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  • Mark Zuckerberg, l’imprenditore atipico che sorprende il Web

    Mark Zuckerberg, l’imprenditore atipico che sorprende il Web

    Mark Zuckerberg annuncia a sorpresa, in occasione della nascita della figlia Max, che donerà il 99% del valore delle azioni Facebook possedute da lui e dalla moglie Priscilla in beneficenza. Il valore è di circa 45 miliardi di dollari. Forse è lui il nuovo Bill Gates con cui ha molte cose in comune, anche quello di essere un imprenditore atipico.

    Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, indicato come uno dei 100 uomini più ricchi del mondo, ha fatto un annuncio che ha sorpreso un po’ tutti. L’occasione è stata la nascita di Max, la sua primogenita, alla quale ha scritto una lunga lettera. Ma quello che sta facendo discutere, e continuerà ancora per molto, è che lui si impegna, insieme alla moglie Priscilla, a donare in beneficenza, nel corso della sua vita, il 99% delle azioni Facebook da lui possedute. Un valore di circa 45 miliardi di dollari (più o meno un sesto del valore totale dell’azienda che valo più di 300 miliardi di dollari).

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    E’ sicuramente uno dei gesti più generosi che si siano mai registrati nella storia anche se non si conoscono ancora molti dettagli, si sa però che la coppia ha aperto una pagina della Chan Zuckerberg Initiative.

    La donazione, che dovrebbero consistere in un importo di 1 miliardo di dollari l’anno, verrà fatta proprio alla Initiative (una Fondazione quindi) della coppia con cui si provvederà a finanziare progetti legati alla filantropia, quindi allo sviluppo dell’umanità e, come scrive nel suo post che presenta la “Lettera a nostra figlia“, mira a promuovere “l’uguaglianza”, curare le malattie, mira a promuovere progetti per l’apprendimento, le energie pulite, a ridurre la povertà.

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    Tutte nobili ambizioni che sono sicuramente mosse anche dal fatto che da oggi Mark diventa padre, e come tutti i padri si pone mille ambizioni per riuscire a dare ai propri figli un mondo migliore. Ambizioni che spesso restano tali sulla carta, nonostante la buona volontà a fare le cose. Solo che lui, ancora una volta, sorprende tutti, anzi è più corretto dire che “spiazza tutti”. Zuckerberg, nel fissarsi dei buoni propositi per l’umanità, decide quindi di destinare il 99% del valore delle sue azioni Facebook, cioè 45 miliardi di dollari. Un gesto che risuona eccome. E forse il fatto di essere diventato padre non è altro che una fase di un suo progetto più vasto.

    Non è la prima volta che Zuckerberg mostra questa sua attenzione allo sviluppo dell’Umanità, in questa direzione va anche Internet.org che si pone l’obiettivo di “connettere il mondo”. Ma stavolta è diverso.

    Zuckerberg, come ha scritto qualche critico americano oggi, mira a diventare il nuovo “Bill Gates”. Del resto hanno molte cose in comune: hanno studiato ad Harward, entrambi sono programmatori e poi imprenditori di successo. Anche il fondatore della Microsoft ha sempre posto molta attenzione ai temi della povertà, dello sviluppo, delle energie pulite, infatti nel 2000, a 45 anni dopo aver lasciato la guida della sua azienda, apre la sua fondazione insieme alla moglie, la “Bill & Melinda Gates Foundation“. Mark Zuckerberg in effetti compie oggi un passo molto simile, anche se resta alla guida di Facebook e ha 31 anni. Sarebbe già pronto a lasciare la sua creatura per seguire i progetti della sua fondazione insieme alla moglie? Al momento la risposta potrebbe essere “forse”, ma se davvero succedesse non sarebbe a quel punto una sorpresa.

    La domanda che ci si pone adesso è, forse, cosa spinge un imprenditore all’apice del suo successo, e così giovane tra l’altro, ad azioni come queste che dovrebbero essere accolte sempre con grande favore. Forse c’è la voglia, arrivati ad un certo punto, con la consapevolezza di un percorso fatto, di essere utili, meglio, di sentirsi utili, condividendo anche ciò che si ha. Sia chiaro, non stiamo parlando di un benefattore: lo stesso Zuckerberg non cederà tutti i suoi averi, ma senza dubbio compie un gesto importante a 31 anni. In Italia ci meravigliamo molto quando si presentano casi come questi, vuoi perchè abbiamo una cultura differente dell’imprenditoria che sì, diventa in alcuni situazioni utile alla causa, ma non vi è stata mai un’azione del singolo imprenditore con un’azione simile.

    La risposta alla domanda di prima va certamente cercata nel contesto culturale ed è un discorso, se vogliamo, anche difficile da sviluppare in un post. Resta il fatto che l’azione di Zuckerberg merita rispetto e un grande plauso, nonostante si voglia pensare che ci sia dietro chissà quale tornaconto.

    Forse ci sarà, ma bravo Zuck per l’esempio!

  • La dimensione e la crescita dei Social Media in tempo reale

    La dimensione e la crescita dei Social Media in tempo reale

    Osservare la crescita dei Social Media in tempo reale è sicuramente interessante. Grazie a questa infografica interattiva di Coupofy, possiamo vedere la crescita esponenziale ora per ora, oppure osservare i dati per mese o per anno. In un’ora su Facebook si caricano 8 milioni di foto, su Twitter si inviano 21 milioni di tweet e su Instagram si caricano 3 milioni di foto. Ma guardiamo insieme gli altri dati.

