Categoria: News

In questa categoria si trovano articoli che parlano di comunicazione, condivisione, social media, social network. Insomma, tutto ciò che riguarda il web 2.0 e di come si sta evolvendo

  • Volkswagen: l’Agcm avvia indagine per pratica commerciale scorretta

    Volkswagen: l’Agcm avvia indagine per pratica commerciale scorretta

    L’Agcm ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha annunciato l’avvio di un’indagine istruttoria nei confronti di Volkswagen per pratica commerciale scorretta, anche a seguito delle segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori. L’istruttoria riguarderà gli autoveicoli venduti in Italia tra il 2009 e il 2015. Il “cerchio si stringe” intorno alla casa automobilistica tedesca.

    L’Agcm ha comunicato, sul sito ufficiale, che sarà avviata un’indagine istruttoria nei confronti della Volkswagen  – dopo il noto scandalo delle emissioni diesel inquinanti del quale continuano a parlare quotidianamente i media -. E’ notizia di questi giorni che in Italia i veicoli della casa automobilstica tedesca con motore diesel del tipo EA 189 sarebbero circa 648.458. Le automobili in questione, di marca Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Veicoli Commerciali, non rispetterebbero le norme antinquinamento.

    volkswagen-agcm

    L’Authority della concorrenza e del mercato ha precisato che la decisione di avviare l’indagine istruttoria è nata anche a seguito delle segnalazioni pervenute sia da parte di consumatori che di associazioni di consumatori. L’indagine riguarderà, in particolare, la presunta condotta scorretta di Volkswagen nella commercializzazione nel territorio itaiano – tra il 2009 e il 2015 – di automobili con il marchio Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. L’Agcm precisa che l’ipotesi alla base dell’istruttoria è “la configurabilità di una pratica commerciale scorretta in relazione alla nota vicenda relativa alla commercializzazione di autoveicoli e mezzi commerciali con caratteristiche qualitative e classe di emissione inquinante che sarebbero, nella realtà, inferiori ai valori dichiarati. In particolare, i consumatori potrebbero essere stati indotti in errore nelle loro scelte d’acquisto dai claims utilizzati da Volkswagen su emissioni e classe di omologazione all’interno delle proprie campagne pubblicitarie e nei dépliants informativi distribuiti dai concessionari e rivenditori”. L’indagine sarà svolta nei confronti di Volkswagen AG e della filiale che opera in Italia nel settore della distribuzione di autoveicoli per conto del gruppo automobilistico tedesco.

    Ma le ultime notizie riportano che l’Italia non è l’unica che ha deciso di muoversi nei confronti di Volkswagen: l’Authority australiana ha annunciato l’intenzione di sanzionare il gruppo della casa automobilistica tedesca con una multa di € 700.000 per ogni dispositivo truccato installato da quest’ultima su veicoli circolanti sul proprio territorio, precisando che l’inchiesta avviata è considerata “una priorità”. La Procura di Parigi, invece, ha affidato il compito di condurre un’inchiesta sulla vicenda all’ufficio che si occupa di frodi aggravate. Anche il Presidente di turno dell’UE Etienne Schneider – ministro dell’economia del Lussemburgo -, ha annunciato nei giorni scorsi su Twitter che durante il pranzo di lavoro del Consiglio  di competitività che si è tenuto nella giornata di ieri 1 ottobre 2015, si sarebbe parlato della questione dei “controlli delle emissioni auto”. Ecco il tweet:

    Intorno a Volkswagen, quindi, ormai il cerchio si stringe. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda dello scandalo Volkswagen e fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

  • Teleselling e ‘Consumer Rights’: multa di Agcm a Sky e H3G

    Teleselling e ‘Consumer Rights’: multa di Agcm a Sky e H3G

    L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato, con una multa di 100.000 euro per ognuna, Sky e H3G. Si tratta delle prime applicazioni del “Consumer Rights” di cui al D.l. n. 21 del 2014 di recepimento della Direttiva Europea, con il quale sono state attribuite nuove competenze all’Agcm. In entrambi i casi sono state accertate violazioni del Codice del Consumo nell’attività c.d. di “teleselling”, poichè non sono rispettati i requisiti di forma previsti per la conclusione del contratto con il consumatore.

    Il D. L. n. 21 del 21.02.2014, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 58 dell’11.03.2014, ha recepito la Direttiva Europea 2011/83/UE, con la quale sono state apportate rilevanti modifiche al Codice del Consumo, in particolare per quanto riguarda le informazioni precontrattuali obbligatorie da fornire al consumatore, i requisiti formali del contratto, il diritto di recesso. In data 05.06.2014 è stato adottato con delibera dall’Agcm il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, poi sostituito dal Regolamento adottato con delibera del 01.04.2015.   I procedimenti conclusi con l’irrogazione di una multa nei confronti di Sky e H3G costituiscono le prime applicazioni in Italia del “Consumer Rights”. Vediamoli, pertanto, singolarmente.

    Procedimento PS9981: Sky Italia S.r.l.

    L’ Agcm ha effettuato, nell’ambito della fase istruttoria relativa al procedimento aperto a seguito delle segnalazioni da parte un’associazione di consumatori e di consumatori, accertamenti ispettivi presso le sedi di Sky.

    A seguito degli accertamenti è stato rilevato che Sky utilizza la seguente procedura di teleselling:

    • Un operatore incaricato dalla società contatta il consumatore via telefono;
    • Nella prima parte della telefonata (non registrata) vengono illustrate le caratteristiche dell’offerta commerciale – sulla base di script predisposti da Sky -. Se il consumatore accetta, l’operatore avverte che procederà ad acquisire l’ordine mediante registrazione. Nella seconda parte della telefonata, infatti, acquisito il consenso alla registrazione, l’operatore chiede a quet’ultimo la conferma dei dati personali e “di aver scelto” l’offerta commerciale prospettata nella prima parte della telefonata. Segue informativa sui vincoli della durata dell’abbonamento, sui costi da corrispondere una tantum e su quelli di installazione, sul diritto di recesso.  Infine, l’operatore attesta che ha acquisito l’adesione del consumatore nella data in cui è avvenuto il contatto e la conferma di quest’ultimo di “voler aderire all’offerta“;
    • Circa un’ora dopo la telefonata, Sky invia al consumatore via email il modulo denominato “richiesta di abbonamento residenziale” – precompilato con i dati acquisiti dal consumatore, gli estremi dell’offerta scelta e i relativi costi -, oltre alle condizioni generali di abbonamento, le condizioni generali dei servizi di installazione e assistenza post-installazione, con relativo listino prezzi. Nel caso in cui il consumatore non possieda un indirizzo email, la documentazione viene spedita all’indirizzo di quest’ultimo con una lettera di accompagnamento o consegnata dal tecnico installatore (se il servizio deve essere installato e attivato con il suo intervento);
    • La smart card per usufruire del servizio offerto da Sky viene consegnata disattivata; per attivarla, deve essere inserita nel decoder.

