Autore: Daniela Conte

  • Ecommerce: Antitrust sospende le vendite di Techmania

    Ecommerce: Antitrust sospende le vendite di Techmania

    L’Antitrust ha comunicato la sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito internet techmania.it – gestito da Techmania s.r.l. – per pratiche ingannevoli. La sospensione è avvenuta a seguito di 180 segnalazioni di consumatori. I comportamenti censurati dal Garante della concorrenza e del mercato sono molto gravi, e vanno dalla mancata o molto ritardata ordinazione e consegna dei prodotti tecnologici acquistati online, alla scorretta gestione delle richieste di rimborso a seguito di annullamento dell’ordine.

    L’Antitrust ha annunciato, con comunicato stampa di oggi 9 ottobre 2015, il provvedimento di sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito techmania.it. La decisione è avvenuta a seguito dell’accertamento delle gravi condotte poste in essere dal professionista, che ha proceduto alla vendita – con incasso del corrispettivo anticipato – di prodotti non disponibili in magazzino o addirittura non ancora ordinati, e gestito in modo scorretto le richieste di rimborso a seguito dell’annullamento degli ordini.  Vediamo cosa ha dato origine alla decisione dell’Agcm e le motivazioni del provvedimento.

    Techmania: vendite sospese dall’Antitrust per pratiche ingannevoli

    techmania.it

    Il procedimento n. PS10171 è stato aperto dall’Agcm a seguito delle segnalazioni di 180 consumatori, a partire dal mese di giugno del 2015. A seguito delle segnalazioni e di informazioni acquisite dall’Authority in merito all’applicazione del codice del consumo, è emerso che Techmania S.r.l. ha posto in essere pratiche commerciali scorrette nella vendita di prodotti tecnologici mediante il sito internet techmania.it. In particolare, i prodotti acquistati – e per i quali è stato versato un corrispettivo – non sono stati consegnati ai consumatori nella maggioranza dei casi. E’ stato rilevato, altresì, che il professionista, nonostante le numerose richieste di adempimento – cui sono seguite le richieste di rimborso -, raramente ha rimborsato i consumatori.

    L’Authority ha avviato la fase istruttoria ed effettuato indagini mediante il software gestionale di Techmania s.r.l., a seguito delle quali è emerso che:

    • nei mesi di giugno, luglio, agosto e metà settembre del 2015 il numero degli annullamenti è stato di gran lunga superiore a quello degli ordini effettuati;
    • dal 1° giugno al 22 settembre 2015, data dell’ispezione, a fronte di circa 2.268 ordini sono state effettuate soltanto 288 consegne.

    Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, l’Agcm ha ritenuto sussistere il c.d. “fumus boni juris” della pratica commerciale sopra descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) – le condotte del professionista potrebbero ostacolare o “condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o all’eventuale cessazione del rapporto contrattuale” -, nonchè dell’art. 61, del codice del consumo, secondo cui il professionista deve consegnare i beni acquistati dal consumatore senza ritardo ingiustificato, o comunque nel termine di 30 giorni dalla data nella quale il contratto è stato concluso.

    L’Antistrust ha, infatti ritenuto che il comportamento del professionista sia particolarmente grave e tale da mettere in discussione la natura dell’attività di ecommerce svolta da quest’ultimo. L’alto numero di ordini non evasi e di richieste di annullamento – evidentemente effettuate dopo numerose richeste e solleciti di adempimento – fanno pensare che l’organizzazione e la gestione siano fortemente deficitarie, non giustidicabile da un periodo di temporanea difficoltà di approvvigionamento e “incompatibile con l’offerta ai consumatori di beni di consumo e con le iniziative promozionali che il professionista svolge per accreditarsi presso i consumatori”.

    Analogamente, sono incompatibili con una regolare attività di ecommerce le condotte  di Techmania in merito alle richieste di rimborso da parte degli acquirenti/consumatori. Le indagini effettuate hanno evidenziato, infatti, che la società ritarda la gestione delle richieste di rimborso e fornisce risposte elusive, standard ed evasive, all’evidente scopo di ostacolare l’esercizio di un fondamentale diritto del consumatore. Le somme pagate dovrebbero, al contrario, essere immediatamente rimborsate a seguito dell’annullamento degli ordini a causa del “mancato rispetto della consegna dei beni ordinati e pagati”. Sul punto, l’Agcm precisa che risulta significativo “sia il criterio con il quale vengono scelti i pochi consumatori che sono stati rimborsati, ovvero in base unicamente all’intensità della reazione del consumatore, nonchè le indicazioni fornite al call center e orientate a esasperare i consumatori probabilmente nella speranza che desistano dal riproporre le legittime istanze di restituzione di quanto pagato”.

    L’Agcm precisa, infine che sussiste il c.d. periculum in mora, poichè la condotta dal professionista, altamente offensiva, è attuale: il sito internet techmania.it, infatti, è ancora attivo e – viste le numerose offerte di prodotti tecnolocici presenti, potenzialmente idonee a raggiungere un notevole numero di consumatori, i quali potrebbero decidere di effettuare l’acquisto pagando il prezzo, con il rischio di non vedersi consegnata la merce e di non riuscire a recuperare le somme pagate – si rende necessario procedere con urgenza alla sospensione dell’attività di vendita di prodotti non disponibili sul sito techmania.it.

    Pertanto, l’Antistrust ha emesso il prvvedimento con il quale ha ordinato a Techmania s.r.l. la sospensione di tutte le attività di vendita – mediante il sito technomania.it – di prodotti non disponibili e dell’addebito anticipato di somme per prodotti in realtà non giacenti nei magazzini della società o non pronti per la consegna. Il provvedimento dovrà essere eseguito entro 3 giorni dalla comunicazione, ma è comunque possibile proporre ricorso presso il TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione.

    Il provvedimento dell’Antitrust è l’occasione per precisare che l’attività di ecommerce richiede organizzazione e gestione molto precise e puntuali, nonchè l’adeguamento alle norme del codice del consumo. Visto l’aumento delle attività di commercio online, peraltro, il Garante della concorrenza e del mercato effettua una continua attività di monitoraggio. Nel comunicato stampa con il quale ha annunciato l’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti di Techmania s.r.l., infatti, l’Authority precisa che “Il nuovo intervento dell’Autorità si aggiunge a quelli precedenti sulle vendite a distanza, confermando ulteriormente che il settore necessita di un organico monitoraggio per assicurare comportamenti corretti da parte delle imprese che operano nell’e-commerce, anche in rapporto alla posizione particolarmente debole dei consumatori in questo campo”.

    Avete avuto esperienze positive o negative con Techmania? Fatecelo sapere nei commenti!

  • Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Costringere una persona ad avere contatti informatici minacciando, in mancanza, di diffondere un video compromettente già pubblicato su Youtube integra il reato di violenza privata. E’ questa l’interessante decisione della Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 40356, depositata in data 08.10.2015.

    A distanza di poco tempo dalla pubblicazione del mio articolo “Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione“, parlo di un nuovo caso di comportamenti scorretti mediante l’utilizzo dei social media. Questa volta il protagonista è un video compromettente pubblicato sul popolare social network Youtube. Vediamo cosa è successo e le motivazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 40356 del 08.10.2015.

