Tag: diffamazione

  • Attenzione ad offendere su Facebook, è Diffamazione

    Attenzione ad offendere su Facebook, è Diffamazione

    La Quinta sezione penale della Cassazione ha ricordato, occupandosi della vicenda di Francesco Rocca, presidente della CRI, che le offese fatta anche via Facebook sono molto gravi, tali da configurare il reato di diffamazione aggravata.

    Come tutti noi sappiamo Facebook è comunque un luogo dove si condivide e si chiacchiera molto e, alle volte, il tono delle conversazioni può assumere livelli per cui è facile spingersi in espressione pesanti verso gli utenti. A chi di voi non è capitato. E, anche di fronte a situazioni davvero particolari, ci si è sempre chiesti se quelle espressioni potessero avere una certa rilevanza penale, senza avere un riscontro oggettivo da questo punto di vista. Ecco perchè pensiamo sia utile riportare anche in un blog come questo informazioni di questo tipo.

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    Ebbene, se anche voi vi siete posti questa domanda, perchè siete incorsi in situazioni davvero spiacevoli, da oggi sappiamo con certezza che quelle situazioni posso essere considerati anche dal punto di vista penale. E a far un po’ di luce su questo tema molto delicato arriva il parere della Quinta sezione penale della Cassazione che, occupandosi del caso di Francesco Rocca, attuale presidente della CRI, che era stato preso di mira da un suo ex dipendente, quando era commissario straordinario della CRI, che lo aveva offeso pesantemente su Facebook, accompagnando le offese con delle foto. Tutto questo accadeva nel 2010 e alcuni messaggi erano sfociati “in palesi offese al decoro personale”.

    La Cassazione ha quindi evidenziato che:

    La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso della bacheca ‘Facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione aggravata poichè la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.

    La diffamazione via Facebook è aggravata dal fatto che

    Per comune esperienza, bacheche di tale natura” – scrive sempre la Suprema Corte – “racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perchè l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”.

    A colui che ha diffamato Francesco Rocca è stata comminata una pena pecuniaria di 1.500 euro per diffamazione aggravata.

    E’ un pronunciamento che sicuramente fa chiarezza su un tema delicato e certamente avvalora il fatto che ciò che accade su Facebook è ciò che accade nella realtà di tutti i giorni. Siete d’accordo? Raccontateci cosa ne pensate tra i commenti.

  • Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione

    Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione

    Le espressioni ingiuriose utilizzate nel proprio profilo su Facebook e dalle quali è possibile individuare il destinatario, anche se non viene indicato il nome, integrano il reato di diffamazione, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano. E’ questo il principio interessante, di sicura attualità, espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16712, depositata il 16 aprile 2014.

    Un paio di giorni fa alcuni quotidiani hanno riportato la notizia che l’offesa sui social network è entrata nel diritto italiano. Sicuramente la sentenza citata negli articoli ha espresso un interessante principio in materia di diffamazione sui social network – ho parlato di questo argomento nel mio articolo “Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione”  -, ma si tratta di un provvedimento non recentissimo, ovvero della sentenza della Corte di Cassazione n. 16712, depositata il 16.04.2014. In ogni caso, la notizia diffusa è l’occasione per parlare nuovamente di questo argomento attuale e molto interessante, alla luce del caso che ha dato origine alla sentenza.

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    Diffamazione su Facebook: perchè secondo la Cassazione è reato pubblicare sui social network frasi ingiuriose anche senza indicare il nome del destinatario

    Vediamo, prima di tutto, i fatti che hanno dato origine alla sentenza di cui parlo in questo articolo: un maresciallo capo della Guardia di Finanza pubblica sul proprio profilo Facebook le seguenti frasi: “….. attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo …. ma me ne fotto … per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie”. Il riferimento del maresciallo è a un collega che evidentemente era stato designato in sua sostituzione al comando della compagnia. Il collega sporge querela nei suoi confronti, e in primo grado viene condannato alla pena di tre mesi di reclusione militare – con i doppi benefici – per il reato di diffamazione pluriaggravata. In secondo grado, tuttavia, la Corte militare d’Appello ribalta la sentenza di primo grado e assolve l’imputato per insussitenza del fatto, poichè le frasi pubblicate da quest’ultimo non consentono di identificare colui al quale sono rivolte “non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico”. In sostanza, quindi, non vi è prova che il maresciallo abbia volutamente “comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie”.

    La sentenza viene impugnata davanti alla Corte di Cassazione. I giudici con l’ermellino osservano, prima di tutto, che la decisione della Corte d’Appello è contraddittoria rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza. Il Giudice di secondo grado, infatti, ha affermato che vi è collegamento tra le espressioni negative “raccomandato” e “leccaculo” e la sostituzione, da parte del collega, al comando della compagnia della Guardia di Finanza. Ancora, ha affermato che la pubblicazione delle frasi sul profilo Facebook le ha rese di pubblico dominio, accessibili a chiunque sia registrato o effettui la registrazione sul popolare social network.