    I Social Media sono ormai diventati strumenti di comunicazione quotidiana per tutti noi. Li usiamo per comunicare, per condividere immagini, video, musica, una nassa di dati notevole che cresce ormai in maniera esponenziale. Ma questa crescita è strettamente legata al numero di utenti che li utilizza, un dato abbastanza ovvio. Sapete bene che il 24 agosto su Facebook si è raggiunto il picco do persone connesse: 1 miliardo di persone connesse in un solo giorno. Praticamente 1 persona su 7 era su Facebook. E il social network più utilizzato sul web continua a crescere, ben 16 milioni di nuovi utenti al mese.

    Allora, siccome ci piace dare i numeri (ma questo ormai lo sapete bene!) oggi vi presentiamo questa interessante infografica interattiva realizzata da Coupofy che ci mostra cosa accade sui Social Media in tempo reale. Sono presi in considerazione i 9 canali più usati, quindi Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Tumblr, Pinterest, Instagram e Reddit.

    Una volta che arrivate sull’infografica interattiva parte il vostro contatore in real time e osservare la crescita esponenziale di questi canali. In alto a destra poi potete osservare cosa accade in un’ora, in un mese o in un anno. Ma guardiamo qualche dato.

    social media-tempo-reale

    In un’ora, prendendo in considerazione questo parametro, su Facebook si registrano 21.600 nuovi utenti; 7.200 sono i nuovi utenti che si connettono da mobile; si scambiano 9 milioni di messaggi; si scrivono 18 milioni di status; si scambiano 3 milioni di links; si inviano oltre 6 milioni di richieste di amicizia; si caricano 8 milioni di foto. Una marea di dati solo a guardarli.

    Ancora, su Twitter in un un’ora vengono inviati qualcosa come 21 milioni di tweet; i nuovi utenti sono “solo” 1.850; i nuovi utenti da mobile solo 1.483. Su YouTube in un’ora si totalizzano 167 milioni di visualizzazioni e vengono caricati 5 video. Su Instagram, in un’ora, si registrano 21.600 nuovi utenti (identico al dato rilevato per Facebook); si registrano 146 milioni di like e vengono caricate 3 milioni di foto. Pensate che il video del nuovo singolo di Adele, “Hello”, in 100 minuti ha generato 1,35 milioni di visualizzazioni.

    Su Tumblr, in un’ora vengono aperti 7.200 nuovi blog; vengono scritti 2 milioni di post e si registrano 3.600 nuovi utenti.

    Dall’infografica interattiva potrete poi voi stessi visualizzare i dati per mese o per anno. Se osservate il dato relativo ai nuovi iscritti, da questa infografica si evidenzia il problema ormai noto di Twitter, uno dei peggiore, se non “il” peggiore visto che Pinterest, nonostante i suoi 1.735 nuovi utenti registrati per ora, è comunque una realtà più piccola e certamente va ad inserirsi in una tipologia più mirata, specifica.

    Insomma, questa infografica ci dà il polso di quella che è la dimensione e il ritmo di crescita dei Social Media oggi, delle vere e proprie macchine seriali da dati, che poi sono i nostri!

  • Facebook, il colosso oggi vale più di 300 mld di dollari

    Facebook, il colosso oggi vale più di 300 mld di dollari

    Dall’ultima trimestrale emerge che Facebook continua a macinare numeri in termini crescita, non solo per quello che riguarda la base utenti, ora di 1,55 miliardi di utenti attivi al mese. Facebook è un colosso da 4,5 miliardi di fatturato e un valore che supera i 300 miliardi di dollari.

    Facebook è ormai il social network più grande e più usato, e questo era un dato ormai assodato. E continua la sua crescita. I dati dell’ultima trimestrale, il Q3 2015, ci danno ancora una volta la dimensione di questa grandezza. Facebook oggi è una enorme macchina che fattura 4,5 miliardi di dollari, con una crescita dell’11% rispetto al precedente trimestre. Lo scorso anno era di 3,2 miliardi. L’advertising sul mobile vale oggi il 78% del totale in crescita del 66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quest’ultimo dato è strettamente collegato alla crescita della base utenti che consulta ogni giorno il social network da mobile.

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    La base utenti oggi è di 1,55 miliardi di utenti attivi al mese (1,35 miliardi lo scorso anno); gli utenti attivi al giorno sono 1,01 miliardi (864 milioni lo scorso anno).

    Gli utenti da mobile crescono dunque e sono in totale 894 milioni quelli attivi al giorno, con una crescita del 27% in un anno, e 1,39 miliardi quelli attivi al mese, con una crescita del 23% in un anno.

    Numeri che testimoniamo la crescita continua del colosso, per non parlare degli altri servizi che appartengono ormai a Facebook. E parliamo di WhatsApp che oggi conta 900 milioni di utenti, di Instagram che conta oggi 400 milioni di utenti, superando anche Twitter in termini di utenza attiva.

    Ma oggi Facebook raggiunge un altro grande risultato, con il titolo, che grazie ai risultati positivi della trimestrale, guadagna il 6%. Di conseguenza cresce il valore dell’azienda che arriva ad essere superiore ai 300 miliardi di dollari. Più o meno lo stesso valore di Amazon.

    Guardano i dati qui sopra si vede che oggi Facebook appartiene a quel gruppo di aziende sopra i 300 miliardi di dollari di valore, l’azienda di Zuckerberg vale oggi la metà di Apple, l’azienda che vale di più. E si piazza subito dietro Microsoft (435 miliardi di dollari), Alphabet, la holding di Google (517 miliardi) e Apple, appunto (684 miliardi di dollari).