    Secondo quanto è risultato a seguito degli accertamenti effettuati dall’Agcm, quindi, “l’adesione del consumatore all’offerta mediante registrazione vocale viene qualificata dal professionista come una proposta di abbonamento che si intende accettata da Sky al momento dell’attivazione della smart card, contestuale alla consegna”. Secondo la difesa di Sky, peraltro, la formula contrattuale scelta è quella di un contratto di fornitura di servizi tra un professionista e un consumatore, non qualificabile come vendita telefonica ma concluso secondo una “formula convenzionale a consenso e formazione progressiva”. Tale schema contrattuale, anche se atipico, è perfettamente lecito e tutela ancora di più il consumatore, poiché il vincolo non sorge durante il contatto telefonico, ma il consumatore ha la possibilità “di riflettere sull’offerta fino al momento (successivo) in cui egli stesso attiva la smart card”.

    Al contrario, l’Agcm osserva che l’unico momento in cui il consumatore presta il proprio consenso alla proposta contrattuale di Sky è durante la conversazione telefonica (lo proverebbero frasi come “conferma di avere aderito all’offerta” o “conferma di aver scelto il pacchetto… per 12 mesi, a partire dalla attivazione della smart card?”); pertanto, la società mira durante questa firma fase ad ottenere l’adesione del consumatore. Peraltro, la società considera concluso il contratto indipendentemente dalla firma da parte del consumatore. Ancora, in violazione dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo, consegna al consumatore la registrazione della telefonata su supporto durevole (ad esempio un DVD o una chiavetta USB) soltanto se quest’ultimo ne fa richiesta. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la regola per la conclusione del contratto è la forma scritta; sono consentite deroghe soltanto in presenza di determinate condizioni. La richiesta di consenso alla registrazione non può considerarsi valida ai fini della conclusione del contratto. Infine, il servizio viene attivato anche prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso

    Per tutti questi motivi, l’Agcm ha sanzionato Sky con una multa dell’importo di € 100.000, in considerazione del bilancio del 2014, risultato in perdita.

    Procedimento PS9983: H3G S.p.a.

    La vicenda di H3G è simile a quella sopra descritta.  A seguito degli accertamenti ispettivi dell’Agcm nel corso della fase istruttoria del procedimento, è emerso che la società, nei mesi di luglio, agosto e settembre del 2014 avrebbe adotatto la seguente procedura di teleselling : i contratti con i consumatori per la vendita di servizi di abbonamento, generalmente accompagnati dalla vendita di beni come gli apparecchi telefonici, sarebbero stati considerati conclusi a seguito di contatto telefonico, senza conferma della proposta in forma scritta e acquisizione dell’accettazione da parte del consumatore con la sottoscrizione del contratto, neanche – previo consenso di quest’ultimo – su supporto durevole. In un caso è stato addirittura accertato che il consumatore ha dovuto più volte insistere nella richiesta di registrazione della telefonata, e l’offerta è stata illustrata in modo non facilmente comprensibile, risultando differente da quella prospettata nella prima parte della telefonata. Anche in questo caso, la consegna del supporto durevole è avvenuta soltanto a seguito di richiesta da parte del consumatore.

    Per quanto riguarda la fase successiva, è stata accertata l’adozione di due diverse procedure da parte di H3G S.p.a.:

    • Nell’ipotesi di nuovo cliente, un addetto alla spedizione consegna l’apparato e/o la sim. e identifica lo stesso tracciando la consegna e facendosi riconsegnare i moduli contrattuali sottoscritti. Il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data in cui il bene è stato consegnato;
    • Nell’ipotesi di consumatore già cliente, il quale sottoscrive un nuovo contratto che non prevede la consegna di una nuova sim o un nuovo apparato, viene inviato un sms di conferma con il riepilogo dell’offerta e il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre dal momento in cui è stato acquisito il consenso telefonico.

    L’Agcm ha precisato che nel modulo contrattuale consegnato al cliente non vi è una descrizione dettagliata dell’offerta; pertanto, non può essere considerato una conferma cartacea dell’offerta prospettata.

    Per i motivi si cui sopra, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ravvisato la violazione, da parte di H3G, degli artt. 51, commi 6 e 7, del Codice del consumo, e ha irrogato quale sanzione una multa pari a € 100.000. Sky e H3g hanno la possibilità di ricorrere al Tar competente nel termine di 60 giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti; pertanto, la vicenda non può dirsi conclusa.

    Raccontateci nei commenti le vostre esperienze in qualità di clienti di Sky o di H3G.

  • Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Agcm, aste online e maximulta: il caso Flamingo Invest

    Duro colpo per i siti di aste online: il Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato, con la multa complessiva di 700.000 euro, la Flamingo Invest Ltd, gestore dei siti come dandybids.com e wippy.com. Tra le accuse la  lacunosità e falsità delle informazioni fornite ai consumatori, gli ostacoli al diritto di recesso, l’obbligo di pagamento di abbonamenti non richiesti.

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha diffuso, il 25.09.2015, un comunicato stampa con il quale ha annunciato la conclusione del procedimento aperto nei confronti della Flamingo Invest Ltd, gestore di siti che offrono il servizio di aste online al centesimo. Il procedimento si è concluso con l’irrogazione di una multa complessiva dell’importo di 700.000 euro. Vediamo il caso nei dettagli.

    Procedimento PS8243: Flamingo Invest Ltd

    La Flamingo Invest Ltd , con sede nelle Isole Vergini britanniche, gestiva i siti internet dandybids.com, wippy.com, bogabids.com e ziinga.com (ora chiusi), nei quali offriva il servizio internet di aste online al centesimo – le aste a pagamento caratterizzate dall’aumento di 1 centesimo per ogni puntata  -. In genere venivano offerti prodotti di tecnologia a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato.

    Durante la fase istruttoria del procedimento dell’Agcm, è emerso che la società ha indirizzato ai consumatori un invito, mediante pop-up o email, a compilare un questionario di cultura generale o partecipare un sondaggio sulla qualità del servizio offerto dal sito internet sul quale si è navigato. In caso di adesione all’invito, i medesimi sono stati reindirizzati sulla pagina di uno dei siti internet gestiti dalla Flamingo Invest, dove è stata prospettata la possibilità, a fronte del pagamento della somma di due euro a titolo di spese di spedizione e dell’inserimento dei dati personali nella sezione “ISCRIVITI E’ GRATIS”, di vincere un premio fedeltà o vincita similare – per fare un esempio, a un consumatore è stata prospettata la possibilità di vincere un I-pod -.