    La Suprema Corte sottolinea, poi, che, anche se non è stato indicato il nome del collega, la funzione e un riferimento cronologico, l’imputato ha utilizzato l’avverbio “attualmente” e la parola “collega”. Secondo la giursprudenza della Corte di Cassazione – viene citato quale precedente la sentenza n. 7410 del 20.12.2010 -, “ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”. La diffamazione non è un reato che richiede il dolo specifico, ma è sufficiente che ci sia la consapevolezza che la frase o le frasi pronunciate ledano la reputazione di colui al quale ci si riferisce e la “volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche sotanto due”. Anche se la frase dovesse essere letta soltanto da una persona, la sostanza non cambia.

    Per questi motivi la Corte di Cassazione, con la sentenza 16712/2014, ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte militare d’Appello affinchè, alla luce dei criteri sopra citati, proceda ad una nuova valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie contestata.

    Quanto sopra detto fa comprendere, ancora una volta, la potenzialità fortemente lesiva di quello che scriviamo e pubblichiamo sui social network, che chiunque – anche chi non conosciamo, e di ogni parte del mondo – può leggere e, magari, a sua volta “condividere” e diffondere. Ormai anche l’autorità giudiziaria ne ha preso atto: cerchiamo, pertanto, di prestare molta attenzione prima di premere il famoso tasto “invio”. Sui social network dovrebbe valere la famosa frase “scripta manent”.

    E voi, cosa ne pensate? Siete stati vittime di una situazione simile? Raccontateci le vostre opinioni ed esperienze nei commenti!

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  • Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    La Corte di Cassazione interviene sul tema delicato del sequestro preventivo di siti internet a seguito di querela per diffamazione con una nuova, interessante sentenza in merito alle conseguenze in caso di querela presentata tardivamente. Nel provvedimento si chiarisce, inoltre, in quale momento si consuma il delitto di diffamazione su un sito internet.

    Il tema della diffamazione sui siti internet è abbastanza vivace ed attuale, anche dal punto di vista giurisprudenziale. In questo articolo segnalo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale – n. 38099, depositata il 18.09.2015, nella quale si affronta il tema specifico delle conseguenze del sequestro preventivo di un sito internet nel caso in cui la querela per diffamazione è stata presentata in ritardo rispetto al termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

    Il caso e la decisione della Cassazione

    Come di consueto, partiamo dal fatto concreto oggetto della sentenza di cui parliamo in questo articolo.

    Un avvocato viene nominato dal Comune di Bologna quale Garante dei detenuti. Il titolare di un sito internet parla di condotta scorretta del legale, che avrebbe approfittato dell’incarico ricevuto per trarne utilità personali (è un avvocato penalista). Le dichiarazioni ritenute diffamatorie vengono pubblicate sul sito prima che l’avvocato termini l’incarico ricevuto. La querela per diffamazione, invece, viene presentata circa quattro mesi dopo il termine dell’incarico.

    In via cautelare il sito internet viene sottoposto a sequestro preventivo, non revocato nel giudizio dinanzi al Gip del Tribunale di Bologna. Anche l’istanza di dissequestro viene rigettata dal Gup presso il Tribunale di Bologna. Viene proposto, allora ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

    I Giudici di legittimità ritengono fondato il ricorso.

    Il momento e il luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto di diffamazione tramite internet – che è un reato evento – coincidono con quello nel quale “i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul “web” nel momento in cui il collegamento sia attivato”.

    In sostanza, la persona interessata dalle dichiarazioni ritenute diffamatorie può avere notizia delle medesime semplicemente collegandosi a internet o mediante altre persone che, essendosi collegate al sito, ne sono venuti a conoscenza.

    Di conseguenza, tra l’immissione in rete e la cognizione da parte dell’interessato vi è una prossimità temporale, se non addirittura la contestualità. E da quel momento il delitto di diffamazione può dirsi consumato; l’interessato che sostiene il contrario deve dimostrarlo.

    La Corte di Cassazione richiama, sull’argomento, la sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 23624 del 27.04.2012, secondo cui “poiché la diffamazione è reato di evento, essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato”.

    Nel caso di specie, le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state immesse sul sito internet in data 7 luglio 2009, mentre la querela è stata presentata in data 9 novembre 2010, ovvero ben oltre il termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, così come previsto dall’art. 124, comma 1, c.p.

    Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza con quale era stato disposto il sequestro preventivo del sito internet oggetto della querela per diffamazione, che deve, pertanto, essere dissequestrato.

    Raccontateci le vostre esperienze tra i commenti su questo tema delicato e attuale.