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    Video su Youtube come arma di ricatto: perchè secondo la Cassazione è violenza privata e illecito trattamento dei dati personali

    Un uomo pubblica sul social network Youtube un video contenente pose oscene di una ragazza che conosce. Minaccia, quindi, continuamente la ragazza di diffonderlo pubblicamente, se non accetta di avere con lui contatti informatici. L’imputato tiene la giovane donna “letteralmente sotto scacco”, costringendola ad assecondarlo nelle sue richieste. Denunciato, l’uomo viene condannato in primo e in secondo grado per i reati di violenza privata continuata e trattamento illecito di dati personali. Decide, pertanto, di proporre ricorso in Cassazione.

    La Suprema Corte osserva, preliminarmente, che il delitto di violenza privata – che è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata consiste nel coartare la volontà di un’altra persona, mentre l’evento lesivo “si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita” – consiste  nel costringere un altro soggetto a fare, tollerare o omettere qualcosa, ledendo il diritto di quest’ultimo all’autodeterminazione.

    Nel caso specifico, l’imputato ha inviato numerose email di minacce concrete alla vittima, utilizzando come “arma di ricatto” un video caricato su Youtube nel quale la vittima appare con la gonna alzata. In una delle email inviate, in particolare, avverte la vittima che, se continua a bloccarlo e a non rispondere, pubblicherà il video nell’ambiente ristretto di Reggio Calabria, così “ne sparleranno tutti e ti macchierà per sempre”. Con queste minacce, l’imputato riesce a tenere “sotto scacco” la vittima, coartandone la volontà e costringendola a intrattenere con lui rapporti telematici. Le minacce – proprio perchè l’imputato ha a disposizione il video “compromettente”, che ha già caricato su Youtube e che può, quindi, divulgare in qualsiasi momento, anche su altri social network – sono concrete, tali da ledere il diritto di autodeterminarsi liberamente della giovane vittima.

    Analogamente, la Cassazione conferma la correttezza della condanna dell’imputato per il reato di illecito trattamento dei dati personali. Non reputa fondate, infatti, le contestazioni di quest’ultimo in merito alla circostanza che il video pubblicato su Youtube non è accessibile agli altri utenti perchè non ha inserito i criteri di ricerca e che ha minacciato la vittima di pubblicare il video su Facebook, proprio perchè consapevole che gli utenti di Youtube non possono avere accesso al video. I giudici con l’ermellino osservano, invece, che la lesione del diritto della vittima alla riservatezza dell’immagine si è concretizzata nel momento in cui l’imputato ha inserito il video che ritrae quest’ultima in pose compromettenti nel circuito di Youtube. Aggiunge che l’imputato non ha fornito alcuna prova di avere con certezza escluso che altri utenti possano avere accesso al video.

    Per tutti i motivi sopra indicati, la Corte di Cassazione, con la sentenza 40356/2015, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di violenza privata e trattamento illecito di dati personali.

    Ancora una volta vediamo, quindi, quanto l’utilizzo illecito – o anche imprudente – dei social network può procurare danni notevoli. La casistica sta diventando sempre più varia, e la giurisprudenza sempre più attenta. Non si può pensare ai social network come a “un’oasi felice”, un “far west” al di sopra della legge, dove tutto è concesso. Riflettiamo prima di agire se vogliamo evitare conseguenze, anche penali.

    Fateci sapere le vostre opinioni ed impressioni nei commenti!

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  • Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione

    Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione

    Le espressioni ingiuriose utilizzate nel proprio profilo su Facebook e dalle quali è possibile individuare il destinatario, anche se non viene indicato il nome, integrano il reato di diffamazione, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano. E’ questo il principio interessante, di sicura attualità, espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16712, depositata il 16 aprile 2014.

    Un paio di giorni fa alcuni quotidiani hanno riportato la notizia che l’offesa sui social network è entrata nel diritto italiano. Sicuramente la sentenza citata negli articoli ha espresso un interessante principio in materia di diffamazione sui social network – ho parlato di questo argomento nel mio articolo “Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione”  -, ma si tratta di un provvedimento non recentissimo, ovvero della sentenza della Corte di Cassazione n. 16712, depositata il 16.04.2014. In ogni caso, la notizia diffusa è l’occasione per parlare nuovamente di questo argomento attuale e molto interessante, alla luce del caso che ha dato origine alla sentenza.

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    Diffamazione su Facebook: perchè secondo la Cassazione è reato pubblicare sui social network frasi ingiuriose anche senza indicare il nome del destinatario

    Vediamo, prima di tutto, i fatti che hanno dato origine alla sentenza di cui parlo in questo articolo: un maresciallo capo della Guardia di Finanza pubblica sul proprio profilo Facebook le seguenti frasi: “….. attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo …. ma me ne fotto … per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie”. Il riferimento del maresciallo è a un collega che evidentemente era stato designato in sua sostituzione al comando della compagnia. Il collega sporge querela nei suoi confronti, e in primo grado viene condannato alla pena di tre mesi di reclusione militare – con i doppi benefici – per il reato di diffamazione pluriaggravata. In secondo grado, tuttavia, la Corte militare d’Appello ribalta la sentenza di primo grado e assolve l’imputato per insussitenza del fatto, poichè le frasi pubblicate da quest’ultimo non consentono di identificare colui al quale sono rivolte “non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico”. In sostanza, quindi, non vi è prova che il maresciallo abbia volutamente “comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie”.

    La sentenza viene impugnata davanti alla Corte di Cassazione. I giudici con l’ermellino osservano, prima di tutto, che la decisione della Corte d’Appello è contraddittoria rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza. Il Giudice di secondo grado, infatti, ha affermato che vi è collegamento tra le espressioni negative “raccomandato” e “leccaculo” e la sostituzione, da parte del collega, al comando della compagnia della Guardia di Finanza. Ancora, ha affermato che la pubblicazione delle frasi sul profilo Facebook le ha rese di pubblico dominio, accessibili a chiunque sia registrato o effettui la registrazione sul popolare social network.

    La Suprema Corte sottolinea, poi, che, anche se non è stato indicato il nome del collega, la funzione e un riferimento cronologico, l’imputato ha utilizzato l’avverbio “attualmente” e la parola “collega”. Secondo la giursprudenza della Corte di Cassazione – viene citato quale precedente la sentenza n. 7410 del 20.12.2010 -, “ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”. La diffamazione non è un reato che richiede il dolo specifico, ma è sufficiente che ci sia la consapevolezza che la frase o le frasi pronunciate ledano la reputazione di colui al quale ci si riferisce e la “volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche sotanto due”. Anche se la frase dovesse essere letta soltanto da una persona, la sostanza non cambia.

    Per questi motivi la Corte di Cassazione, con la sentenza 16712/2014, ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte militare d’Appello affinchè, alla luce dei criteri sopra citati, proceda ad una nuova valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie contestata.

    Quanto sopra detto fa comprendere, ancora una volta, la potenzialità fortemente lesiva di quello che scriviamo e pubblichiamo sui social network, che chiunque – anche chi non conosciamo, e di ogni parte del mondo – può leggere e, magari, a sua volta “condividere” e diffondere. Ormai anche l’autorità giudiziaria ne ha preso atto: cerchiamo, pertanto, di prestare molta attenzione prima di premere il famoso tasto “invio”. Sui social network dovrebbe valere la famosa frase “scripta manent”.