    La “magagna” sta anche nel fatto che i consumatori hanno dovuto accettare termini e condizioni contrattuali redatte soltanto in lingua inglese, e l’inserimento dei dati personali ha comportato l’iscrizione a un abbonamento denominato “platinum membership” su uno dei siti gestiti dalla società. La Flamingo ha avvisato con successiva email dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento, nella quale sono stati riportati termini e condizioni del contratto in italiano molto approssimativo e in modo incompleto – ad esempio, non vi è alcuna informativa circa la possibilità di ottenere il rimborso delle fee mensili e la modalità per richiederlo -. Ancora, è stato previsto esclusivamente un rimborso integrale delle fee (pertanto, non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo parziale dell’abbonamento), e non è stato detto nulla in merito alla circostanza che, in caso di cancellazione dell’iscrizione prima del pagamento della prima fee mensile, non era possibile partecipare ad alcuna offerta promozionale.  Dagli accertamenti effettuati è emerso, poi, che il premio fedeltà non è mai stato consegnato. Infine, la cancellazione dell’iscrizione dal sito ziinga.com comportava l’addebito di una penale pari a 39 euro.

    Sotto altro aspetto, va sottolineata la modalità “aggressiva” dei solleciti di pagamento inviati dalla Flamingo Invest Ltd mediante email nei casi in cui non è stato trovato credito sufficiente sul conto collegato allo strumento di pagamento utilizzato: vi è un primo sollecito di pagamento della fee mensile, cui segue un secondo sollecito di pagamento con la maggiorazione di una somma che varia dai 15 ai 22 euro a titolo di “late payment penalty”; infine, veniva inviata una comunicazione contenente la minaccia di affidare la riscossione del credito a una società di recupero crediti operante in Italia, in caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla comunicazione.

    Dopo l’avvio del procedimento istruttorio da parte dell’Agcm, la società ha continuato a inviare inviti all’iscrizione ai consumatori su siti internet non gestiti direttamente dalla medesima o mediante servizio di mailing.

    Il servizio di aste online al centesimo offerto dalla Flamingo ha le seguenti caratteristiche:

    • la partecipazione è a pagamento: in sostanza, per effettuare le puntate, è necessario utilizzare crediti che devono essere previamente acquistati dai consumatori;
    • il prezzo d’asta iniziale è pari a zero euro, e ogni puntata non può essere superiore a 1 centesimo di euro;
    • per ogni offerta andata a buon fine, il sistema provvede ad aggiornare il prezzo dell’asta e fa ripartire il timer, dando la possibilità di effettuare nuove puntate di 1 centesimo di euro entro 15 secondi o 2 minuti – in base alle caratteristiche dell’asta – scaduti i quali, se non vi sono nuove puntate, l’asta si chiude e viene aggiudicata all’ultimo offerente.

    Alla luce di tutto quanto sopra descritto, l’Agcm ha ritenuto che la Flamingo Invest Ltd ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, contraria a quanto disposto dagli artt. 20, 24 e 26 – comma 1, lettere f) e h) – del Codice del Consumo. La società, infatti, ha utilizzato un sistema aggressivo per approcciare i consumatori e invogliarli a sottoscrivere un abbonamento oneroso al servizio di aste online al centesimo non richiesto. Ha, inoltre, ingannato i consumatori, facendo loro credere che l’invito era rivolto esclusivamente a partecipare a sondaggi, operazioni a premi, programi fedeltà promossi dai professionisti – tra i quali noti operatori dell’ecommerce, società del settore delle telecomunicazioni, ecc. – che gestivano i siti internet sui quali si navigava o la cui denominazione era inserita nell’indirizzo del mittente della email inviata, e che la partecipazione ai sondaggi o ai programmi fedeltà, come già detto, dava la possibilità di ottenere premi o vincite equivalenti “pagando esigue spese di spedizione (pari a due euro) e registrandosi a uno dei siti Internet del professionista… a cui i consumatori aderenti all’invito venivano reindirizzati e per i quali l’iscrizione veniva presentata come gratuita (nella homepage di tali siti, infatti, la sezione del sito destinata alla registrazione riportava la dicitura “ISCRIVITI E’ GRATIS”)”. Altrettanto aggressiva è risultata, come ho descritto sopra, la condotta della società successiva alla sottoscrizione all’abbonamento “platinum membership“.

    In merito al diritto di recesso, infine, è stato accertato che:

    • non è stato contemplato nelle condizioni generali di contratto;
    • l’esercizio di tale diritto da parte di coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento “platinum membership” è stato di fatto negato, poichè la Flamingo Invest – facendo  leva su quanto previsto nel contratto -, ha subordinato il rimborso delle fee mensili corrisposte alla condizione di non aver usufruito di alcun vantaggio legato allo stato di utente platino;
    • in contrasto con la normativa vigente, la società ha trattato in modo analogo e artificiale la facoltà di  richiedere la cancellazione dell’account con rimborso dell’ultima fee mensile e la richiesta di recesso dal servizio da parte dei consumatori entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento;
    • per le richieste di recesso è stata adottata la tattica dilatoria: il riscontro – solo in lingua inglese – è avvenuto in ritardo, e le richieste sono state, in vari casi, negate in base a motivazioni infondate e irrilevanti. Si tratta di una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 – comma 1, lettera d) – del Codice del Consumo.

    Per tutte le motivazioni che ho sopra descritto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla Flamingo Invest Ltd la multa complessiva di 700.000 euro. Va precisato che contro il provvedimento dell’Authority può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del medesimo. Pertanto, seguiremo gli sviluppi della vicenda.

    E voi cosa pensate del fenomeno delle aste online al centesimo? Avete avuto un’esperienza simile a quella degli utenti di dandybids.com, o differente? Fatecelo sapere nei vostri commenti!

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  • Quanto siamo Attenti sui Social Network?

    Quanto siamo Attenti sui Social Network?

    L’Attenzione è un aspetto particolare della nostra Percezione. E’ quel processo grazie al quale si mette a fuoco e si coglie solo una parte del mondo intorno a noi, trascurando gli stimoli che non risultano importanti. Nella Comunicazione sul Web e sui Social Network questa caratteristica del nostro Sistema Cognitivo comporta grandissime difficoltà di gestione, dal momento che siamo ogni giorno sottoposti a un’Information Overload quotidiana e irrefrenabile.

    Chi lavora sul Web e sui Social Network sa molto bene quanto grande sia il rischio quotidiano di un Overload di Informazioni. 
    Internet è nato proprio per questo: fornire uno strumento di comunicazione immediato, interattivo, rapido e accessibile a tutti. Gestire al meglio e trarre profitto da questo Sovraccarico Cognitivo è, tuttavia, una sfida quotidiana tutt’altro che facile.

    Innanzi tutto, essere immersi fin dal primo mattino da un flusso di notizie che scorrono velocissime, e sembrano tutte necessarie da leggere e imparare, crea inevitabilmente una quota d’ansia interiore di cui spesso non siamo neppure coscienti.
    Lavorare con la Rete significa – lo sappiamo bene – restare per ore in uno stato di continua allerta, e questo fa sì che sia facilissimo arrivare a fine giornata con un senso di tensione nervosa superiore alla soglia normale.
    Non solo.
    Si arriva spesso ad avere la sera un’esigenza “strana”, considerando che magari non ci si è confrontati dal vivo con nessun interlocutore. Un vero e proprio bisogno di silenzio.
    L’Overload di Informazioni viene registrata nel nostro Cervello, infatti, come un Affaticamento tale da risultare uguale al Rumore.