    Per fare un rapporto veloce, Facebook oggi vale ben 15 volte Twitter (20 miliardi di dollari) oppure vale 9 volte Yahoo! (33 miliardi), o anche come 5/6 volte Uber.

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    La strategia intrapresa nel 2012 da Facebook di puntare sul mobile trova in questi numeri la sua dimostrazione. Subito sopo la quotazione a Wall Street Facebook ebbe un momento di smarrimento, il valore delle azioni arrivò anche a 17 dollari, oggi è di circa 109 dollari. Una strategia che ha portato alle acquisizioni di Instagram e di WhatsApp, due mosse che si sono dimostrate vincenti.

    Ma la crescita di Facebook non è finita qui, e ormai non riguarda più e soltanto il social network.

  • Facebook, ecco le notifiche Mobile in stile Cards

    Facebook, ecco le notifiche Mobile in stile Cards

    Facebook ha annunciato oggi il rilascio, solo per gli Usa, di un nuovo modo di visualizzare le notifiche da Mobile. Le notifiche vengono sostituite adesso dalle “Cards”, personalizzabili. E sembrano molto simili a quelle che si vedono su Google Now.

    Facebook continua a rendere migliore per gli utenti l’esperienza da mobile e l’ultima novità, che riguarderà solo gli Usa per il momento, sembra andare in questa direzione. O almeno ci prova. Si perchè la novità annunciata oggi riguarda le notifiche che riceviamo sulla nostra app da mobile, quelle notifiche con il badge rosso per meglio intenderci. Ebbene, sparisce quella sezione e viene sostituita da un modalità di notifiche fatte di “Cards”, quindi di schede, che racchiudono praticamente le notifiche. Il risultato dal punto di vista grafico non sembra così male, anzi sembra tutto più ordinato. Anche se, cosa che è stata già notata ed evidenziata da molti blog del settore come TechCrunch o The Verge, il risultato sembra molto simile a quello che già si vede su Google Now. E lo si vede bene dagli screenshots e dal video ufficiale.

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    Le Cards sono personalizzabili e costituiscono il feed dei contenuti che vogliamo visualizzare e anche degli aggiornamenti. Ad esempio, è possibile attivare Cards separate per Eventi o per Compleanni, in questo modo i contenuti relativi a questi due interessi verranno visualizzati all’interno delle schede, e non più visualizzati in alto tutte insieme con il badge rosso che cresceva di numero.

    Le Cards possono anche contenere informazioni geolocalizzate, con la modalità attiva, e quindi si possono creare schede sulle previsioni del tempo, sui film in programmazione nei cinema più vicini a voi, sui posti dove mangiare.

    E’ possibile modificare le Cards e quindi aggiungerne altre.

    Insomma, dal punto di vista della visualizzazione dei contenuti da mobile questa sembra essere una bella novità. E davvero sembra migliorare l’esperienza. Potrebbe però sorgere un problema di consumo dello smartphone per via delle notifiche geolocalizzate per la maggior parte degli utenti, ma questo è un problema che potrà essere affrontato.

    Vedremo quando saranno rilasciate anche da noi, per il momento queste modifiche sono disponibili per iOS e Android solo negli Usa.

  • Facebook è una delle principali fonti di informazione in Italia

    Facebook è una delle principali fonti di informazione in Italia

    Il terzo Osservatorio delle Comunicazioni dell’Agcom fornisce una serie di informazioni interessanti anche per quanto riguarda i social media. Facebook è per gli italiani non solo il social network preferito ma anche una delle principali fonti di informazione ed è anche il secondo sito più consultato, dopo Google.

    Parliamo spesso dei social media, come ben sapete, cercando di conoscere e interpretare, come meglio possiamo, le evoluzioni e le trasformazioni in atto. Ma ci piace anche vedere come i social media vengono utilizzati dagli italiani. Ora, sappiamo bene che gli italiani amano i social media, per tempo trascorso (2,5 ore in media ogni giorno per utente) siamo il primo paese in Europa, con una penetrazione del 46%, tra le più alte sempre in Europa. Ma i social media sono anche fonte di informazione e gli italiani questo ormai lo hanno compreso benissimo.

    Il terzo Osservatorio delle Comunicazioni dell’Agcom da questo punto di vista offre spunti davvero interessanti, soprattutto in relazione ai social media. Forse questi che stiamo per elencare sono dati già conosciuti. Risalgono, infatti, a qualche mese fa, ma è sempre buon cosa poterli vedere e analizzarli insieme ad altri.

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    Tra le fonti di informazione più consultate, restando nel perimetro specifico dei social media, Facebook (8,3%) è la prima fonte, e già questo è un dato rilevante. Comunque è una delle più importante per gli italiani. Infatti, nella classifica generale, al primo post si trova il sito de la Repubblica (13,5%), poi segue Google (8,8%), ANSA (8,4%) e di poco distante appunto Facebook. Quindi il social network per antonomasia viene visto dagli italiani come una fonte importante dalla quale reperire informazioni su fatti locali e nazionali. Guardando la classifica notiamo anche YouTube (3,4%), dietro il Sole 24 Ore, e troviamo anche Wikipedia (2,8%).

    In fondo a questa classifica troviamo Twitter con una percentuale molto bassa: solo l’1,7% degli utenti italiani lo ritiene una fonte importante di notizie. Un dato che la dice lunga sulle difficoltà in cui versa la piattaforma da 140 caratteri che sulle informazioni e sulle notizie ha praticamente costruito, quasi, la sua ragion d’essere. E’ un’osservazione molto importante, perché è  la dimostrazione che la piattaforma è difficile da usare per gli utenti, tanto da essere consultato poco.