    E voi, cosa ne pensate? Siete stati vittime di una situazione simile? Raccontateci le vostre opinioni ed esperienze nei commenti!

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  • Schrems, la sentenza: il Safe Harbor è invalido

    Schrems, la sentenza: il Safe Harbor è invalido

    La CGUE ha emesso ieri la sentenza sulla questione pregiudiziale relativa alla causa proposta da Max Schrems e conosciuta come “Europe versus Facebook”: la decisione 2000/520 è invalida. Pertanto, l’Irlanda dovrà valutare se il trasferimento dei dati degli utenti di Facebook verso gli Stati Uniti deve essere sospeso “perchè tale paese non offre un livello  di protezione dei dati personali adeguato”.

    Ieri è stato il giorno della prima vittoria per Max Schrems, promotore della famosa causa Europe versus Facebook : la Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha emesso la sentenza relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla High Court irlandese e, in accordo con le conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot, di cui ho parlato nel mio articolo “Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati“, ha stabilito che il Safe Harbor, adottato con la decisione n. 2000/520, è invalido. La decisione della CGUE, a mio parere non del tutto inattesa – le conclusioni dell’Avvocato Generale sono state davvero circostanziate -, apre uno scenario abbastanza complesso, del quale sarà molto interessante seguire gli sviluppi. Vediamo le motivazioni della sentenza della CGUE, le prime reazioni e le conseguenze del provvedimento.

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    Caso Schrems vs Facebook: le motivazioni della sentenza della CGUE

    La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza relativa alla questione pregiudziale sollevata dall’Alta Corte dell’Irlanda nel corso del giudizio promosso da Max Schrems nei confronti del Data Protection Commissioner, fa una prima, importante precisazione: in data 27 novembre 2013  la Commissione ha adottato, al Parlamento Europeo e al Consiglio, una comunicazione dal titolo “Ricostruire la fiducia nel Flusso dei Dati UE – USA”, accompagnata da una relazione redatta in collaborazione con gli Stati Uniti e contenente i risultati del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati, dopo la rivelazione dell’esistenza di programmi di sorveglianza negli USA che comportano la raccolta e il trattamento dei dati personali su larga scala. Nelle conclusioni della relazione – contenente un’analisi della legge degli USA, con particolare riguardo alle basi giuridiche dell’autorizzazione all’esistenza dei programmi di sorveglianza e alla raccolta e trattamento dei dati personali da parte delle autorità statunitensi – si legge che l’accesso in larga scala, da parte di agenzie di intelligence, ai dati trasferiti negli USA con il Safe Harbor da società come Google, Facebook, Apple, Microsoft e Yahoo – che hanno centinaia di milioni di clienti in Europa e trasferiscono i dati personali negli Stati Uniti per il loro trattamento – “solleva questioni gravi per quanto riguarda la continuità dei diritti alla protezione dei dati degli europei quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti”.

    In merito, al caso Schrems, la CGUE osserva che, ai sensi dell’art. 25 della Direttiva 95/46, i trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo possono avvenire a condizione che quest’ultimo garantisca un adeguato livello di protezione dei dati personali – anche se il preambolo del considerando 56 della Direttiva sopra citata afferma che tali trasferimenti sono necessari per l’espansione del commercio internazionale -. Il considerando 57 della medesima Direttiva stabilisce, peraltro, che devono essere vietati i trasferimenti di dati pesonali verso i paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

    La Corte aggiunge che la Commissione può adottare, sulla base dell’art. 25 della Direttiva 95/46, una decisione che constata che un paese terzo assicura un adeguato livello di protezione; gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi a questa decisione e non possono adottare misure contrarie. La decisione della Commissione può essere dichiarata nulla dalla Corte di Giustizia Europea ma, in ogni caso, non possono essere impediti i reclami – per la tutela dei propri diritti e libertà circa il trattamento dei propri dati personali – da parte di coloro i cui dati personali sono stati trasferiti o possono essere trasferiti a un paese terzo, ai sensi dell’art. 28 della Direttiva. In caso contrario, sarebbe negato il diritto di presentare una richiesta di tutela dei propri diritti fondamentali alle autorità di vigilanza nazionali, garantito dall’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. La decisione della Commissione – nel caso specifico la decisione 2000/520 – non impedisce, inoltre, che l’autorità di vigilanza di uno stato membro possa esaminare la richiesta di una persona relativa alla tutela dei propri diritti e libertà con riguardo al trattamento dei dati personali trasferiti in un paese terzo nel quale la medesima afferma che la legge e la prassi in vigore non garantiscono un livello di protezione adeguato.

    Schrems, infatti, afferma – come sottolineato anche dall’avvocato Bot nelle sue conclusioni – che ha dubbi sulla validità della decisione 2000/520 (condivisi dal giudice del rinvio). La CGUE, esaminato il provvedimento, osserva che l’art. 1 della decisione appena descritta non ha indicato che gli Stati Uniti assicurano, di fatto, un adeguato livello di protezione in virtù della propria legislazione o degli impegni internazionali; di conseguenza, non rispetta i requisiti richiesti dall’art. 25 della Direttiva 95/46 – letto alla luce della Carta dei Diritti Fondamentali della UE – ed è, quindi, invalida. Analogamente, il primo comma dell’art. 3 della decisione in questione va inteso nel senso che nega alle autorità di vigilanza nazionali il potere di verificare se la decisione della Commissione che ha constatato che un paese terzo garantisce un adeguato livello di protezione è compatibile con la tutela della privacy, dei diritti fondamentali e delle libertà degli individui. Poichè gli articoli 1 e 3 della decisione non possono essere separati dagli articoli 2 e 4 della medesima decisione e dagli allegati, la loro “invalidità incide sulla validità della decisione nel suo complesso”.

    Alla luce di tutte queste considerazioni, la CGUE ha stabilito che la decisione 2000/520 – il c.d. Safe Harbor – è invalida.

    Il caso Schrems e la sentenza della CGUE: le reazioni e le conseguenze

    La sentenza della CGUE ha, ovviamente, scatenato moltissime reazioni. Nel corso della conferenza stampa, il Commissario per la Giustizia Vera Jourova ha dichiarato che la UE sta studiando, già dal 2013, un nuovo accordo con gli USA per la gestione e lo scambio dei dati personali. Ha aggiunto che la Commissione europea presenterà, nelle prossime settimane, un piano per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia. Il vicepresidente della commissione europea Frans Timmermans ha precisato che “La sentenza è un passo importante verso il rafforzamento del diritto degli europei alla protezione dei dati personali” e che “in queste settimane incontreremo le autorità nazionali per la protezione dei dati personali e insieme a loro discuteremo come applicare questa sentenza”. Il portavoce di Facebook chiede che UE e USA collaborino allo scopo di assicurare che “continueranno a fornire metodi affidabili per il trasferimento legale di dati e di risolvere qualsiasi questione relativa alla sicurezza nazionale”.