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    Il nostro Sistema Cognitivo ha bisogno, sostanzialmente, di più tempo di quanto gli lasciamo per poter “digerire” e metabolizzare la massa di novità in continuo cambiamento e la doccia di emozioni che ne consegue.
    E’ impossibile, infatti, che il Sistema Cognitivo non invii messaggi puramente Emotivi quando non ha il tempo di assimilare e comprendere nuove informazioni e nuovi dati.
    Possono essere messaggi negativi, come un eccesso di affaticamento, un senso di fame d’aria e la sensazione di essere incapaci e inadatti.
    Possono, tuttavia, essere anche messaggi positivi: l’Adreanalina è il miglior eccitante che esista in natura ed è capace di sprigionare in noi una carica che, magari, non pensavamo neppure di avere.
    E’ così che si reggono ritmi e tensioni quotidiane col desiderio sempre nuovo di cavalcare l’onda.
    Ricordiamo, tuttavia, che anche il neurotrasmettitore dell’Adrenalina provoca un aumento del consumo di ossigeno nel nostro organismo, con il conseguente aumento del metabolisco e della pressione arteriosa

    Conseguentemente agli effetti del flusso massiccio di informazioni cui siamo sottoposti, esiste un altro aspetto molto importante da prendere in considerazione.
    Certo, ognuno di noi ha le sue preferenze – che siano per nicchia di competenza o per partenership – ma la velocità con cui le notizie scorrono e con cui i post vengono pubblicati rende difficile discernere quello che veramente ci interessa e si vuole approfondire, e soprattutto fare delle distinzioni sufficientemente buone da riconoscere le fonti e la loro attendibilità.

    In realtà, l’Attenzione è un aspetto particolare della Percezione.
    E’ definita, infatti, come quel processo grazie al quale si mette a fuoco e si coglie solo una parte del nostro mondo percettivo, trascurando gli stimoli che, per il momento, non hanno importanza.
    Riportando questa definizione teorica al nostro lavoro sul Web, ci rendiamo subito conto di quanto questo sia difficile, ma soprattutto di quanto sia necessario imparare ad avere un’Attenzione Selettiva per ottimizzare il proprio lavoro e i propri guadagni.

    Uno studioso inglese ha definito l’Attenzione Selettiva come il “Fenomeno del Cocktail Party”, dal momento che lo si può osservare facilmente in questa situazione, nella vita reale.
    Immaginate di trovarvi in una stanza gremita di persone, con suoni di voci e di musica tutt’intorno. Mentre siete immersi in una conversazione con altre persone, il vostro interesse viene improvvisamente attirato da quello che sta dicendo qualcun altro, un po’ più distante, soprattutto se quella persona parla di voi.
    E’ molto probabile che, a questo punto, prestiate attenzione in modo maggiore a quest’altra conversazione, le cui parole chiave hanno favorito la vostra Percezione.

    Per nostra indole, il Sistema Cognitivo è incapace di rispondere adeguatamene a più di uno stimolo per volta. 
    L’Attenzione si sposta, infatti, alternativamente su ciascuna delle diverse fonti di informazioni.
    E’ un po’ come se si possedesse una limitata capacità di canali: tutti i dati devono passare attraverso uno – e un solo – canale affinché la nostra Attenzione possa essere completa, adeguata e capace di rispondere allo stimolo in modo efficace.
    Il nostro Sistema Nervoso contiene un filtro selettivo altamente specializzato, tale da accettare solo il messaggio al quale si presta la maggior Attenzione – ovvero l’Attenzione Selettiva – e a respingere tutti gli altri stimoli.
    Siamo in grado, quindi, di mettere in atto dei processi di elaborazione inconsci estremamente sofisticati.

    Il messaggio cui non prestiamo attenzione viene valutato per l’importanza che gli si attribuisce e successivamente memorizzato o dimenticato.

    E – se come capita regolarmente nel nostro lavoro sul Web e sui Social Network – la nostra Attenzione è sottoposta a messaggi pronunciati o letti simultaneamente?
    Entrambi i messaggi vengono registrati, ma inviati uno all’orecchio destro e uno all’orecchio sinistro del soggetto.
    Si parla allora di Ascolto Dicotomico, che tuttavia non ha la stessa efficacia nella comprensione dell’informazione ascoltata.
    Il rischio maggiore è che avvenga una paralisi nei pensieri, nella creatività, nell’apprendimento delle informazioni esterne, dal momento che non siamo predisposti a gestire questa inflazione di dati.

    E’ evidente che nel modo di comunicare odierno si tratta di un problema non da poco.
    Luca De Biase, nel suo articolo “Ecologia dell’Attenzione” scrive: <<Risulta necessaria l’elaborazione di nuovi strumenti concettuali e pratici per affrontare il sovraccarico di messaggi. Le ricerche nate intorno al concetto di “Economia dell’Attenzione” sono un fecondo spunto di riflessione. E’ una ricerca teorica.
    Ma è anche, in un certo senso, una questione di sopravvivenza culturale. Perché, probabilmente, l’Information Overload non è una 
    novità di per sé: è nuova l’ansia che viene associata al fenomeno>>.

    Di fatto, la conseguenza inevitabile è un peggioramento massiccio della nostra Concentrazione.
    Per non parlare del rischio di una vera e propria Dipendenza da Internet, per “stare dietro” a tutte le novità e le notizie in continuo divenire, rinunciando alla vita al di là della Connessione Online.

    Fateci sapere la vostra esperienza: come vivete voi l’Overload di Informazioni e l’Attenzione sui Social Network?

  • Ecco l’occasione per la tua grande idea #Appathon2015

    Ecco l’occasione per la tua grande idea #Appathon2015

    Al via la seconda edizione di Appathon, l’hackaday che amplia ancora i suoi confini. Infatti questa edizione di terrà in Italia, Germania e Austria. Due giorni, il 7 e 8 novembre prossimi, durante i quali web developer, designer e marketing specialist si cimenteranno ad ideare app e soluzioni. Montepremi da 50 mila euro.

    Parliamo spesso di startup, di idee innovative, di provare a realizzare qualcosa di concreto mettendosi in gioco. E’ uno degli argomenti che ci interessa soprattutto perchè la tecnologia, l’innovazione e il digitale offrono occasioni e opportunità a tutti per provare a realizzare il proprio progetto e la propria idea. Ma proprio perchè si tratta di progetti iniziali, in cui spesso esiste una grande idea, un grande progetto, ma poi manca anche la stessa capacità di comunicare, di raccontare, elemento essenziale affinchè altri si accorgano dell’idea e possano aiutare a fare crescere quel progetto. Ecco che a questo punto vale la pena fare proprio quel passo ulteriore per cercare di farsi valere.