    Ricordiamo che la fonte principale per le informazioni in Italia resta, incontrastata, la televisione (99,3%), mentre Internet è al 54,1%, anche se è in crescita di quasi il 16% in cinque anni.

    Se guardiamo poi i siti più consultati dagli utenti italiani, notiamo che Google (95,3%) è al primo posto con un tempo di navigazione mensile per persone di poco superiore alle 5 ore. In seconda posizione troviamo Facebook (81,2%) con un tempo di navigazione al mese per utente di ben 13,2 ore.

    WhatsApp (57,6%) vanta un tempo di navigazione per mese di 9 ore e 52 minuti e guadagna tre posizioni in classifica.

    Facebook, quindi, non è solo un social network, e questo lo si era ben capito, ma è ben oltre questa definizione che ormai comincia ad stargli stretta. E’ usato per reperire informazioni ed è uno dei siti più consultati. Per intenderci, molti appena accendono il pc alla mattina hanno come pagina impostata sul proprio pc quella di Google, e questo lo si riscontra. Ma tanti altri, appena acceso il pc, accedono direttamente su Facebook.

    E voi? Anche per voi Facebook è fonte di informazioni? Raccontateci la vostra esperienza.

  • Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Ricattare con un video su Youtube è violenza privata

    Costringere una persona ad avere contatti informatici minacciando, in mancanza, di diffondere un video compromettente già pubblicato su Youtube integra il reato di violenza privata. E’ questa l’interessante decisione della Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 40356, depositata in data 08.10.2015.

    A distanza di poco tempo dalla pubblicazione del mio articolo “Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione“, parlo di un nuovo caso di comportamenti scorretti mediante l’utilizzo dei social media. Questa volta il protagonista è un video compromettente pubblicato sul popolare social network Youtube. Vediamo cosa è successo e le motivazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 40356 del 08.10.2015.

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    Video su Youtube come arma di ricatto: perchè secondo la Cassazione è violenza privata e illecito trattamento dei dati personali

    Un uomo pubblica sul social network Youtube un video contenente pose oscene di una ragazza che conosce. Minaccia, quindi, continuamente la ragazza di diffonderlo pubblicamente, se non accetta di avere con lui contatti informatici. L’imputato tiene la giovane donna “letteralmente sotto scacco”, costringendola ad assecondarlo nelle sue richieste. Denunciato, l’uomo viene condannato in primo e in secondo grado per i reati di violenza privata continuata e trattamento illecito di dati personali. Decide, pertanto, di proporre ricorso in Cassazione.

    La Suprema Corte osserva, preliminarmente, che il delitto di violenza privata – che è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata consiste nel coartare la volontà di un’altra persona, mentre l’evento lesivo “si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita” – consiste  nel costringere un altro soggetto a fare, tollerare o omettere qualcosa, ledendo il diritto di quest’ultimo all’autodeterminazione.

    Nel caso specifico, l’imputato ha inviato numerose email di minacce concrete alla vittima, utilizzando come “arma di ricatto” un video caricato su Youtube nel quale la vittima appare con la gonna alzata. In una delle email inviate, in particolare, avverte la vittima che, se continua a bloccarlo e a non rispondere, pubblicherà il video nell’ambiente ristretto di Reggio Calabria, così “ne sparleranno tutti e ti macchierà per sempre”. Con queste minacce, l’imputato riesce a tenere “sotto scacco” la vittima, coartandone la volontà e costringendola a intrattenere con lui rapporti telematici. Le minacce – proprio perchè l’imputato ha a disposizione il video “compromettente”, che ha già caricato su Youtube e che può, quindi, divulgare in qualsiasi momento, anche su altri social network – sono concrete, tali da ledere il diritto di autodeterminarsi liberamente della giovane vittima.

    Analogamente, la Cassazione conferma la correttezza della condanna dell’imputato per il reato di illecito trattamento dei dati personali. Non reputa fondate, infatti, le contestazioni di quest’ultimo in merito alla circostanza che il video pubblicato su Youtube non è accessibile agli altri utenti perchè non ha inserito i criteri di ricerca e che ha minacciato la vittima di pubblicare il video su Facebook, proprio perchè consapevole che gli utenti di Youtube non possono avere accesso al video. I giudici con l’ermellino osservano, invece, che la lesione del diritto della vittima alla riservatezza dell’immagine si è concretizzata nel momento in cui l’imputato ha inserito il video che ritrae quest’ultima in pose compromettenti nel circuito di Youtube. Aggiunge che l’imputato non ha fornito alcuna prova di avere con certezza escluso che altri utenti possano avere accesso al video.

    Per tutti i motivi sopra indicati, la Corte di Cassazione, con la sentenza 40356/2015, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di violenza privata e trattamento illecito di dati personali.

    Ancora una volta vediamo, quindi, quanto l’utilizzo illecito – o anche imprudente – dei social network può procurare danni notevoli. La casistica sta diventando sempre più varia, e la giurisprudenza sempre più attenta. Non si può pensare ai social network come a “un’oasi felice”, un “far west” al di sopra della legge, dove tutto è concesso. Riflettiamo prima di agire se vogliamo evitare conseguenze, anche penali.

    Fateci sapere le vostre opinioni ed impressioni nei commenti!