    Quali saranno le conseguenze della sentenza della CGUE? Nel comunicato stampa si legge che l’autorità irlandese di controllo dovrà esaminare la denuncia di Max Schrems e, nel caso in cui accerti che gli Stati Uniti non offrono un adeguato livello di protezione dei dati personali, dovrà decisdere se sospendere – in base alla Direttiva 95/46 – “il trasferimento dei dati degli iscritti europei a Facebook verso gli Stati Uniti”.

    A seguito della sentenza della CGUE, la vicenda si fa sempre più interessante, e continueremo a seguirla. Nel frattempo, aspettiamo le vostre impressioni e opinioni nei commenti.

  • Certificato di proprietà dell’auto: da oggi è digitale

    Certificato di proprietà dell’auto: da oggi è digitale

    A partire da oggi 5 ottobre 2015 il certificato di proprietà – consegnato al momento dell’acquisto di un veicolo – non è più cartaceo, ma digitale. Sarà, infatti, possibile visualizzare e stampare il documento collegandosi con il codice di accesso personale al sito internet dell’Aci. Dal 2016, inoltre, sarà possibile registrarsi sul sito dell’Aci per usufruire di funzioni quali la consultazione dello storico delle proprietà del proprio veicolo o la verifica della situazione del pagamento dei bolli.

    Parte oggi 5 ottobre 2015 quella che l’Aci ha annunciato come una novità rivoluzionaria: il Cdp (Certificato di Proprietà) dei veicoli viene sostituito dal CDPD (Certificato di Proprietà Digitale). In poche parole, il famoso documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo viene dematerializzato. Al momento dell’acquisto di un veicolo, pertanto, non sarà più consegnato il documento cartaceo, ma una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione e contiene un codice di accesso personale per visualizzare il documento nella sezione del sito internet aci.it. La digitalizzazione del documento è in linea con quanto stabilito nel Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 – e successive modifiche e integrazioni -. La “rivoluzione” in materia di certificato di proprietà dei veicoli, tuttavia, sarà operativa in due tappe e con differenti procedure. Vediamole singolarmente.

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    Certificato di proprietà digitale: cosa cambia dal 5 ottobre 2015

    A partire da oggi, come ho già detto, all’atto dell’acquisto di un veicolo (nuovo o usato) viene rilasciata una ricevuta che contiene l’attestazione della registrazione sul sito dell’Aci e un Codice di Accesso personale che consente, collegandosi alla pagina internet iservizi.aci.it/consultacdpd, di visualizzare il Certificato di Proprietà Digitale con le seguenti modalità:

    • utilizzando l’identificativo univoco ID – CDPD che si trova sulla stampa del Ceritificato di Proprietà Digitale;
    • utilizzando il Codice di Accesso contenuto nella ricevuta di presentazione della formalità.

    Il certificato di proprietà del veicolo viene conservato negli archivi informatici del PRA (Pubblico Registro Automobilistico). L’Aci, in proposito, afferma che ci sarà una riduzione della possibilità di smarrimento di questo importante documento – ogni anno si registrano più di 300.000 smarrimenti – e delle relative denunce. Sarà molto più difficile, inoltre, la contraffazione del documento, con relativo aumento del livello di sicurezza.

    Va precisato che il nuovo certificato di proprietà sarà rilsaciato anche a chi, a partire dal 5 ottobre 2015, richiede al PRA una formalità che comporta il rilascio di tale cerificato.

    Come si potrà visualizzare il CDPD? L’Aci indica 3 modalità:

    • mediante lettura – con lo smartphone o altro dispositivo idoneo – del codice QR che si trova sulla ricevuta;
    • mediante collegamento al sito aci.it, digitando il Codice di Accesso personale;
    • mediante la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale“.

    Va precisato che, utilizzando una delle modalità sopra indicate, sarà possibile soltanto verificare se la ricevuta di cui si è in possesso è autentica e visualizzare il Certificato di Proprietà Digitale. Se, invece, intervengono modifiche allo stato giuridico del veicolo, come l’iscrizione di un fermo amministrativo, sarà necessario fare una visura al PRA – mediante una delle strutture territoriali dietro pagamento dell’importo di 6 euro, oppure telematicamente alla pagina VisureInternet dietro il pagamento dell’importo di 8,81 euro -, poichè il sistema segnala genericamente che vi sono state variazioni. Mediante la funzione Verifica Tipo Certificato di Proprietà, sarà possibile verificare se per il proprio veicolo è stato rilasciato con certezza il CDPD.

    Per effettuare, infine, le visure al PRA essendo in possesso del nuovo Certificato di Proprietà Digitale, l’intestatario o avente titolo (non il semplice possessore della ricevuta o dei Codici di Accesso) dovrà rivolgersi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). La richiesta può essere effettuata anche da un delegato, utilizzando l’apposito modello di delega disponibile sul sito internet dell’Aci. La delega dovrà essere sottoscrtta dal destinatario o avente titolo e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità. Nel caso in cui non sia possibile completare la formalità presso lo STA al quale ci si è rivolti, si potrà chiedere – senza il pagamento di alcuna tariffa pubblica – un supporto cartaceo che servirà per perfezionare l’adempimento presso un altro STA. Una situazione di questo tipo può verificarsi, ad esempio, se deve essere redatto l’atto di vendita e deve essere sottoscritto da più soggetti.

    Certificato di Proprietà Digitale: cosa cambia dal 2016

    Come precisato dall’Aci, dal 2016 sarà possibile, per coloro che vorranno farlo, registrarsi sul sito internet aci.it per usufruire delle seguenti funzioni:

    • Ricevere avvisi relativi a operazioni sul proprio veicolo, come l’annotazione di fermi ammnistrativi o la registrazione dell’atto di vendita al PRA;
    • Consultare la situazione del pagamento dei bolli;
    • Consultare lo storico delle precedenti proprietà del veicolo (può essere utile per verificare, ad esempio, se vi è una mancata registrazione);
    • Effettuare visure al PRA mediante dispositivi come lo smatphone: può essere utile, ad esempio, se – in caso di incidente stradale nel quale il responsabile si è dato alla fuga – si vuole risalire al nome del proprietario di un veicolo.

    Ancora, l’Aci comunica che, già a partire dai primi mesi del 2016, verrà messo a disposizione un servizio wi-fi gratuito presso tutti gli Uffici territoriali del PRA. Infine, si stanno studiando soluzioni per agevolare i rapporti con gli stranieri residenti in Italia e consentire a questi ultimi lo svoglimento di tutte le formalità che dovessero essere richieste presso il PRA.

    Concludo l’articolo con l’utile video tutorial sul certificato di proprietà digitale presente sul canale Youtube dell’Aci:

     

    Ecco, in sintesi, tutto quello che c’è da sapere in merito alla novità del Certificato di Proprietà Digitale.

    Se avete domande o volete chiedere chiarimenti, non esitate a farlo nei commenti!

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  • Volkswagen: l’Agcm avvia indagine per pratica commerciale scorretta

    Volkswagen: l’Agcm avvia indagine per pratica commerciale scorretta

    L’Agcm ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha annunciato l’avvio di un’indagine istruttoria nei confronti di Volkswagen per pratica commerciale scorretta, anche a seguito delle segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori. L’istruttoria riguarderà gli autoveicoli venduti in Italia tra il 2009 e il 2015. Il “cerchio si stringe” intorno alla casa automobilistica tedesca.