    Quello di cui vi parliamo oggi è proprio un’occasione per tutti coloro che vogliono fare questo percorso. E allora è il caso di prendere nota.

    Dopo il grande successo ottenuto con la prima edizione, prende il via Appathon 2015, l’hackathon che si terrà il 7 e 8 novembre prossimo che quest’anno avrà ancora di più una dimensione internazionale. Hackathon è l’unione di due parole che sono hacker e marathon. E’ quindi un termine con cui indicare il virtuosismo dell’hacker e il fatti che questa fase ha una durata che va da un giorno ad una settimana.

    In questa nuova edizione di Appathon 75 team di web developer, designer e marketing specialist si cimenteranno ad ideare applicazioni e idee. Parliamo quindi di un evento che unisce diversi ambiti e quindi diversi elementi che vanno considerati quando ci si cimenta in un progetto che non vuole essere solo ragionare sull’idea tecnologica, ma trovare anche soluzioni di marketing e comunicazione. Aspetti questi ultimi che spesso mancano.

    appathon-2015-big-idea startup

    Come dicevamo, Appathon 2015 avrà una dimensione ancora più internazionale e quindi in Italia e Austria si ragionerà sui pagamenti digitali con una sfida sul Customer Centric Wallet, e poi ogni Paese avrà due temi specifici:

    • in Italia i team si affronteranno su social media customer services e servizi a valore aggiunto;
    • in Austria saranno impegnati su advisory e wealth planning;
    • in Germania lavoreranno su wearables & mobile banking, digital private banking e servizi premium.

    Il tempo a disposizione è di 24 ore.

    Le migliori APP verranno premiate con un montepremi complessivo di oltre 50.000 euro e numerosi premi speciali come stage, licenze software e partecipazioni a corsi di digital innovation.

    Ma c’è di più, perchè oltre al contesto internazionale e all’ampio spettro dei temi toccati, la capacità creativa e innovativa dei concorrenti sarà chiamata a confrontarsi con due ulteriori livelli di profondità:

    • Alcune delle app dovranno poter essere utilizzate su wearable device, in particolare Apple Watch e Samsung Gear
    • In Italia e Germania, le app potranno essere sviluppate con l’utilizzo delle cosiddette API (Application Programming Interface) ovvero dei codici di programmazione che consentono di sviluppare un vero e proprio prototipo dell’app.

    Allora, a questo unto non vi resta che recarvi sul sito appathon.eu/it/applynow e registrarvi. Noi continueremo a tenervi aggiornati sugli sviluppi e sulle novità.

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  • Italia, ancora indietro per velocità di connessione e banda larga

    Italia, ancora indietro per velocità di connessione e banda larga

    Akamai ha presentato i dati relativi al secondo trimestre del “Rapporto sullo Stato di Internet”, il rapporto con cui elabora lo stato della rete a livello globale. Per quanto riguarda il nostro paese, nonostante qualche progresso, è ancora indietro per velocità di connessione. Per la banda larga, siamo al 70% di adozione; ancora lontana la banda ultra larga.

    Nuova edizione del “Rapporto sullo Stato di Internet” che Akamai elabora ogni trimestre per dare uno spaccato di quale sia lo stato di Internet a livello globale. Sono stati diffusi quindi i dati relativi al secondo trimestre del 2015, il Q2 2015, e come sempre cerchiamo di dare prima qualche dato importante che riguarda direttamente il nostro paese e poi qualche dato a livello globale per fare un veloce raffronto.

    Velocità di connessione, Italia ancora indietro

    Cominciamo subito col dire che nonostante i dati siano in crescita, l’Italia ancora non riesce a risollevarsi dal punto di vista della velocità di connessione, piazzandosi alla 54esima posizione a livello mondiale e 23esima tra i paesi EMEA. Nel secondo trimestre la velocità si attesta intorno a 6,4 Mbps, facendo registrare un aumento del 4,1% rispetto al trimestre precedente, il Q1 2015, e del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, Q2 2014. Il picco di velocità media di connessione in Italia raggiunto nel trimestre in esame è pari al 30,2% ed è penultima a livello EMEA (in discesa dal 68° al 69° posto a livello mondiale), nonostante una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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    Banda larga e banda ultra larga, Italia in ritardo

    Capitolo banda larga e banda ultra larga. Di banda larga e, soprattutto di banda ultra larga si parla ormai sempre più spesso nel nostro paese, specie in relazione a questo grande progetto infrastrutturale che il governo si appresta a lanciare questo autunno, del valore di 12 miliardi di euro. Speriamo che questa serva a risollevare le sorti dell’Italia da questo punto di vista, anche perchè, al di là dei numeri, ne va della crescita del paese intero.

    Per quel che riguarda la banda larga (>4 Mbps) ci sono buone notizie: in Italia, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le connessioni a banda larga sono cresciute del 13%, raggiungendo una copertura del 70%. Rispetto al trimestre precedente, però, si registra un aumento di solo 1,5%.

    Per quel che riguarda la banda ultra larga (>10 Mbps), invece, anche per il secondo trimestre del 2015, l’Italia, la Turchia e il Sud Africa restano gli unici paesi EMEA a non registrare tassi di adozione dell’high broadband al di sopra del 10%. E, nonostante un lieve miglioramento, il nostro paese si assesta su un valore di adozione dell’8,7%, facendo registrare +35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una crescita del 19%, rispetto al trimestre precedente.

    Se guardiamo ai dati relativi alla banda a 15 Mbps, vediamo l’Italia registra solo il 3% delle connessioni uguali o superiori ai 15 Mbps, nonostante un aumento del 17%, rispetto allo stesso periodo del 2014, e del 20% rispetto al primo trimestre 2015. Ed è al 44esimo posto a livello mondiale.

    Questo il quadro italiano e come potete vedere c’è ancora tanto, ma tanto da fare.

    Vediamo velocemente qualche dato a livello globale.

    Nelle prime dieci posizione per velocità di connessione ci sono ben 7 paesi europei: Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Norvegia, Lettonia, Finlandia e Repubblica Ceca rispettivamente nelle posizioni dalla quarta alla decima. Tutti i Paesi europei considerati hanno, anche in questo periodo, superato la soglia convenzionale dei 4 Mbps di velocità di connessione media, mentre 17 hanno superato la soglia dei 10 Mbps, e sono: Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Rep. Ceca, Danimarca, Romania, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, Portogallo, Slovacchia, Ungheria e Polonia.

    Per quanto riguarda la banda larga, la Corea del Sud è ancora il primo paese al mondo nella penetrazione dei 25 Mbps. In Europa, la Svezia è prima con una penetrazione del 15%.

