatto che, per essere più ‘efficace’, l’uomo crea profili falsi, a nome della vittima, sui social network frequentati da maniaci sessuali, i quali cominciano a contattare quest’ultima, credendola disponibile per i loro interessi.

    cyberstalking

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché la condotta sopra citata, insieme ai ripetuti episodi di minacce, persecuzioni e atti di violenza nei confronti della parte offesa (nei confronti dell’imputato, già condannato, si è reso in seguito necessario aggravare le misure cautelari), integrano senza ombra di dubbio il reato di stalking. Va precisato, peraltro, che l’utilizzo dei social network è particolarmente invasivo, a causa dell’innumerevole numero di utenti (anche malintenzionati) che possono visionare il profilo e mettersi in contatto.

    I precedenti giurisprudenziali

    La sentenza n. 36894/2015 è la terza decisione della Corte di Cassazione penale in materia di “cyberstalking”. La prima sentenza, che ha fatto da “apripista”, è la n. 32404 del 10.08.2010: in quell’occasione, l’imputato aveva trasmesso, tramite Facebook, un filmato che lo ritraeva durante un rapporto intimo con la vittima.

    Il 24.06.2011 la Suprema Corte deposita la sentenza n. 25488, nella quale ribadisce che anche l’invio di continui messaggi di minacce su Facebook, unitamente alle altre condotte persecutorie, integra il reato di stalking.

    Perché le sentenze sull’argomento che stiamo trattando sono così poche? Una motivazione potrebbe essere la circostanza che l’art. 612 bis c.p. prende in considerazione l’elemento soggettivo del danno psicologico causato nella vittima (la norma parla di “stato d’ansia o di paura”, nonché di “fondato timore per la propria incolumità” o di quella di congiunti o di persone con le quali la vittima ha un legame affettivo), e non l’elemento oggettivo della condotta in quanto tale.

    Visti i numerosi episodi che si stanno verificando, tuttavia, sarebbe forse il caso che il legislatore rivedesse la norma del 2009, adeguandola alla nuova realtà.

    Allora, cosa ne pensate?

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