    L’Agcm ha comunicato, sul sito ufficiale, che sarà avviata un’indagine istruttoria nei confronti della Volkswagen  – dopo il noto scandalo delle emissioni diesel inquinanti del quale continuano a parlare quotidianamente i media -. E’ notizia di questi giorni che in Italia i veicoli della casa automobilstica tedesca con motore diesel del tipo EA 189 sarebbero circa 648.458. Le automobili in questione, di marca Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Veicoli Commerciali, non rispetterebbero le norme antinquinamento.

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    L’Authority della concorrenza e del mercato ha precisato che la decisione di avviare l’indagine istruttoria è nata anche a seguito delle segnalazioni pervenute sia da parte di consumatori che di associazioni di consumatori. L’indagine riguarderà, in particolare, la presunta condotta scorretta di Volkswagen nella commercializzazione nel territorio itaiano – tra il 2009 e il 2015 – di automobili con il marchio Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. L’Agcm precisa che l’ipotesi alla base dell’istruttoria è “la configurabilità di una pratica commerciale scorretta in relazione alla nota vicenda relativa alla commercializzazione di autoveicoli e mezzi commerciali con caratteristiche qualitative e classe di emissione inquinante che sarebbero, nella realtà, inferiori ai valori dichiarati. In particolare, i consumatori potrebbero essere stati indotti in errore nelle loro scelte d’acquisto dai claims utilizzati da Volkswagen su emissioni e classe di omologazione all’interno delle proprie campagne pubblicitarie e nei dépliants informativi distribuiti dai concessionari e rivenditori”. L’indagine sarà svolta nei confronti di Volkswagen AG e della filiale che opera in Italia nel settore della distribuzione di autoveicoli per conto del gruppo automobilistico tedesco.

    Ma le ultime notizie riportano che l’Italia non è l’unica che ha deciso di muoversi nei confronti di Volkswagen: l’Authority australiana ha annunciato l’intenzione di sanzionare il gruppo della casa automobilistica tedesca con una multa di € 700.000 per ogni dispositivo truccato installato da quest’ultima su veicoli circolanti sul proprio territorio, precisando che l’inchiesta avviata è considerata “una priorità”. La Procura di Parigi, invece, ha affidato il compito di condurre un’inchiesta sulla vicenda all’ufficio che si occupa di frodi aggravate. Anche il Presidente di turno dell’UE Etienne Schneider – ministro dell’economia del Lussemburgo -, ha annunciato nei giorni scorsi su Twitter che durante il pranzo di lavoro del Consiglio  di competitività che si è tenuto nella giornata di ieri 1 ottobre 2015, si sarebbe parlato della questione dei “controlli delle emissioni auto”. Ecco il tweet:

    Intorno a Volkswagen, quindi, ormai il cerchio si stringe. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda dello scandalo Volkswagen e fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

  • Teleselling e ‘Consumer Rights’: multa di Agcm a Sky e H3G

    Teleselling e ‘Consumer Rights’: multa di Agcm a Sky e H3G

    L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato, con una multa di 100.000 euro per ognuna, Sky e H3G. Si tratta delle prime applicazioni del “Consumer Rights” di cui al D.l. n. 21 del 2014 di recepimento della Direttiva Europea, con il quale sono state attribuite nuove competenze all’Agcm. In entrambi i casi sono state accertate violazioni del Codice del Consumo nell’attività c.d. di “teleselling”, poichè non sono rispettati i requisiti di forma previsti per la conclusione del contratto con il consumatore.

    Il D. L. n. 21 del 21.02.2014, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 58 dell’11.03.2014, ha recepito la Direttiva Europea 2011/83/UE, con la quale sono state apportate rilevanti modifiche al Codice del Consumo, in particolare per quanto riguarda le informazioni precontrattuali obbligatorie da fornire al consumatore, i requisiti formali del contratto, il diritto di recesso. In data 05.06.2014 è stato adottato con delibera dall’Agcm il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, poi sostituito dal Regolamento adottato con delibera del 01.04.2015.   I procedimenti conclusi con l’irrogazione di una multa nei confronti di Sky e H3G costituiscono le prime applicazioni in Italia del “Consumer Rights”. Vediamoli, pertanto, singolarmente.

    Procedimento PS9981: Sky Italia S.r.l.

    L’ Agcm ha effettuato, nell’ambito della fase istruttoria relativa al procedimento aperto a seguito delle segnalazioni da parte un’associazione di consumatori e di consumatori, accertamenti ispettivi presso le sedi di Sky.

    A seguito degli accertamenti è stato rilevato che Sky utilizza la seguente procedura di teleselling:

    • Un operatore incaricato dalla società contatta il consumatore via telefono;
    • Nella prima parte della telefonata (non registrata) vengono illustrate le caratteristiche dell’offerta commerciale – sulla base di script predisposti da Sky -. Se il consumatore accetta, l’operatore avverte che procederà ad acquisire l’ordine mediante registrazione. Nella seconda parte della telefonata, infatti, acquisito il consenso alla registrazione, l’operatore chiede a quet’ultimo la conferma dei dati personali e “di aver scelto” l’offerta commerciale prospettata nella prima parte della telefonata. Segue informativa sui vincoli della durata dell’abbonamento, sui costi da corrispondere una tantum e su quelli di installazione, sul diritto di recesso.  Infine, l’operatore attesta che ha acquisito l’adesione del consumatore nella data in cui è avvenuto il contatto e la conferma di quest’ultimo di “voler aderire all’offerta“;
    • Circa un’ora dopo la telefonata, Sky invia al consumatore via email il modulo denominato “richiesta di abbonamento residenziale” – precompilato con i dati acquisiti dal consumatore, gli estremi dell’offerta scelta e i relativi costi -, oltre alle condizioni generali di abbonamento, le condizioni generali dei servizi di installazione e assistenza post-installazione, con relativo listino prezzi. Nel caso in cui il consumatore non possieda un indirizzo email, la documentazione viene spedita all’indirizzo di quest’ultimo con una lettera di accompagnamento o consegnata dal tecnico installatore (se il servizio deve essere installato e attivato con il suo intervento);
    • La smart card per usufruire del servizio offerto da Sky viene consegnata disattivata; per attivarla, deve essere inserita nel decoder.

    Secondo quanto è risultato a seguito degli accertamenti effettuati dall’Agcm, quindi, “l’adesione del consumatore all’offerta mediante registrazione vocale viene qualificata dal professionista come una proposta di abbonamento che si intende accettata da Sky al momento dell’attivazione della smart card, contestuale alla consegna”. Secondo la difesa di Sky, peraltro, la formula contrattuale scelta è quella di un contratto di fornitura di servizi tra un professionista e un consumatore, non qualificabile come vendita telefonica ma concluso secondo una “formula convenzionale a consenso e formazione progressiva”. Tale schema contrattuale, anche se atipico, è perfettamente lecito e tutela ancora di più il consumatore, poiché il vincolo non sorge durante il contatto telefonico, ma il consumatore ha la possibilità “di riflettere sull’offerta fino al momento (successivo) in cui egli stesso attiva la smart card”.