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  • Facebook avvia i test dei tasti Reactions in Spagna e Irlanda

    Facebook avvia i test dei tasti Reactions in Spagna e Irlanda

    Esattamente un mese fa era bastato aver sentito pronunciare la parola “dislike” perchè la rete si scatenasse, ma il vero intento di Facebook era di introdurre i tasti empatia. E da quanto riporta Engadget ES, Facebook comincerà presto a testare i tasti “Reactions” in Spagna e in Irlanda. Saranno l’estensione del tasto “like”.

    Ricorderete certamente cosa successe circa un mese fa quando durante un Q&A with Mark uno dei presenti fece una domanda a Mark Zuckerberg se Facebook avesse mai considerato l’idea di introdurre un tasto alternativo al classico “like”, parlando di “dislike” per rendere meglio l’idea. La risposta del CEO del social network più usato fu quella di dire che era allo studio una sorta di “tasto empatia” in modo da dare possibilità all’utente di esprimersi andando oltre il like.

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    Ebbene, a distanza di qualche settimana quello studio a cui faceva riferimento Zuckerberg nel tradizionale incontro con i dipendenti a Menlo Park (tutti i venerdì presso la sede di Facebook) arriva la conferma che quello studio in effetti è qualcosa di più. Infatti Facebook sta per avviare dei test, in Spagna e in Irlanda già da domani, dei tasti “Reactions”, una serie di opzioni rappresentate da emojis che raffigurano diversi stati d’animo. E sono: Like, Love, Risata, Yay (approvazione), Wow (sorpresa), Triste e Arrabbiato. I tasti si attivano tenendo premuto il Like e dopo compaiono i vari bottoni.

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    Il primo ad accorgersi di questo test è stato Engadget ES, la versione spagnola del popolare blog tecnologico, seguito quasi immediatamente da TechCrunch. Le voci si sono rincorse in maniera vorticosa e poi dopo qualche ora Facebook ha ufficializzato i test con un comunicato e lo stesso Zuckerberg ha dato conferma con un post su Facebook dove si vede un video che illustra il funzionamento dei nuovi tasti.

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    C’è già chi dice che sia la copia esatta di quelli usati da Path nel 2012, in effetti, come evidenzia proprio TechCrunch la somiglianza è evidente.

    La scelta di testare i “Reactions” prima in Spagna e in Irlanda è dettata dal fatto che gli utenti di questi due paesi non hanno amici in altri paesi, sono “isolati” da questo punto di vista. Ed è quindi più facile per Facebook fare dei test di questo tipo in contesti come questi.

    Come sappiamo, gli utenti in realtà non avrebbero mai voluto un tasto “dislike”, non avrebbe certo risolto il problema, ne avrebbe creato un altro. Ma certamente bisognerà attendere la fine di questi test per verificare se poi verranno estesi a livello globale.

    Ma voi che ne pensate? Credete che questi Reactions risolveranno il problema?

  • Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione

    Parlar male del collega su Facebook senza nominarlo è diffamazione

    Le espressioni ingiuriose utilizzate nel proprio profilo su Facebook e dalle quali è possibile individuare il destinatario, anche se non viene indicato il nome, integrano il reato di diffamazione, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano. E’ questo il principio interessante, di sicura attualità, espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16712, depositata il 16 aprile 2014.

    Un paio di giorni fa alcuni quotidiani hanno riportato la notizia che l’offesa sui social network è entrata nel diritto italiano. Sicuramente la sentenza citata negli articoli ha espresso un interessante principio in materia di diffamazione sui social network – ho parlato di questo argomento nel mio articolo “Diffamazione e sequestro preventivo del sito web, interviene la Cassazione”  -, ma si tratta di un provvedimento non recentissimo, ovvero della sentenza della Corte di Cassazione n. 16712, depositata il 16.04.2014. In ogni caso, la notizia diffusa è l’occasione per parlare nuovamente di questo argomento attuale e molto interessante, alla luce del caso che ha dato origine alla sentenza.

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    Diffamazione su Facebook: perchè secondo la Cassazione è reato pubblicare sui social network frasi ingiuriose anche senza indicare il nome del destinatario

    Vediamo, prima di tutto, i fatti che hanno dato origine alla sentenza di cui parlo in questo articolo: un maresciallo capo della Guardia di Finanza pubblica sul proprio profilo Facebook le seguenti frasi: “….. attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo …. ma me ne fotto … per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie”. Il riferimento del maresciallo è a un collega che evidentemente era stato designato in sua sostituzione al comando della compagnia. Il collega sporge querela nei suoi confronti, e in primo grado viene condannato alla pena di tre mesi di reclusione militare – con i doppi benefici – per il reato di diffamazione pluriaggravata. In secondo grado, tuttavia, la Corte militare d’Appello ribalta la sentenza di primo grado e assolve l’imputato per insussitenza del fatto, poichè le frasi pubblicate da quest’ultimo non consentono di identificare colui al quale sono rivolte “non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico”. In sostanza, quindi, non vi è prova che il maresciallo abbia volutamente “comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie”.

    La sentenza viene impugnata davanti alla Corte di Cassazione. I giudici con l’ermellino osservano, prima di tutto, che la decisione della Corte d’Appello è contraddittoria rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza. Il Giudice di secondo grado, infatti, ha affermato che vi è collegamento tra le espressioni negative “raccomandato” e “leccaculo” e la sostituzione, da parte del collega, al comando della compagnia della Guardia di Finanza. Ancora, ha affermato che la pubblicazione delle frasi sul profilo Facebook le ha rese di pubblico dominio, accessibili a chiunque sia registrato o effettui la registrazione sul popolare social network.