    Per quanto riguarda il Mobile, il numero di abbonati ai servizi dati mobili è cresciuto rapidamente determinando un aumento del traffico dati insieme ad un aumento continuo del volume medio di dati scambiati per abbonato. In base ai dati di traffico raccolti da Ericsson, il volume di traffico dati mobile è cresciuto del 15% tra il primo e il secondo trimestre 2015 e del 55% rispetto al secondo trimestre dell’anno passato. I dati relativi alla velocità di connessione mobile e sull’uso dei browser non sono stati inclusi in questo report a causa dei cambiamenti man mano apportati per rifinire ulteriormente gli algoritmi Akamai per l’identificazione delle reti mobili.

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  • Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Yves Bot, Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea (CGUE), ieri ha presentato le conclusioni nell’ambito della controversia giudiziale promossa dall’austriaco Max Schrems nei confronti del Data Protection Commissioner irlandese. Secondo Bot, i singoli Stati hanno il potere di sospendere il trasferimento dei dati verso un paese terzo, qualora venga accertato che quest’ultimo non garantisce un adeguato sistema di protezione.

    Il 23 settembre 2015 è un giorno positivo per l’austriaco Maximilian Schrems, laureato in giurisprudenza e utente di Facebook dal 2008: le conclusioni depositate dall’Avvocato generale della CGUE Yves Bot sono, almeno parzialmente, a suo favore. Schrems. in nome proprio e di altri 25.000 utenti, ha proposto una maxi “class action” europea contro Facebook – nota come “europe versus facebook.org” – a seguito delle rivelazioni di Edward Snowden, ex consulente della NSA per conto della Booz Allen Hamilton,  secondo le quali la NSA utilizza programmi di intercettazione tra Stati Uniti e UE in merito ai metadati di comunicazioni, oltre a programmi di sorveglianza su Internet, tra cui il dabase PRISM (che consentirebbe alla NSA di avere accesso illimitato ai dati di massa che si trovano sui server degli Stati Uniti). Schrems ritiene, alla luce di tali dichiarazioni, che gli Stati Uniti non assicurino un adeguato livello di protezione dei dati personali.

    Una denuncia è stata, inoltre, presentata a Helen Dixon – il Commissario dell’Irish Data Protection – affinchè ordinasse a Facebook Ireland (la sede centrale europea della società di Palo Alto) di non trasmettere i dati degli utenti negli Stati Uniti, ma con esito negativo. Schrems ha deciso, quindi, di rivolgersi all’Alta Corte irlandese che, ritenendo le questioni sollevate di interesse per l’Unione Europea, ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia Europea. Il procedimento è rubricato con il n. C – 362/14.

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    La vicenda e le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot

    Nel mese di luglio di quest’anno, Schrems ha annunciato che la Corte Regionale di Vienna – la “Landesgericht” – ha dichiarato, in prima istanza, inammissibile la class action nei confronti di Facebook per motivi esclusivamente procedurali. L’attivista austriaco ha inserito sul sito internet europe-v-facebook.org la frase ironica “Viennese Court does not want “hot potato”?!” e ha comunicato la decisione di proporre appello davanti alla Higher Regional Court (“Oberlandesgericht”).

    In merito, invece, al giudizio proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, il 21 settembre si è tenuta l’ultima udienza e ieri sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot.

    Nella parte introduttiva del documento si legge che, come stabilito dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 27.11.2013, il trasferimento dei dati personali è “un importante e necessario elemento delle relazioni transatlantiche. Essi formano parte integrante degli scambi commerciali tra le due sponde anche per le nuove imprese digitali in crescita, come i social media o il cloud computing, con grandi quantità di dati che vanno dall’Unione Europea agli Stati Uniti”.

    Vengono citati l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il quale stabilisce che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”, e l’art. 8, secondo cui “Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”. Nel caso specifico, la questione principale è se può essere vincolante per l’autorità nazionale per la protezione dei dati la valutazione della Commissione “in merito all’adeguatezza del livello di protezione, contenuta nella decisione 2000/520”.

    In proposito, l’Avvocato generale della CGUE precisa che, pur non avendo Schrems addotto argomentazioni specifiche a sostegno del rischio di grave danno imminente che può causare il trasferimento dei dati tra Facebook in Irlanda e Facebook negli Stati Uniti, le preoccupazioni di quest’ultimo circa i programmi di sorveglianza utilizzati negli USA dalle agenzie di sicurezza sono condivise dalla Commissione, che ha deciso di revisionare la decisione 2000/520. Pertanto, le autorità nazionali di vigilanza hanno il potere di rinegoziare con gli Stati Uniti i termini della decisione sopra citata e, se lo ritengono necessario, di sospendere la medesima nell’ipotesi di intervento a seguito di denunce o preoccupazioni astratte (come nel caso specifico); tali poteri non possono essere limitati dalle competenze attribuite dal legislatore dell’UE alla Commissione con l’art. 25 della direttiva 95/46. Aggiunge che “se al termine delle sue indagini, un’autorità nazionale di vigilanza ritiene che il trasferimento dei dati contestato mina la tutela di cui i cittadini dell’Unione devono godere per quanto riguarda il trattamento dei loro dati, ha il potere di sospendere il trasferimento dei dati in questione, a prescindere dalla valutazione generale fatta dalla Commissione nella sua decisione”.

    Bot, tuttavia, ha anche affermato – nelle conclusioni depositate – che dalle circostanze addotte a sostegno della tesi difensiva di Schrems non emergono violazioni dei principi del Safe Harbor da parte di Facebook. Se Facebook Stati Uniti ha dato alle autorità statunitensi l’accesso ai dati trasferiti da uno Stato membro della UE, lo ha fatto allo scopo di rispettare la legislazione USA. Tale situazione è espressamente accettata dalla decisione 2000/520; non sono, invece, accettate all’interno dell’Unione Europea “le misure incompatibili con il rispetto dei diritti umani”, condizione di legittimità degli atti comunitari.

    E’, da segnalare, poi, l’affermazione dell’Avvocato generale secondo cui i cittadini della UE utenti di Facebook non sono a conoscenza del fatto che i loro dati personali “saranno generalmente accessibili alle agenzie di sicurezza degli Stati Uniti” , come sostenuto da una sentenza della CGUE. Bot è del parere che la Decisione 2000/520 debba essere dichiarata invalida perchè le deroghe in essa contenute, che possono portare a disattendere i principi del Safe Harbor, impediscono di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea agli Stati Uniti.

    Nel caso di specie, secondo Bot la Commissione per la protezione dei dati irlandese avrebbe dovuto sospendere l’applicazione della Decisione 2000/520. La Commissione, infatti, nel valutare qual’è il livello di protezione garantito da un paese terzo, “deve esaminare non solo le leggi interne e gli impegni internazionali, ma anche il modo in cui la protezione dei dati personali è garantita nella pratica. Qualora l’esame della pratica rivela che gli accordi non funzionano correttamente, la Commissione deve agire e, se del caso, sospendere la sua decisione o adattarla senza indugio”.