    Al contrario, l’Agcm osserva che l’unico momento in cui il consumatore presta il proprio consenso alla proposta contrattuale di Sky è durante la conversazione telefonica (lo proverebbero frasi come “conferma di avere aderito all’offerta” o “conferma di aver scelto il pacchetto… per 12 mesi, a partire dalla attivazione della smart card?”); pertanto, la società mira durante questa firma fase ad ottenere l’adesione del consumatore. Peraltro, la società considera concluso il contratto indipendentemente dalla firma da parte del consumatore. Ancora, in violazione dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo, consegna al consumatore la registrazione della telefonata su supporto durevole (ad esempio un DVD o una chiavetta USB) soltanto se quest’ultimo ne fa richiesta. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la regola per la conclusione del contratto è la forma scritta; sono consentite deroghe soltanto in presenza di determinate condizioni. La richiesta di consenso alla registrazione non può considerarsi valida ai fini della conclusione del contratto. Infine, il servizio viene attivato anche prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso

    Per tutti questi motivi, l’Agcm ha sanzionato Sky con una multa dell’importo di € 100.000, in considerazione del bilancio del 2014, risultato in perdita.

    Procedimento PS9983: H3G S.p.a.

    La vicenda di H3G è simile a quella sopra descritta.  A seguito degli accertamenti ispettivi dell’Agcm nel corso della fase istruttoria del procedimento, è emerso che la società, nei mesi di luglio, agosto e settembre del 2014 avrebbe adotatto la seguente procedura di teleselling : i contratti con i consumatori per la vendita di servizi di abbonamento, generalmente accompagnati dalla vendita di beni come gli apparecchi telefonici, sarebbero stati considerati conclusi a seguito di contatto telefonico, senza conferma della proposta in forma scritta e acquisizione dell’accettazione da parte del consumatore con la sottoscrizione del contratto, neanche – previo consenso di quest’ultimo – su supporto durevole. In un caso è stato addirittura accertato che il consumatore ha dovuto più volte insistere nella richiesta di registrazione della telefonata, e l’offerta è stata illustrata in modo non facilmente comprensibile, risultando differente da quella prospettata nella prima parte della telefonata. Anche in questo caso, la consegna del supporto durevole è avvenuta soltanto a seguito di richiesta da parte del consumatore.

    Per quanto riguarda la fase successiva, è stata accertata l’adozione di due diverse procedure da parte di H3G S.p.a.:

    • Nell’ipotesi di nuovo cliente, un addetto alla spedizione consegna l’apparato e/o la sim. e identifica lo stesso tracciando la consegna e facendosi riconsegnare i moduli contrattuali sottoscritti. Il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data in cui il bene è stato consegnato;
    • Nell’ipotesi di consumatore già cliente, il quale sottoscrive un nuovo contratto che non prevede la consegna di una nuova sim o un nuovo apparato, viene inviato un sms di conferma con il riepilogo dell’offerta e il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre dal momento in cui è stato acquisito il consenso telefonico.

    L’Agcm ha precisato che nel modulo contrattuale consegnato al cliente non vi è una descrizione dettagliata dell’offerta; pertanto, non può essere considerato una conferma cartacea dell’offerta prospettata.

    Per i motivi si cui sopra, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ravvisato la violazione, da parte di H3G, degli artt. 51, commi 6 e 7, del Codice del consumo, e ha irrogato quale sanzione una multa pari a € 100.000. Sky e H3g hanno la possibilità di ricorrere al Tar competente nel termine di 60 giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti; pertanto, la vicenda non può dirsi conclusa.

    Raccontateci nei commenti le vostre esperienze in qualità di clienti di Sky o di H3G.

  • Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Duro colpo per i siti di aste online: il Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato, con la multa complessiva di 700.000 euro, la Flamingo Invest Ltd, gestore dei siti come dandybids.com e wippy.com. Tra le accuse la  lacunosità e falsità delle informazioni fornite ai consumatori, gli ostacoli al diritto di recesso, l’obbligo di pagamento di abbonamenti non richiesti.

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha diffuso, il 25.09.2015, un comunicato stampa con il quale ha annunciato la conclusione del procedimento aperto nei confronti della Flamingo Invest Ltd, gestore di siti che offrono il servizio di aste online al centesimo. Il procedimento si è concluso con l’irrogazione di una multa complessiva dell’importo di 700.000 euro. Vediamo il caso nei dettagli.

    Procedimento PS8243: Flamingo Invest Ltd

    La Flamingo Invest Ltd , con sede nelle Isole Vergini britanniche, gestiva i siti internet dandybids.com, wippy.com, bogabids.com e ziinga.com (ora chiusi), nei quali offriva il servizio internet di aste online al centesimo – le aste a pagamento caratterizzate dall’aumento di 1 centesimo per ogni puntata  -. In genere venivano offerti prodotti di tecnologia a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato.

    Durante la fase istruttoria del procedimento dell’Agcm, è emerso che la società ha indirizzato ai consumatori un invito, mediante pop-up o email, a compilare un questionario di cultura generale o partecipare un sondaggio sulla qualità del servizio offerto dal sito internet sul quale si è navigato. In caso di adesione all’invito, i medesimi sono stati reindirizzati sulla pagina di uno dei siti internet gestiti dalla Flamingo Invest, dove è stata prospettata la possibilità, a fronte del pagamento della somma di due euro a titolo di spese di spedizione e dell’inserimento dei dati personali nella sezione “ISCRIVITI E’ GRATIS”, di vincere un premio fedeltà o vincita similare – per fare un esempio, a un consumatore è stata prospettata la possibilità di vincere un I-pod -.

    La “magagna” sta anche nel fatto che i consumatori hanno dovuto accettare termini e condizioni contrattuali redatte soltanto in lingua inglese, e l’inserimento dei dati personali ha comportato l’iscrizione a un abbonamento denominato “platinum membership” su uno dei siti gestiti dalla società. La Flamingo ha avvisato con successiva email dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento, nella quale sono stati riportati termini e condizioni del contratto in italiano molto approssimativo e in modo incompleto – ad esempio, non vi è alcuna informativa circa la possibilità di ottenere il rimborso delle fee mensili e la modalità per richiederlo -. Ancora, è stato previsto esclusivamente un rimborso integrale delle fee (pertanto, non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo parziale dell’abbonamento), e non è stato detto nulla in merito alla circostanza che, in caso di cancellazione dell’iscrizione prima del pagamento della prima fee mensile, non era possibile partecipare ad alcuna offerta promozionale.  Dagli accertamenti effettuati è emerso, poi, che il premio fedeltà non è mai stato consegnato. Infine, la cancellazione dell’iscrizione dal sito ziinga.com comportava l’addebito di una penale pari a 39 euro.

    Sotto altro aspetto, va sottolineata la modalità “aggressiva” dei solleciti di pagamento inviati dalla Flamingo Invest Ltd mediante email nei casi in cui non è stato trovato credito sufficiente sul conto collegato allo strumento di pagamento utilizzato: vi è un primo sollecito di pagamento della fee mensile, cui segue un secondo sollecito di pagamento con la maggiorazione di una somma che varia dai 15 ai 22 euro a titolo di “late payment penalty”; infine, veniva inviata una comunicazione contenente la minaccia di affidare la riscossione del credito a una società di recupero crediti operante in Italia, in caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla comunicazione.