    La Suprema Corte sottolinea, poi, che, anche se non è stato indicato il nome del collega, la funzione e un riferimento cronologico, l’imputato ha utilizzato l’avverbio “attualmente” e la parola “collega”. Secondo la giursprudenza della Corte di Cassazione – viene citato quale precedente la sentenza n. 7410 del 20.12.2010 -, “ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”. La diffamazione non è un reato che richiede il dolo specifico, ma è sufficiente che ci sia la consapevolezza che la frase o le frasi pronunciate ledano la reputazione di colui al quale ci si riferisce e la “volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche sotanto due”. Anche se la frase dovesse essere letta soltanto da una persona, la sostanza non cambia.

    Per questi motivi la Corte di Cassazione, con la sentenza 16712/2014, ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte militare d’Appello affinchè, alla luce dei criteri sopra citati, proceda ad una nuova valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie contestata.

    Quanto sopra detto fa comprendere, ancora una volta, la potenzialità fortemente lesiva di quello che scriviamo e pubblichiamo sui social network, che chiunque – anche chi non conosciamo, e di ogni parte del mondo – può leggere e, magari, a sua volta “condividere” e diffondere. Ormai anche l’autorità giudiziaria ne ha preso atto: cerchiamo, pertanto, di prestare molta attenzione prima di premere il famoso tasto “invio”. Sui social network dovrebbe valere la famosa frase “scripta manent”.

    E voi, cosa ne pensate? Siete stati vittime di una situazione simile? Raccontateci le vostre opinioni ed esperienze nei commenti!

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  • Schrems, la sentenza: il Safe Harbor è invalido

    Schrems, la sentenza: il Safe Harbor è invalido

    La CGUE ha emesso ieri la sentenza sulla questione pregiudiziale relativa alla causa proposta da Max Schrems e conosciuta come “Europe versus Facebook”: la decisione 2000/520 è invalida. Pertanto, l’Irlanda dovrà valutare se il trasferimento dei dati degli utenti di Facebook verso gli Stati Uniti deve essere sospeso “perchè tale paese non offre un livello  di protezione dei dati personali adeguato”.

    Ieri è stato il giorno della prima vittoria per Max Schrems, promotore della famosa causa Europe versus Facebook : la Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha emesso la sentenza relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla High Court irlandese e, in accordo con le conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot, di cui ho parlato nel mio articolo “Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati“, ha stabilito che il Safe Harbor, adottato con la decisione n. 2000/520, è invalido. La decisione della CGUE, a mio parere non del tutto inattesa – le conclusioni dell’Avvocato Generale sono state davvero circostanziate -, apre uno scenario abbastanza complesso, del quale sarà molto interessante seguire gli sviluppi. Vediamo le motivazioni della sentenza della CGUE, le prime reazioni e le conseguenze del provvedimento.

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    Caso Schrems vs Facebook: le motivazioni della sentenza della CGUE

    La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza relativa alla questione pregiudziale sollevata dall’Alta Corte dell’Irlanda nel corso del giudizio promosso da Max Schrems nei confronti del Data Protection Commissioner, fa una prima, importante precisazione: in data 27 novembre 2013  la Commissione ha adottato, al Parlamento Europeo e al Consiglio, una comunicazione dal titolo “Ricostruire la fiducia nel Flusso dei Dati UE – USA”, accompagnata da una relazione redatta in collaborazione con gli Stati Uniti e contenente i risultati del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati, dopo la rivelazione dell’esistenza di programmi di sorveglianza negli USA che comportano la raccolta e il trattamento dei dati personali su larga scala. Nelle conclusioni della relazione – contenente un’analisi della legge degli USA, con particolare riguardo alle basi giuridiche dell’autorizzazione all’esistenza dei programmi di sorveglianza e alla raccolta e trattamento dei dati personali da parte delle autorità statunitensi – si legge che l’accesso in larga scala, da parte di agenzie di intelligence, ai dati trasferiti negli USA con il Safe Harbor da società come Google, Facebook, Apple, Microsoft e Yahoo – che hanno centinaia di milioni di clienti in Europa e trasferiscono i dati personali negli Stati Uniti per il loro trattamento – “solleva questioni gravi per quanto riguarda la continuità dei diritti alla protezione dei dati degli europei quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti”.

    In merito, al caso Schrems, la CGUE osserva che, ai sensi dell’art. 25 della Direttiva 95/46, i trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo possono avvenire a condizione che quest’ultimo garantisca un adeguato livello di protezione dei dati personali – anche se il preambolo del considerando 56 della Direttiva sopra citata afferma che tali trasferimenti sono necessari per l’espansione del commercio internazionale -. Il considerando 57 della medesima Direttiva stabilisce, peraltro, che devono essere vietati i trasferimenti di dati pesonali verso i paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

    La Corte aggiunge che la Commissione può adottare, sulla base dell’art. 25 della Direttiva 95/46, una decisione che constata che un paese terzo assicura un adeguato livello di protezione; gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi a questa decisione e non possono adottare misure contrarie. La decisione della Commissione può essere dichiarata nulla dalla Corte di Giustizia Europea ma, in ogni caso, non possono essere impediti i reclami – per la tutela dei propri diritti e libertà circa il trattamento dei propri dati personali – da parte di coloro i cui dati personali sono stati trasferiti o possono essere trasferiti a un paese terzo, ai sensi dell’art. 28 della Direttiva. In caso contrario, sarebbe negato il diritto di presentare una richiesta di tutela dei propri diritti fondamentali alle autorità di vigilanza nazionali, garantito dall’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. La decisione della Commissione – nel caso specifico la decisione 2000/520 – non impedisce, inoltre, che l’autorità di vigilanza di uno stato membro possa esaminare la richiesta di una persona relativa alla tutela dei propri diritti e libertà con riguardo al trattamento dei dati personali trasferiti in un paese terzo nel quale la medesima afferma che la legge e la prassi in vigore non garantiscono un livello di protezione adeguato.