    Alla luce delle motivazioni di cui abbiamo parlato, pertanto, Yves Bot ha concluso che l’art. 28 della Direttiva 95/46/CE del 24.10.1995 in merito alla protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei medesimi, letta alla luce di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che “l’esistenza di una decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’art. 25 della Direttiva 95/46 non ha l’effetto di impedire a un’autorità nazionale di controllo di istruire una denuncia secondo cui un paese terzo non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti e, se del caso, di sospendere il trasferimento di tali dati. La Decisione della Commissione 2000/520/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione fornita dai principi sulla privacy del Safe Harbor e le relative domande frequenti rilasciate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America è invalida”.

    Le conclusioni dell’Avvocato generale della UE, che hanno colto un pò di sorpresa, rendono ancora più interessante il procedimento proposto da Max Schrems. Ne seguiremo, pertanto, gli sviluppi.

    Fateci sapere le vostre impressioni sulla vicenda nei commenti.

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  • Instagram sorpassa Twitter, gli utenti sono 400 milioni

    Instagram sorpassa Twitter, gli utenti sono 400 milioni

    Instagram ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei 400 milioni di utenti attivi al mese. Un traguardo importante che viene raggiunto nove mesi dopo aver annunciato i 300 milioni. Ed è anche importante perchè con questo dato l’app di Facebook supera Twitter per numeri di utenti.

    Instagram ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei 400 milioni di utenti attivi al mese sulla piattaforma. Un traguardo importante che arriva dopo appena nove mesi dall’annuncio dei 300 milioni di utenti, era infatti dicembre dello scorso anno. Instagram continua a crescere aggiungendo altri 100 milioni di utenti attivi in meno di un anno, a dimostrazione che l’app piace, viene usata sempre di più. Di recente ha implementato anche la possibilità per i brand di poter fare pubblicità, una modalità molto attesa tra l’altro.

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    Per dare qualche numero di questo importante risultato, va detto che ad oggi le foto condivise sull’app sono qualcosa come 40 miliardi e il 75% degli utenti proviene da paesi diversi dagli Usa, da cui proviene il restante 25%. E la media dei “like” giornalieri è di 3,5 miliardi. Numeri enormi che testimoniano che oggi Instagram è molto di più di una semplice app.

    Gli ultimi 100 milioni che si sono aggiunti in questi mesi provengono da Europa e Asia, e il maggior numero proviene da Brasile, Indonesia e Giappone.

    instagram 400 milioni

    Su Facebook sono arrivate anche le congratulazioni di Mark Zuckerberg, CEO e fondatore di Facebook, a Kevin Systrom, co-fondatore di Instagram nel 2010 insieme a Mike Krieger.

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    Ma a pochi è sfuggito che questo risultato vale ancora di più se lo si guarda da un’altra ottica. Proprio in occasione dell’annuncio del traguardo dei 300 milioni di utenti, da qual momento è partito il raffronto con Twitter che di utenti ad oggi ne ha poco più di 300 milioni (316 milioni per l’esattezza). Il risultato di oggi è che Instagram (nata nel 2010) ha superato Twitter (nato nel 2006) in termini di utenti attivi al mese. Un sorpasso che da un lato dimostra la crescita dell’app, recentemente dimostrata dalla ricerca di Pew Research Center, che evidenziava il fatto che l’app di Facebook insieme a Pinterest erano quelli che crescevamo di più. Dall’altro lato, questo risultato evidenzia, ancora una volta (in effetti), le difficoltà in cui naviga, e continua a navigare, Twitter, alla ricerca ancora di un nuovo CEO. E a quanto pare, dopo oltre 100 giorni non di vede all’orizzonte alcuna via d’uscita da questo punto di vista.

    Insomma, questo risultato dovrebbe dare una svegliata ai vertici di Twitter, il tempo passa e gli altri crescono, rubando quote di mercato. Ad oggi Twitter ha una soluzione che potrebbe rilanciare la piattaforma, parliamo di Project Lightning che verrà lanciata solo alla fine di questo anno. Solo che potrebbe rivelarsi anche troppo tardi.

  • Kim Dotcom e il caso Megaupload: innovazione o pirateria?

    Kim Dotcom e il caso Megaupload: innovazione o pirateria?

    Kim Dotcom, proprietario del popolare sito di file hosting Megaupload è comparso alla prima udienza del processo relativo all’estradizione negli USA, dove è imputato, insieme ad altre 3 persone, per i reati di violazione del copyright e riciclaggio di denaro. Il processo è l’occasione per ritornare sul caso, alla luce della recente pubblicazione dell’avvocato Lessig che spiega perché Dotcom non deve essere estradato e parla di infondatezza delle accuse.

    Nella giornata di ieri si è tenuta ad Auckland, in Nuova Zelanda, la prima udienza del processo per l’estradizione negli USA di Kim Schmitz – noto come Kim Dotcom, il proprietario, mediante la società Megaupload-Limited, del famoso sito internet Megaupload e dei siti collegati Megavideo e Megaporn. E’ stata l’occasione, per i media di tutto il mondo, di occuparsi nuovamente di questo interessantissimo caso, che potrebbe fare “scuola” in materia di violazione del copyright e di frode via cavo, e sul quale sono concentrate le aspettative di numerosissimi internauti e operatori nel settore.

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    Kim Dotcom

    La vicenda Megaupload: le accuse e le conseguenze

    Come certamente tutti ricorderete, Megaupload (oggi chiuso) era un sito internet internazionale di file hosting, che consentiva – dopo la registrazione – di caricare file fino a 2 giga e scaricare file fino a 1 giga. Dopo il primo caricamento corretto, l’utente riceveva un URL univoco dal quale il file poteva essere scaricato. Gli utenti free avevano in dotazione uno spazio di archiviazione pari a 200 giga, quelli premium spazio illimitato. Veniva utilizzato anche un potente algoritmo per evitare i file duplicati. All’apice del successo, Megaupload ha raggiunto il 4% del traffico di Internet, con circa 50 milioni di utenti.

    Il 19 gennaio 2012 il Dipartimento di Giustizia degli USA sequestra i siti internet (che vengono chiusi e oscurati), a seguito dell’accusa nei confronti di Kim Dotcom e di altri 3 imputati di violazione del copyright e di frode via cavo (pirateria). L’evento scatena le reazioni dei tanti utenti del sito, in particolare di quelli Premium, preoccupati di perdere i loro archivi di file sul sito e intenzionati a chiedere il rimborso di quanto pagato per gli account.

    Kim Dotcom ottiene gli arresti domiciliari in Nuova Zelanda, dove risiede; gli Stati Uniti chiedono l’estradizione, ritenendo che debba essere processato negli USA (dove, se condannato, potrebbe scontare decenni di carcere). I suoi beni (immobili, conti correnti, ecc.) vengono sequestrati.