    Dopo l’avvio del procedimento istruttorio da parte dell’Agcm, la società ha continuato a inviare inviti all’iscrizione ai consumatori su siti internet non gestiti direttamente dalla medesima o mediante servizio di mailing.

    Il servizio di aste online al centesimo offerto dalla Flamingo ha le seguenti caratteristiche:

    • la partecipazione è a pagamento: in sostanza, per effettuare le puntate, è necessario utilizzare crediti che devono essere previamente acquistati dai consumatori;
    • il prezzo d’asta iniziale è pari a zero euro, e ogni puntata non può essere superiore a 1 centesimo di euro;
    • per ogni offerta andata a buon fine, il sistema provvede ad aggiornare il prezzo dell’asta e fa ripartire il timer, dando la possibilità di effettuare nuove puntate di 1 centesimo di euro entro 15 secondi o 2 minuti – in base alle caratteristiche dell’asta – scaduti i quali, se non vi sono nuove puntate, l’asta si chiude e viene aggiudicata all’ultimo offerente.

    Alla luce di tutto quanto sopra descritto, l’Agcm ha ritenuto che la Flamingo Invest Ltd ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, contraria a quanto disposto dagli artt. 20, 24 e 26 – comma 1, lettere f) e h) – del Codice del Consumo. La società, infatti, ha utilizzato un sistema aggressivo per approcciare i consumatori e invogliarli a sottoscrivere un abbonamento oneroso al servizio di aste online al centesimo non richiesto. Ha, inoltre, ingannato i consumatori, facendo loro credere che l’invito era rivolto esclusivamente a partecipare a sondaggi, operazioni a premi, programi fedeltà promossi dai professionisti – tra i quali noti operatori dell’ecommerce, società del settore delle telecomunicazioni, ecc. – che gestivano i siti internet sui quali si navigava o la cui denominazione era inserita nell’indirizzo del mittente della email inviata, e che la partecipazione ai sondaggi o ai programmi fedeltà, come già detto, dava la possibilità di ottenere premi o vincite equivalenti “pagando esigue spese di spedizione (pari a due euro) e registrandosi a uno dei siti Internet del professionista… a cui i consumatori aderenti all’invito venivano reindirizzati e per i quali l’iscrizione veniva presentata come gratuita (nella homepage di tali siti, infatti, la sezione del sito destinata alla registrazione riportava la dicitura “ISCRIVITI E’ GRATIS”)”. Altrettanto aggressiva è risultata, come ho descritto sopra, la condotta della società successiva alla sottoscrizione all’abbonamento “platinum membership“.

    In merito al diritto di recesso, infine, è stato accertato che:

    • non è stato contemplato nelle condizioni generali di contratto;
    • l’esercizio di tale diritto da parte di coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento “platinum membership” è stato di fatto negato, poichè la Flamingo Invest – facendo  leva su quanto previsto nel contratto -, ha subordinato il rimborso delle fee mensili corrisposte alla condizione di non aver usufruito di alcun vantaggio legato allo stato di utente platino;
    • in contrasto con la normativa vigente, la società ha trattato in modo analogo e artificiale la facoltà di  richiedere la cancellazione dell’account con rimborso dell’ultima fee mensile e la richiesta di recesso dal servizio da parte dei consumatori entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento;
    • per le richieste di recesso è stata adottata la tattica dilatoria: il riscontro – solo in lingua inglese – è avvenuto in ritardo, e le richieste sono state, in vari casi, negate in base a motivazioni infondate e irrilevanti. Si tratta di una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 – comma 1, lettera d) – del Codice del Consumo.

    Per tutte le motivazioni che ho sopra descritto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla Flamingo Invest Ltd la multa complessiva di 700.000 euro. Va precisato che contro il provvedimento dell’Authority può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del medesimo. Pertanto, seguiremo gli sviluppi della vicenda.

    E voi cosa pensate del fenomeno delle aste online al centesimo? Avete avuto un’esperienza simile a quella degli utenti di dandybids.com, o differente? Fatecelo sapere nei vostri commenti!

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  • Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Yves Bot, Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea (CGUE), ieri ha presentato le conclusioni nell’ambito della controversia giudiziale promossa dall’austriaco Max Schrems nei confronti del Data Protection Commissioner irlandese. Secondo Bot, i singoli Stati hanno il potere di sospendere il trasferimento dei dati verso un paese terzo, qualora venga accertato che quest’ultimo non garantisce un adeguato sistema di protezione.

    Il 23 settembre 2015 è un giorno positivo per l’austriaco Maximilian Schrems, laureato in giurisprudenza e utente di Facebook dal 2008: le conclusioni depositate dall’Avvocato generale della CGUE Yves Bot sono, almeno parzialmente, a suo favore. Schrems. in nome proprio e di altri 25.000 utenti, ha proposto una maxi “class action” europea contro Facebook – nota come “europe versus facebook.org” – a seguito delle rivelazioni di Edward Snowden, ex consulente della NSA per conto della Booz Allen Hamilton,  secondo le quali la NSA utilizza programmi di intercettazione tra Stati Uniti e UE in merito ai metadati di comunicazioni, oltre a programmi di sorveglianza su Internet, tra cui il dabase PRISM (che consentirebbe alla NSA di avere accesso illimitato ai dati di massa che si trovano sui server degli Stati Uniti). Schrems ritiene, alla luce di tali dichiarazioni, che gli Stati Uniti non assicurino un adeguato livello di protezione dei dati personali.

    Una denuncia è stata, inoltre, presentata a Helen Dixon – il Commissario dell’Irish Data Protection – affinchè ordinasse a Facebook Ireland (la sede centrale europea della società di Palo Alto) di non trasmettere i dati degli utenti negli Stati Uniti, ma con esito negativo. Schrems ha deciso, quindi, di rivolgersi all’Alta Corte irlandese che, ritenendo le questioni sollevate di interesse per l’Unione Europea, ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia Europea. Il procedimento è rubricato con il n. C – 362/14.

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    La vicenda e le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot

    Nel mese di luglio di quest’anno, Schrems ha annunciato che la Corte Regionale di Vienna – la “Landesgericht” – ha dichiarato, in prima istanza, inammissibile la class action nei confronti di Facebook per motivi esclusivamente procedurali. L’attivista austriaco ha inserito sul sito internet europe-v-facebook.org la frase ironica “Viennese Court does not want “hot potato”?!” e ha comunicato la decisione di proporre appello davanti alla Higher Regional Court (“Oberlandesgericht”).

    In merito, invece, al giudizio proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, il 21 settembre si è tenuta l’ultima udienza e ieri sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot.

    Nella parte introduttiva del documento si legge che, come stabilito dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 27.11.2013, il trasferimento dei dati personali è “un importante e necessario elemento delle relazioni transatlantiche. Essi formano parte integrante degli scambi commerciali tra le due sponde anche per le nuove imprese digitali in crescita, come i social media o il cloud computing, con grandi quantità di dati che vanno dall’Unione Europea agli Stati Uniti”.