    Schrems, infatti, afferma – come sottolineato anche dall’avvocato Bot nelle sue conclusioni – che ha dubbi sulla validità della decisione 2000/520 (condivisi dal giudice del rinvio). La CGUE, esaminato il provvedimento, osserva che l’art. 1 della decisione appena descritta non ha indicato che gli Stati Uniti assicurano, di fatto, un adeguato livello di protezione in virtù della propria legislazione o degli impegni internazionali; di conseguenza, non rispetta i requisiti richiesti dall’art. 25 della Direttiva 95/46 – letto alla luce della Carta dei Diritti Fondamentali della UE – ed è, quindi, invalida. Analogamente, il primo comma dell’art. 3 della decisione in questione va inteso nel senso che nega alle autorità di vigilanza nazionali il potere di verificare se la decisione della Commissione che ha constatato che un paese terzo garantisce un adeguato livello di protezione è compatibile con la tutela della privacy, dei diritti fondamentali e delle libertà degli individui. Poichè gli articoli 1 e 3 della decisione non possono essere separati dagli articoli 2 e 4 della medesima decisione e dagli allegati, la loro “invalidità incide sulla validità della decisione nel suo complesso”.

    Alla luce di tutte queste considerazioni, la CGUE ha stabilito che la decisione 2000/520 – il c.d. Safe Harbor – è invalida.

    Il caso Schrems e la sentenza della CGUE: le reazioni e le conseguenze

    La sentenza della CGUE ha, ovviamente, scatenato moltissime reazioni. Nel corso della conferenza stampa, il Commissario per la Giustizia Vera Jourova ha dichiarato che la UE sta studiando, già dal 2013, un nuovo accordo con gli USA per la gestione e lo scambio dei dati personali. Ha aggiunto che la Commissione europea presenterà, nelle prossime settimane, un piano per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia. Il vicepresidente della commissione europea Frans Timmermans ha precisato che “La sentenza è un passo importante verso il rafforzamento del diritto degli europei alla protezione dei dati personali” e che “in queste settimane incontreremo le autorità nazionali per la protezione dei dati personali e insieme a loro discuteremo come applicare questa sentenza”. Il portavoce di Facebook chiede che UE e USA collaborino allo scopo di assicurare che “continueranno a fornire metodi affidabili per il trasferimento legale di dati e di risolvere qualsiasi questione relativa alla sicurezza nazionale”.

    Quali saranno le conseguenze della sentenza della CGUE? Nel comunicato stampa si legge che l’autorità irlandese di controllo dovrà esaminare la denuncia di Max Schrems e, nel caso in cui accerti che gli Stati Uniti non offrono un adeguato livello di protezione dei dati personali, dovrà decisdere se sospendere – in base alla Direttiva 95/46 – “il trasferimento dei dati degli iscritti europei a Facebook verso gli Stati Uniti”.

    A seguito della sentenza della CGUE, la vicenda si fa sempre più interessante, e continueremo a seguirla. Nel frattempo, aspettiamo le vostre impressioni e opinioni nei commenti.

  • Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Schrems vs Facebook: Bot, i singoli Stati possono fermare il trasferimento di dati

    Yves Bot, Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea (CGUE), ieri ha presentato le conclusioni nell’ambito della controversia giudiziale promossa dall’austriaco Max Schrems nei confronti del Data Protection Commissioner irlandese. Secondo Bot, i singoli Stati hanno il potere di sospendere il trasferimento dei dati verso un paese terzo, qualora venga accertato che quest’ultimo non garantisce un adeguato sistema di protezione.

    Il 23 settembre 2015 è un giorno positivo per l’austriaco Maximilian Schrems, laureato in giurisprudenza e utente di Facebook dal 2008: le conclusioni depositate dall’Avvocato generale della CGUE Yves Bot sono, almeno parzialmente, a suo favore. Schrems. in nome proprio e di altri 25.000 utenti, ha proposto una maxi “class action” europea contro Facebook – nota come “europe versus facebook.org” – a seguito delle rivelazioni di Edward Snowden, ex consulente della NSA per conto della Booz Allen Hamilton,  secondo le quali la NSA utilizza programmi di intercettazione tra Stati Uniti e UE in merito ai metadati di comunicazioni, oltre a programmi di sorveglianza su Internet, tra cui il dabase PRISM (che consentirebbe alla NSA di avere accesso illimitato ai dati di massa che si trovano sui server degli Stati Uniti). Schrems ritiene, alla luce di tali dichiarazioni, che gli Stati Uniti non assicurino un adeguato livello di protezione dei dati personali.

    Una denuncia è stata, inoltre, presentata a Helen Dixon – il Commissario dell’Irish Data Protection – affinchè ordinasse a Facebook Ireland (la sede centrale europea della società di Palo Alto) di non trasmettere i dati degli utenti negli Stati Uniti, ma con esito negativo. Schrems ha deciso, quindi, di rivolgersi all’Alta Corte irlandese che, ritenendo le questioni sollevate di interesse per l’Unione Europea, ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia Europea. Il procedimento è rubricato con il n. C – 362/14.