    Questo il tweet pubblicato da Kim Dotcom, lo scorso 29 marzo:

    Dopo vari rinvii del processo di estradizione, ieri si è tenuta la prima udienza. Il giudizio potrebbe proseguire per settimane. La stampa neozelandese, tra tutti il The New Zealand Herald, si è schierata a favore di Kim Dotcom. Il difensore di quest’ultimo, l’avvocato di Auckland Ron Mansfield, ha detto che, in base al Copyright Act degli Stati Uniti, il suo cliente non può essere perseguito perché Megaupload era, di fatto, soltanto un provider di servizi internet.

    La difesa di Lawrence Lessig dell’Harvard Law University: il parere pubblicato

    L’attenzione dei media internazionali, tuttavia, si è concentrata su un altro importante evento di questi giorni: la pubblicazione dell’Affidavit (nei Paesi di common law è una dichiarazione giurata in merito a una o più questioni giuridiche) di Lawrence Lessig, avvocato e docente dell’Harvard Law School e all’Harvard Law University, nonchè noto esperto di diritto della proprietà intellettuale nel contesto di Internet.

    Ecco i punti essenziali del documento:

    • Gli utenti di Megaupload, come quelli di Loopnet, utilizzano processi automatici di archiviazione su cloud, e scaricano e condividono materiale digitale con altri utenti su una piattaforma tecnologica a doppio utilizzo. Se gli utenti non caricassero contenuto, il sistema di archiviazione su cloud di Megaupload sarebbe privo di contenuti. Analogamente, se nessun utente utilizzasse l’URL assegnato, non ci sarebbe alcuna distribuzione online;
    • Le motivazioni del Dipartimento di Giustizia a sostegno della richiesta di estradizione di Kim Dotcom non sono sufficienti per ravvisare il “fumus boni juris” riconosciuto dalla legge federale statunitense e soggetto al Trattato di Estradizione Stati Uniti – Nuova Zelanda. E’ stato fatto un tentativo, non riuscito, di estrarre dati da fonti multiple e di mettere insieme un grande numero di circostanze altrimenti scollegate “utilizzando fraseologia sistematica e giustapporre frasi in ordine per creare un’impressione di coerenza e di sostanza”;
    • Nella misura in cui sono accusati nel Superceding Indictment (atto di accusa) e nel ROC, le azioni degli imputati non sono vietate dalle leggi penali degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha cercato di creare una falsa impressione di colpa criminale e non sono affidabili.

    Sui social media crescono i pareri e le opinioni a difesa di Kim Dotcom, lo dimostra anche l’hashtag nato per l’occasione #InternetFreedom:

    E voi cosa ne pensate: Kim Dotcom è un innovatore o un pirata? Aspettiamo i vostri commenti. Noi vi aggiorneremo sulle novità del processo: continuate a seguirci!

  • Ecco i brand Tech più forti sui Social Media

    Ecco i brand Tech più forti sui Social Media

    Blogmeter torna ad elaborare la classifica dei brand del settore technology più forti sui Social Media nel mese scorso. Da evidenziare tra i vari brand le performance su Twitter di Samsung, mentre su Facebook si segnalano le ottime performance di Intel e Huawei.

    Grazie alla classifica elaborata da Blogmeter, vediamo quali sono stati, durante il mese scorso, i brand del settore technology più forti sui Social Media. La classifica è stata realizzata basandosi su due metriche principali, vale a dire coinvolgimento e capacità di attrarre nuovi fan durante il periodo monitorato. Ne viene fuori che in questo settore i contenuti che permettono ai brand di collezionare il maggior numero di interazioni e il più alto livello di visibilità sono i grandi eventi e, soprattutto, il lancio di nuovi prodotti. E durante il mese scorso di eventi e annunci di lanci di nuovi prodotti ce ne sono stati un bel po’.

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    Su Facebook, spiccano Intel e Huawei

    Per quanto riguarda l’engagement, su Facebook, leader è la fanpage italiana della multinazionale Intel che, sebbene risulti poco attiva durante tutto il mese di agosto, conquista un alto livello di interazioni durante l’Intel Developer Forum che si è tenuto il 22 agosto a San Francisco. Al secondo posto si posiziona Nikon con il suo #NFPC2015, il contest fotografico che dagli inizi di agosto coinvolge gli utenti di Facebook. Da segnalare le ottime performance di Nvidia e Philips. In terza posizione per engagement e in prima per numero di nuovi fan, si piazza Huawei che raggiunge il picco di interazioni e new fan in occasione della premiazione di #HuaweiP8 agli EISA Awards 2015.

    Nelle prime tre posizioni per quanto riguarda nuovi fan si posizionano Samsung Mobile e Asus: la crescita della fan base dei due brand dipende nel primo caso dall’iniziativa concorsuale attivata in occasione del lancio del nuovo #GalaxyS6edge+; nel caso di Asus invece è frutto della pubblicazione frequente di post divertenti e spiritosi per promuovere i propri prodotti.

    Da segnalare, inoltre, quarto nella classifica per i nuovi fan, Bimby che si distingue per aver la più alta percentuale di donne che interagiscono con la pagina.

    Su Twitter trionfa Samsung

    Su Twitter leader indiscusso è invece Samsung. Alla base di questo successo, sia in termini di engagement che di new follower, è il lancio del #GalaxyS6edge+ che è stato comunicato sui social media, specie su Twitter, con grande entusiasmo e con immagini estremamente emozionali. E un buon numero di interazioni è relativo anche ai tweet che promuovono #IFA15, il grande evento di elettronica di Berlino.

    Su Twitter si distingue anche Lumia che con i suoi tweet estivi e colorati si piazza al quinto posto per engagement e al secondo posto per nuovi follower. Microsoft si posiziona terzo sia per capacità di coinvolgere gli utenti che per nuovi seguaci, grazie ai numerosi tweet relativi a #Windows10, e grazie all’anniversario dei 20 anni di #Windows95, il 24 agosto, che, oltre a diventare trending topic, ha generato un boom di interazioni tra i più nostalgici.

    Un’occhiata alla classifica generale

    Velocemente diciamo anche che, per quanto riguarda la classifica generale elaborata da Blogmeter, tenendo conto dei brand più forti sui social media in tutti i settori, su Facebook i migliori di agosto sono PaesiOnline per page engagement, Amazon.it per new fan e Wind per response time. Interessante notare l’ingresso in top 3 per crescita della fan-base della pagina di Lidl Italia, la quale durante tutto il periodo estivo è stata animata costantemente con concorsi, sondaggi e promozioni.

    Su Twitter invece è il profilo di Juventus FC che continua a sbancare sia per engagement che per nuovi seguaci, seguito da Serie A TIM: tutte le novità calcististiche relative alla nuova stagione di campionato non possono che portare nuovi follower a entrambi i profili. Tra le novità di agosto, c’è l’ingresso di Ikea Italia in classifica per new follower, grazie alla promozione del nuovo catalogo 2016. Infine, il brand migliore nel social caring si conferma Infoatac, il profilo ufficiale dell’azienda di trasporti romana.

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