    Vengono citati l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il quale stabilisce che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”, e l’art. 8, secondo cui “Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”. Nel caso specifico, la questione principale è se può essere vincolante per l’autorità nazionale per la protezione dei dati la valutazione della Commissione “in merito all’adeguatezza del livello di protezione, contenuta nella decisione 2000/520”.

    In proposito, l’Avvocato generale della CGUE precisa che, pur non avendo Schrems addotto argomentazioni specifiche a sostegno del rischio di grave danno imminente che può causare il trasferimento dei dati tra Facebook in Irlanda e Facebook negli Stati Uniti, le preoccupazioni di quest’ultimo circa i programmi di sorveglianza utilizzati negli USA dalle agenzie di sicurezza sono condivise dalla Commissione, che ha deciso di revisionare la decisione 2000/520. Pertanto, le autorità nazionali di vigilanza hanno il potere di rinegoziare con gli Stati Uniti i termini della decisione sopra citata e, se lo ritengono necessario, di sospendere la medesima nell’ipotesi di intervento a seguito di denunce o preoccupazioni astratte (come nel caso specifico); tali poteri non possono essere limitati dalle competenze attribuite dal legislatore dell’UE alla Commissione con l’art. 25 della direttiva 95/46. Aggiunge che “se al termine delle sue indagini, un’autorità nazionale di vigilanza ritiene che il trasferimento dei dati contestato mina la tutela di cui i cittadini dell’Unione devono godere per quanto riguarda il trattamento dei loro dati, ha il potere di sospendere il trasferimento dei dati in questione, a prescindere dalla valutazione generale fatta dalla Commissione nella sua decisione”.

    Bot, tuttavia, ha anche affermato – nelle conclusioni depositate – che dalle circostanze addotte a sostegno della tesi difensiva di Schrems non emergono violazioni dei principi del Safe Harbor da parte di Facebook. Se Facebook Stati Uniti ha dato alle autorità statunitensi l’accesso ai dati trasferiti da uno Stato membro della UE, lo ha fatto allo scopo di rispettare la legislazione USA. Tale situazione è espressamente accettata dalla decisione 2000/520; non sono, invece, accettate all’interno dell’Unione Europea “le misure incompatibili con il rispetto dei diritti umani”, condizione di legittimità degli atti comunitari.

    E’, da segnalare, poi, l’affermazione dell’Avvocato generale secondo cui i cittadini della UE utenti di Facebook non sono a conoscenza del fatto che i loro dati personali “saranno generalmente accessibili alle agenzie di sicurezza degli Stati Uniti” , come sostenuto da una sentenza della CGUE. Bot è del parere che la Decisione 2000/520 debba essere dichiarata invalida perchè le deroghe in essa contenute, che possono portare a disattendere i principi del Safe Harbor, impediscono di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea agli Stati Uniti.

    Nel caso di specie, secondo Bot la Commissione per la protezione dei dati irlandese avrebbe dovuto sospendere l’applicazione della Decisione 2000/520. La Commissione, infatti, nel valutare qual’è il livello di protezione garantito da un paese terzo, “deve esaminare non solo le leggi interne e gli impegni internazionali, ma anche il modo in cui la protezione dei dati personali è garantita nella pratica. Qualora l’esame della pratica rivela che gli accordi non funzionano correttamente, la Commissione deve agire e, se del caso, sospendere la sua decisione o adattarla senza indugio”.

    Alla luce delle motivazioni di cui abbiamo parlato, pertanto, Yves Bot ha concluso che l’art. 28 della Direttiva 95/46/CE del 24.10.1995 in merito alla protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei medesimi, letta alla luce di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che “l’esistenza di una decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’art. 25 della Direttiva 95/46 non ha l’effetto di impedire a un’autorità nazionale di controllo di istruire una denuncia secondo cui un paese terzo non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti e, se del caso, di sospendere il trasferimento di tali dati. La Decisione della Commissione 2000/520/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione fornita dai principi sulla privacy del Safe Harbor e le relative domande frequenti rilasciate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America è invalida”.

    Le conclusioni dell’Avvocato generale della UE, che hanno colto un pò di sorpresa, rendono ancora più interessante il procedimento proposto da Max Schrems. Ne seguiremo, pertanto, gli sviluppi.

    Fateci sapere le vostre impressioni sulla vicenda nei commenti.

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  • Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione

    La Corte di Cassazione interviene sul tema delicato del sequestro preventivo di siti internet a seguito di querela per diffamazione con una nuova, interessante sentenza in merito alle conseguenze in caso di querela presentata tardivamente. Nel provvedimento si chiarisce, inoltre, in quale momento si consuma il delitto di diffamazione su un sito internet.

    Il tema della diffamazione sui siti internet è abbastanza vivace ed attuale, anche dal punto di vista giurisprudenziale. In questo articolo segnalo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale – n. 38099, depositata il 18.09.2015, nella quale si affronta il tema specifico delle conseguenze del sequestro preventivo di un sito internet nel caso in cui la querela per diffamazione è stata presentata in ritardo rispetto al termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

    Il caso e la decisione della Cassazione

    Come di consueto, partiamo dal fatto concreto oggetto della sentenza di cui parliamo in questo articolo.

    Un avvocato viene nominato dal Comune di Bologna quale Garante dei detenuti. Il titolare di un sito internet parla di condotta scorretta del legale, che avrebbe approfittato dell’incarico ricevuto per trarne utilità personali (è un avvocato penalista). Le dichiarazioni ritenute diffamatorie vengono pubblicate sul sito prima che l’avvocato termini l’incarico ricevuto. La querela per diffamazione, invece, viene presentata circa quattro mesi dopo il termine dell’incarico.

    In via cautelare il sito internet viene sottoposto a sequestro preventivo, non revocato nel giudizio dinanzi al Gip del Tribunale di Bologna. Anche l’istanza di dissequestro viene rigettata dal Gup presso il Tribunale di Bologna. Viene proposto, allora ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

    I Giudici di legittimità ritengono fondato il ricorso.

    Il momento e il luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto di diffamazione tramite internet – che è un reato evento – coincidono con quello nel quale “i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul “web” nel momento in cui il collegamento sia attivato”.

    In sostanza, la persona interessata dalle dichiarazioni ritenute diffamatorie può avere notizia delle medesime semplicemente collegandosi a internet o mediante altre persone che, essendosi collegate al sito, ne sono venuti a conoscenza.

    Di conseguenza, tra l’immissione in rete e la cognizione da parte dell’interessato vi è una prossimità temporale, se non addirittura la contestualità. E da quel momento il delitto di diffamazione può dirsi consumato; l’interessato che sostiene il contrario deve dimostrarlo.

    La Corte di Cassazione richiama, sull’argomento, la sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 23624 del 27.04.2012, secondo cui “poiché la diffamazione è reato di evento, essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato”.

    Nel caso di specie, le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state immesse sul sito internet in data 7 luglio 2009, mentre la querela è stata presentata in data 9 novembre 2010, ovvero ben oltre il termine di decadenza di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, così come previsto dall’art. 124, comma 1, c.p.

    Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza con quale era stato disposto il sequestro preventivo del sito internet oggetto della querela per diffamazione, che deve, pertanto, essere dissequestrato.

    Raccontateci le vostre esperienze tra i commenti su questo tema delicato e attuale.

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