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    La vicenda e le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot

    Nel mese di luglio di quest’anno, Schrems ha annunciato che la Corte Regionale di Vienna – la “Landesgericht” – ha dichiarato, in prima istanza, inammissibile la class action nei confronti di Facebook per motivi esclusivamente procedurali. L’attivista austriaco ha inserito sul sito internet europe-v-facebook.org la frase ironica “Viennese Court does not want “hot potato”?!” e ha comunicato la decisione di proporre appello davanti alla Higher Regional Court (“Oberlandesgericht”).

    In merito, invece, al giudizio proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, il 21 settembre si è tenuta l’ultima udienza e ieri sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot.

    Nella parte introduttiva del documento si legge che, come stabilito dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 27.11.2013, il trasferimento dei dati personali è “un importante e necessario elemento delle relazioni transatlantiche. Essi formano parte integrante degli scambi commerciali tra le due sponde anche per le nuove imprese digitali in crescita, come i social media o il cloud computing, con grandi quantità di dati che vanno dall’Unione Europea agli Stati Uniti”.

    Vengono citati l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il quale stabilisce che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”, e l’art. 8, secondo cui “Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”. Nel caso specifico, la questione principale è se può essere vincolante per l’autorità nazionale per la protezione dei dati la valutazione della Commissione “in merito all’adeguatezza del livello di protezione, contenuta nella decisione 2000/520”.

    In proposito, l’Avvocato generale della CGUE precisa che, pur non avendo Schrems addotto argomentazioni specifiche a sostegno del rischio di grave danno imminente che può causare il trasferimento dei dati tra Facebook in Irlanda e Facebook negli Stati Uniti, le preoccupazioni di quest’ultimo circa i programmi di sorveglianza utilizzati negli USA dalle agenzie di sicurezza sono condivise dalla Commissione, che ha deciso di revisionare la decisione 2000/520. Pertanto, le autorità nazionali di vigilanza hanno il potere di rinegoziare con gli Stati Uniti i termini della decisione sopra citata e, se lo ritengono necessario, di sospendere la medesima nell’ipotesi di intervento a seguito di denunce o preoccupazioni astratte (come nel caso specifico); tali poteri non possono essere limitati dalle competenze attribuite dal legislatore dell’UE alla Commissione con l’art. 25 della direttiva 95/46. Aggiunge che “se al termine delle sue indagini, un’autorità nazionale di vigilanza ritiene che il trasferimento dei dati contestato mina la tutela di cui i cittadini dell’Unione devono godere per quanto riguarda il trattamento dei loro dati, ha il potere di sospendere il trasferimento dei dati in questione, a prescindere dalla valutazione generale fatta dalla Commissione nella sua decisione”.

    Bot, tuttavia, ha anche affermato – nelle conclusioni depositate – che dalle circostanze addotte a sostegno della tesi difensiva di Schrems non emergono violazioni dei principi del Safe Harbor da parte di Facebook. Se Facebook Stati Uniti ha dato alle autorità statunitensi l’accesso ai dati trasferiti da uno Stato membro della UE, lo ha fatto allo scopo di rispettare la legislazione USA. Tale situazione è espressamente accettata dalla decisione 2000/520; non sono, invece, accettate all’interno dell’Unione Europea “le misure incompatibili con il rispetto dei diritti umani”, condizione di legittimità degli atti comunitari.

    E’, da segnalare, poi, l’affermazione dell’Avvocato generale secondo cui i cittadini della UE utenti di Facebook non sono a conoscenza del fatto che i loro dati personali “saranno generalmente accessibili alle agenzie di sicurezza degli Stati Uniti” , come sostenuto da una sentenza della CGUE. Bot è del parere che la Decisione 2000/520 debba essere dichiarata invalida perchè le deroghe in essa contenute, che possono portare a disattendere i principi del Safe Harbor, impediscono di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea agli Stati Uniti.

    Nel caso di specie, secondo Bot la Commissione per la protezione dei dati irlandese avrebbe dovuto sospendere l’applicazione della Decisione 2000/520. La Commissione, infatti, nel valutare qual’è il livello di protezione garantito da un paese terzo, “deve esaminare non solo le leggi interne e gli impegni internazionali, ma anche il modo in cui la protezione dei dati personali è garantita nella pratica. Qualora l’esame della pratica rivela che gli accordi non funzionano correttamente, la Commissione deve agire e, se del caso, sospendere la sua decisione o adattarla senza indugio”.

    Alla luce delle motivazioni di cui abbiamo parlato, pertanto, Yves Bot ha concluso che l’art. 28 della Direttiva 95/46/CE del 24.10.1995 in merito alla protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei medesimi, letta alla luce di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che “l’esistenza di una decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’art. 25 della Direttiva 95/46 non ha l’effetto di impedire a un’autorità nazionale di controllo di istruire una denuncia secondo cui un paese terzo non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti e, se del caso, di sospendere il trasferimento di tali dati. La Decisione della Commissione 2000/520/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione fornita dai principi sulla privacy del Safe Harbor e le relative domande frequenti rilasciate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America è invalida”.

    Le conclusioni dell’Avvocato generale della UE, che hanno colto un pò di sorpresa, rendono ancora più interessante il procedimento proposto da Max Schrems. Ne seguiremo, pertanto, gli sviluppi.

    Fateci sapere le vostre impressioni sulla vicenda nei commenti.

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